La procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) è normata in Valle d’Aosta con LR n. 12 del 26 maggio 2009 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009). L’aggiornamento del Piano regionale delle attività estrattive rientra tra le tipologie di piani e programmi di cui all’art. 6, comma 1 della LR precedentemente citata e, di conseguenza, deve essere sottoposto a procedura di VAS.
La VAS rappresenta una valutazione di compatibilità ambientale strategica, ossia mirata a quegli strumenti (piani e programmi) che rappresentano le condizioni per la successiva realizzazione di progetti attuativi. Si opera in questo modo in una fase preliminare, consentendo, ancora di più rispetto alla VIA (valutazione di impatto ambientale), di effettuare una tutela dell’ambiente preventiva, evitando quindi la realizzazione futura di interventi non ritenuti compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente. Fin dal 1991 nella Regione Autonoma Valle d’Aosta si attuava una forma di valutazione di alcuni piani e programmi, ma è solo l’adozione della LR 12/09 sopra citata a recepire compiutamente la Direttiva CE che imponeva agli stati membri l’attivazione della procedura di VAS.
Tale procedura prevede una fase iniziale di concertazione, che si è ultimata nel febbraio 2012 che, previo confronto con i soggetti aventi competenze territoriali e ambientali individuati di concerto, accoglie la proposta di Rapporto ambientale, formulando osservazioni volte a integrare lo stesso con alcune analisi puntuali di settore. In pratica viene “costruito” insieme lo schema di rapporto ambientale, e viene attivato in questa fase il confronto tra il proponente che spiega la “costruzione” del piano in base alle sue esigenze tecnico/economiche, e i soggetti valutatori che gli forniscono gli input necessari per consentire la costruzione di un piano compatibile con la tutela dell’ambiente.
A questa fase segue l’invio della proposta di piano, corredata del rapporto ambientale e di una sintesi non tecnica dello stesso, per l’attivazione della procedura di VAS che si deve concludere con l’espressione del parere motivato da parte dell’autorità competente per la VAS. La pubblicazione sul bollettino ufficiale regionale e sul sito web della Regione Autonoma Valle d’Aosta dei documenti inerenti alla proposta di piano, mira a favorire la consultazione da parte del pubblico, che nel caso specifico non ha portato all’invio di molti contributi.
Il PRAE, secondo quanto disposto dall’art. 3 della L.R. 5/2008, persegue l’obiettivo di rendere compatibili le esigenze di carattere produttivo con quelle di salvaguardia ambientale, avendo come obiettivi il rispetto dell’ambiente, della vocazione turistico-culturale della regione, la sostenibilità dell’utilizzo del territorio e la tutela del paesaggio.
Nel caso specifico l’istruttoria VAS ha evidenziato come la strategia proposta dal piano fosse sostanzialmente conforme a quanto già in vigore in seguito all’approvazione del PRAE precedente, volta ossia a garantire il fabbisogno di materiali stimato in base ai dati in possesso della struttura competente, cercando, nel limite del possibile, di offire una distribuzione spaziale nel territorio valdostano che evitasse lunghi traferimenti con mezzi meccanici del materiale stesso. La disamina dello stato di fatto ha consentito di ridurre complessivamente i volumi oggetto di coltivazione, apportando spesso solo varianti marginali ai siti già individuati dal precedente PRAE. La valutazione si è quindi orientata verso un’analisi puntuale dei siti proposti, che ha portato alla formulazione di alcune condizioni volte a mitigare gli impatti, evidenziando alcune situazioni di incompatibilità ambientale che hanno comportato l’eliminazione di alcuni dei siti proposti.
Tali osservazioni e condizioni sono state evidenziate nel documento finale della procedura, ossia nel parere motivato, trasmesso al proponente e sul quale il proponente stesso si trova a dover riflettere, apportando al piano proposto le opportune modifiche, prima di inviarlo all’approvazione definitiva.
È possibile quindi evidenziare come la LR 12/09 apporti tre modifiche sostanziali rispetto alla valutazione dei piani e programmi precedentemente in vigore (oltre, naturalmente, all’incremento delle casistiche di piani e programmi stessi oggetto della procedura):
• costruzione partecipata del piano o programma mediante la concertazione;
• pubblicazione del piano e quindi partecipazione pubblica;
• adozione, contestualmente al piano, di un piano di monitoraggio, illustrato nel rapporto ambientale e condiviso con i soggetti aventi competenze ambientali.
Quest’ultimo aspetto, a mio avviso, è particolarmente degno di nota. Un piano o programma, infatti, è per sua natura uno strumento teorico, che stima fabbisogni o esigenze in base ai dati in proprio possesso, analizza una possibile evoluzione degli stessi, e individua scelte gestionali. Solo un’attenta e periodica analisi dello stato di attuazione del piano stesso può consentire di capire se le ipotesi fatte erano, in effetti, valide, o se in qualche modo (cambiamento delle situazioni di fatto, modifiche alle leggi o alle esigenze) le stime non rispecchiano nel tempo quello che il monitoraggio verifica in realtà. Sarà così possibile ritarare nel tempo alcune scelte, adattandole a un contesto in continua evoluzione.