LAVORO AGILE
La Giunta regionale, con DGR n. 1167 in data 23 settembre 2024 e s.m.i, ha definito le nuove misure organizzative per l’attuazione del lavoro agile nell’ambito dell’Amministrazione regionale a decorrere dall’anno 2025, scegliendo di introdurre il lavoro agile nell’organizzazione regionale in modo strutturato, quale nuova modalità organizzativa del lavoro, per obiettivi e risultati, promuovendo la maggiore responsabilizzazione dei dipendenti ed il passaggio culturale dal controllo della loro presenza fisica presso la sede di servizio alla verifica dei risultati del loro lavoro e della loro capacità produttiva, con l’obiettivo di perseguire i benefici riepilogati nelle premesse della deliberazione e ai commi 2 e 3 dell’articolo 2 della Disciplina.
Le tipologie di Accordo di lavoro agile, attivabili a domanda del dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno e non impiegato in mansioni o settori esclusi ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Disciplina, si distinguono in tre fattispecie:
- Lavoro agile ordinario;
- Lavoro agile per particolari motivi situazioni personali o familiari (Art. 11);
- Lavoro agile per straordinarie e temporanee situazioni personali o familiari (Art. 12) - esteso anche ai dipendenti part-time e ai dirigenti.
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