Orario di lavoro

In data 27 settembre 2010 è stato sottoscritto il contratto decentrato dell'Amministrazione regionale avente per oggetto "Testo di accordo per la definizione dei criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro".
Quanto previsto dal nuovo contratto in termini di orario di lavoro è di seguito illustrato.
I nuovi indirizzi introdotti dall'Amministrazione regionale sono volti ad ottenere una maggiore semplificazione e una maggiore flessibilità degli orari in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa di riferimento e al miglioramento della qualità della prestazione da parte del personale, al fine di valorizzare il capitale umano e di favorire la conciliazione lavoro-famiglia, nel rispetto delle esigenze di servizio e dei carichi di lavoro all'interno di ogni struttura.


Tipologie di orario

Orario ordinario
La prestazione lavorativa inizia per tutti alle ore 8.00, con una flessibilità in ingresso riconosciuta a tutti di 60 minuti oltre l’orario di ingresso.

    L’articolazione della prestazione lavorativa è strutturata:
  • in maniera spezzata o continuata, compatibilmente con l’orario di funzionamento degli uffici definito dal dirigente e con l’orario di apertura al pubblico definito dall’Amministrazione regionale;
  • all’interno della fascia oraria 8.00-18.00.

Nell’ambito del normale orario giornaliero di lavoro il dovuto è di:
  • 7 ore e 12 min. se la prestazione lavorativa è articolata su 5 giorni settimanali;
  • 6 ore, se la prestazione lavorativa è articolata su 6 giorni settimanali.

Il dipendente può tuttavia utilizzare un’ulteriore flessibilità di orario, purché garantisca un arco di prestazione tra un minimo di 6 ore e un massimo di 9 ore.


Struttura dell’orario di lavoro giornaliero

    Deve rispettare i seguenti parametri:
  • Area di ingresso: 8.00-9.00
  • Area mattutina di presenza obbligatoria: 9.00-12.00 Il mancato rispetto di tale fascia (per ritardi in entrata, anticipazioni dell’uscita o assenze intermedie), deve essere sempre giustificato con un istituto di assenza contrattualmente previsto
  • Area della pausa: 12.00-15.00
  • Area pomeridiana: 12.30-18.00

Al di fuori della fascia obbligatoria (9.00 – 12.00) in caso di uscite/entrate, non è necessario giustificare l’uscita con un istituto di assenza (pertanto non è neanche più necessaria la compilazione del registro delle uscite), ma è comunque indispensabile l’autorizzazione del dirigente (la quale può avvenire nella forma ritenuta più opportuna dallo stesso).


Pausa

    Le regole ed i vincoli della pausa sono i seguenti:
  • la durata minima della pausa è di 30 minuti entro i limiti dell’area pausa (12.00 – 15.00);
  • la pausa è obbligatoria quando la prestazione lavorativa continuativa eccede le 6 ore;
  • se la prestazione lavorativa continuativa, in casi eccezionali, è superiore a 6 ore ma è inferiore o uguale a 7 ore e 12 minuti, il dipendente puòrinunciare alla pausa;
  • e’ consentito derogare all’obbligo della pausa ed effettuare prestazioni di lavoro continuativo fino ad un massimo di 8 ore soltanto in via del tutto eccezionale.
  • per particolari esigenze organizzative e di servizio la pausa può, occasionalmente, essere ridotta a 15 minuti, con autorizzazione del dirigente;


Contabilizzazione ore lavorate

Sono contabilizzate mensilmente calcolando le giornate dovute di 7 ore e 12 minuti (se la prestazione lavorativa è articolata su 5 giorni settimanali) o di 6 ore (se la prestazione lavorativa è articolata su 6 giorni settimanali) e le ore effettivamente prestate.

    A fine mese i due totali devono corrispondere (saldo pari a 0), tuttavia può generarsi:
  • un credito orario: rispetto alle ore dovute, il dipendente ha lavorato più tempo. In tal caso, le ore a credito sono considerate (totalmente o parzialmente) straordinario qualora autorizzate dal dirigente;
  • un debito orario: rispetto alle ore dovute, il dipendente ha lavorato meno tempo. In tal caso il dipendente dovrà giustificare il debito con un compensativo da straordinari maturati e riconosciuti nei mesi precedenti, o con un permesso breve o con ferie.


Straordinario

Per lavoro straordinario si intende la prestazione lavorativa effettuata, dal primo minuto, oltre l’orario normale di lavoro (fissato in 36 ore settimanali contabilizzate mensilmente) e diretta a fronteggiare eccezionali situazioni di lavoro.
Il lavoro straordinario deve essere espressamente autorizzato dal dirigente.


Assenze e giustificazioni

    Le modalità di giustificazione delle assenze sono:
  1. l’assenza dell’intera giornata è pari a:
    • 7 ore e 12 minuti, se la prestazione lavorativa è articolata su 5 giorni settimanali;
    • 6 ore, se la prestazione lavorativa è articolata su 6 giorni settimanali;
      fanno eccezione:
    • i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale;
    • i dipendenti che prestano la propria attività lavorativa all’interno dei particolari settori individuati con deliberazione di Giunta;
    • i turnisti;

    per i quali l’assenza corrisponderà al dovuto giornaliero

  2. l’assenza a frazioni di giornata è data dalla differenza tra le ore dovute e le ore effettivamente prestate. In ogni caso, permane il limite minimo di 2 ore per la fruizione delle ferie.


Particolari settori

  • Flessibilità: il dirigente responsabile della struttura organizzativa può, in relazione alle esigenze funzionali della struttura stessa, accordare una flessibilità fino ad un massimo di 60 minuti oltre l’orario di ingresso.
  • Lavoro straordinario: ai dipendenti che prestano la propria attività lavorativa all’interno di un particolare settore si applicano le stesse regole previste per gli altri dipendenti in materia di lavoro straordinario. L’unica novità consiste nel contabilizzare il lavoro straordinario mensilmente.
Le restanti regole si applicano ove compatibili: il dirigente responsabile potrà valutare se accordare la tipologia di orario ordinario mensile pur con un orario di ingresso diverso dalle ore 8.00, in caso contrario stabilirà, sentito il dipendente, un’articolazione oraria giornaliera con un rispettivo dovuto giornaliero. In quest’ultimo caso il dipendente dovrà giustificare con un istituto di assenza (sul programma Iris) ogni eventuale debito rispetto all’orario dovuto (anche nell’area pomeridiana).


Part-time

  • Flessibilità:
    • qualora il personale in argomento abbia un orario di lavoro con ingresso alle ore 8.00, viene riconosciuta una flessibilità di 60 minuti oltre l’orario di ingresso (pertanto avrà un’area di ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00);
    • qualora abbia un orario di ingresso compreso tra le ore 8.00 e le ore 9.00 (es. 8.30), al dipendente viene riconosciuta una flessibilità dalle ore 8.00 alle ore 9.00.
  • Lavoro straordinario: si precisa che, ai sensi dell’art. 2 del CCRL 9.11.2006, per lavoro straordinario si intende quello svolto oltre il corrispondente orario normale mensile, pertanto anche per detto personale il lavoro straordinario verrà contabilizzato a fine mese.
  • Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si prevede, inoltre, la possibilità di effettuare dei cambi di orario.
    • giornalieri: es. orario di lavoro 8.00-12.00; si può chiedere un cambio orario al fine di poter lavorare in quella giornata dalle ore 14.00 alle 18.00;
    • settimanali: es. cambio tra un giorno e un altro all’interno della settimana.
 



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