Le progressioni orizzontali sono state introdotte dal contratto collettivo regionale di lavoro sottoscritto in data 21 maggio 2008, destinato al personale regionale appartenente alle categorie con contratto di lavoro a tempo indeterminato e consistono nell’attribuzione di un incremento retributivo legato alla crescita professionale del dipendente, senza modificare il ruolo professionale da lui ricoperto.
Progressione orizzontale dalla 3^ alla 4^ posizione retributiva
In sede di prima applicazione, tutti i dipendenti in servizio a tempo indeterminato il 21 maggio 2008, data di sottoscrizione del suddetto accordo, sono stati collocati nella terza posizione retributiva.
Ciascun dipendente con cinque anni di anzianità nella categoria e posizione per la quale concorre ha diritto a partecipare alla procedura comparativa per la progressione alla quarta posizione retributiva, che avviene con cadenza annuale, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la valutazione acquisita, nel limite delle risorse disponibili nel fondo per la progressione orizzontale.
Per individuare i beneficiari della progressione economica alla quarta posizione retributiva, sono formate annualmente delle graduatorie di merito, sulla base dei seguenti criteri:
- esperienza acquisita;
- valutazione del dirigente riferita all’anno antecedente;
- titoli di studio.
A parità di punteggio, si privilegia l’anzianità complessiva di servizio a tempo indeterminato.
In caso di ulteriore parità, prevale la maggiore età anagrafica.
In seguito alla predisposizione della graduatoria, è assegnata la posizione retributiva ai dipendenti secondo l’ordine in graduatoria, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.
Progressione orizzontale dalla 1^ alla 2^ e dalla 2^ alla 3^ posizione retributiva
I dipendenti regionali assunti a tempo indeterminato dopo il 21 maggio 2008 sono stati collocati nella prima posizione retributiva.
Il passaggio dalla prima posizione retributiva alle successive seconda e terza avviene, dopo un periodo di permanenza di due anni nella prima e di tre anni nella seconda, senza procedure comparative, nel caso in cui il lavoratore abbia ottenuto per tutti gli anni di riferimento una valutazione positiva pari almeno a 12/20 e non abbia avuto sanzioni disciplinari, compreso il richiamo scritto.
L’incremento economico è corrisposto dal primo giorno dell’anno successivo al compimento del periodo di permanenza richiesto.
Blocco degli effetti economici
Il decreto-legge 78/2010, convertito in legge 122/2010, ha previsto il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e della progressione economica degli stipendi nei confronti del personale delle pubbliche amministrazioni fino al 2013 esteso al 2014 dal D.P.R. 04/09/2013 n.122 , co.1 let a).