Mobilità

L’Amministrazione regionale può attuare la mobilità interna all’amministrazione e tra gli enti del comparto unico, garantendo pubblicità e trasparenza delle procedure.

MOBILITA’ INTERNA

Il personale può essere trasferito nell’ambito della dotazione organica dell’ente e nel rispetto della categoria e posizione di appartenenza a domanda o per esigenze organizzative dell’ente, debitamente motivate, purché in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso ad un eventuale profilo (art. 43 c. 2 della l.r. 22/2010).

Normativa:

Il trasferimento può essere disposto, nel rispetto della categoria e posizione di appartenenza:

  • per esigenze organizzative dell’Amministrazione regionale;
  • a domanda del dipendente a seguito di specifica procedura per la copertura di posti vacanti avviata dall’Amministrazione regionale; in caso di più istanze viene stilata una graduatoria secondo i criteri di cui alla DGR 2426/2012, resa pubblica sull'Intranet alla sezione Graduatorie moblità;

Per il soddisfacimento di esigenze organizzative temporanee l’Amministrazione regionale può disporre, per periodi determinati, l’assegnazione temporanea di personale, il quale conserva la titolarità del posto di provenienza, senza essere sostituito (art. 43 c. 3 l.r. 22/2010).
Il dipendente inoltre può presentare domanda di mobilità per motivazioni personali, al di fuori delle procedure. Tali istanze saranno tenute in considerazione in ragione delle esigenze organizzative dell’ente per la durata di un anno dal ricevimento dell’istanza, salvo rinnovo.


MOBILITA’ TRA GLI ENTI DEL COMPARTO

Normativa:

 



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