Critères

Legge Regionale 26 maggio 1998, n. 36

Norme per la costituzione e il funzionamento del Fondo regionale per l'abitazione.

Art. 3 – Condizioni per la concessione dei contributi.

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi:

a) agli assegnatari collocati nell'area protetta e nell'area sociale di cui all'art. 48, comma 1, lett. a) e b), della L.R. n. 39 del 1995, nel caso in cui l'ammontare annuo delle spese per i servizi accessori sia superiore rispettivamente al cinque per cento e al dieci per cento del reddito annuo complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi della L.R. n. 39/1995;

b) agli assegnatari che, indipendentemente dall'area di collocazione di cui all'art. 48 della L.R. n. 39/1995, con esclusione di quelli dell'area di deroga e di quelli collocati nell'area di decadenza di cui all'art. 37 della L.R. n. 39/1995, abbiano segnalato all'ente gestore di trovarsi nell'impossibilità di effettuare il regolare pagamento dei canoni di locazione e/o delle spese per i servizi accessori per i seguenti sopravvenuti gravi problemi:

1) perdita o riduzione documentate di almeno il quaranta per cento del reddito conseguenti a disoccupazione per qualsiasi causa, mobilità, cassa integrazione, sospensione dal lavoro, infortunio, grave malattia, ricovero in strutture ospedaliere o di riabilitazione o convalescenza, servizio di leva, detenzione di uno o più membri del nucleo familiare per un periodo superiore a tre mesi consecutivi;

2) perdita o riduzione documentate di almeno il quaranta per cento del reddito conseguenti a decesso, divorzio, separazione legale, abbandono del tetto familiare di un membro del nucleo familiare percettore di reddito;

c) agli assegnatari che, indipendentemente dall'area di collocazione e dai casi previsti alle lett. a) e b), siano soggetti all'applicazione della mobilità di cui all'art. 31 della L.R. n. 39/1995, per il pagamento delle spese di trasloco;

d) agli aspiranti assegnatari nei casi previsti alle lett. a) e b), limitatamente al periodo in cui resta in vigore la graduatoria definitiva in cui sono collocati;

e) alle famiglie di nuova formazione di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), della L.R. n. 39/1995, che, in qualità di locatarie, abbiano segnalato alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica di trovarsi nell'impossibilità di effettuare al locatore dell'alloggio il regolare pagamento del canone di locazione e/o delle spese accessorie a causa della mancanza o della riduzione, documentate di almeno il trenta per cento del reddito.

2. Ai fini della determinazione delle spese accessorie degli assegnatari di cui al comma 1, lett. a) e b), nel caso in cui il riscaldamento non sia in comune, l'ammontare delle spese relative al riscaldamento dell'alloggio è calcolato secondo una valutazione convenzionale effettuata d'ufficio dall'ente gestore che tenga conto della cubatura dei vani e dei periodi di riscaldamento.

3. Il reddito considerato nei casi di cui al comma 1, per gli assegnatari, gli aspiranti assegnatari e le famiglie di nuova formazione, è quello calcolato e determinato con riferimento agli artt. 5, 7 e 42 della L.R. n. 39/1995.

4. Le spese per i servizi accessori di cui al comma 1 sono, per gli assegnatari, quelle previste all'art. 41 della L.R. n. 39/1995 e, per gli aspiranti assegnatari e per le famiglie locatarie di nuova formazione, quelle stabilite dall'art. 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

5. I contributi per gli aspiranti assegnatari e per le famiglie di nuova formazione sono calcolati sulla base di un alloggio adeguato come definito dall'art. 2 della L.R. n. 39/1995.

6. Le spese di trasloco considerate ai fini della presente legge, in dipendenza della mobilità di cui all'art. 31 della L.R. n. 39/1995, devono essere ritenute effettivamente congrue, con proprio visto, dall'ente gestore.

 



Retour en haut