DECRETO FLUSSI 2021.
Sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2022, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2021 concernente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2021. Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, cittadini non comunitari entro una quota massima di 69.700 unità (art. 1 del decreto), secondo il riparto di seguito indicato.
1) Ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo (art. 2 del decreto): 27.700 unità.
Una quota di 20.000 ingressi (dei 27.700 di cui sopra) è legata ai settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero ed è cosi suddivisa:
- un massimo di 17.000 unitàè riservato ai cittadini non comunitari dei seguenti paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
- una ulteriore quota massima di 3.000 unitàè riservata a lavoratori di paesi extra Ue che nel corso dell’anno 2022 firmeranno accordi in materia di cooperazione e rimpatrio.
Sempre nell’ambito del totale di 27.700 ingressi, una quota è destinata alle conversioni da permesso di soggiorno per motivi di studio (n. 2.000) e da permesso di soggiorno per lavoro stagionale (n. 4.400), oltre ad ulteriori n. 600 unità riservate ad altre tipologie di conversione del permesso di soggiorno e a n. 500 ingressi destinati invece a lavoratori autonomi.
Sono state infine previste una quota di n. 100 ingressi per cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione (art. 23 D.lgs 286/1998) e una ulteriore quota di n. 100 ingressi per lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori sino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.
2) Ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero (art. 6, comma 1): 42.000 unità.
Tale quota riguarda ingressi di cittadini non comunitari provenienti da: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
3) Modalità di ripartizione delle quote.
Le quote verranno ripartite tra le Regioni e le Province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4) Termini e modalità di presentazione delle domande.
I termini per la presentazione delle domande decorrono:
- per le quote di lavoratori non comunitari non stagionali e autonomi, e per le conversioni: dalle ore 9.00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (27/01/2022);
- per le quote di lavoratori non comunitari stagionali: dalle ore 9.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (01/02/2022).
Le domande dovranno essere presentate con le consuete modalità telematiche, collegandosi all'applicativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno.
Per le modalità dettagliate di presentazione delle istanze e la modulistica da utilizzare si rimanda alla Circolare congiunta del Ministero dell’Interno, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, n. 116 del 05.01.2022, di seguito allegata.
Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.