Cessazione obbligo modello Q

CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO (MODELLO Q) DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORE STRANIERO REGOLAMENTE SOGGIORNANTE.

Con nota protocollo n. 4773 in data 28 novembre 2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha comunicato che a far data dal 15 novembre 2011 tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia non dovranno più compilare il “modello Q”, da inviare entro 5 giorni allo Sportello Unico per l’Immigrazione, ma assolveranno agli obblighi previsti dall’articolo 36bis del regolamento di attuazione del testo Unico in materia di immigrazione inviando il modello “Unificato Lav” nei tempi previsti dalla legge n. 296/2006, ovvero entro le ore 24 del giorno antecedente l’assunzione. La compilazione del modello “Unificato Lav” comporta, infatti, anche l’assunzione da parte del datore di lavoro degli impegni una volta contenuti nel Contratto di soggiorno (garanzia di un alloggio e pagamento delle spese per il rientro in patria).
Il nuovo modello di comunicazione, aggiornato lo scorso 15 novembre, è disponibile sul sito portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (www.lavoro.gov.it).
Anche in caso di rapporto domestico, la comunicazione effettuata all’INPS con le modalità previste dalla legge n. 2/2009 è valida ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di presentazione del modello Q


 



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