Circolare 1/2000 determinazioni temporali

Definizione dei termini temporali per la presentazione di istanze per nuove concessione, modifiche di concessione, per la presentazione di progetti tecnici e per l’esecuzione delle Revisioni Generali e Speciali

Circolare 1/2000

Al fine di poter correttamente programmare l’attività istruttoria tecnico-amministrativa e di sorveglianza in materia di pubblico trasporto di persone mediante impianti a fune, e di poter assicurare quindi un tempestivo assolvimento dei propri compiti di istituto per il corrente anno 2000, questo Servizio ritiene di dover fissare alcuni termini di tempo per la presentazione di istanze e relative documentazioni per nuove concessioni e/o modifiche di concessioni in atto, per la presentazione di progetti per impianti nuovi o per modifiche di impianti già esistenti, nonché alcuni criteri operativi per l’esecuzione di Revisioni Generali ovvero Speciali, di cui al D.M. n. 23/85.

Si segnala che quanto di seguito stabilito è stato positivamente discusso e definito, nel corso di una apposita riunione presso la sede di questo Servizio, con i rappresentanti dell’Associazione degli Esercenti di linee funiviarie di questa Regione e con taluni ingg. Direttori di esercizio.

La definizione dei tempi sotto riportati per la presentazione di istanze e/o progetti tecnici, si giustifica sostanzialmente con la necessità che le istruttorie preliminari alla deliberazione di concessione, con la raccolta di pareri di competenza di altri Enti e Servizi interessati, e con l’esecuzione dell’esame tecnico dei progetti esecutivi, possa compiersi in tempi utili affinché le ditte in indirizzo possano tempestivamente iniziare i lavori programmati, ma in possesso delle necessarie autorizzazioni secondo il D.P.R. n. 753/80, artt. n. 3 e 4.

Circa i criteri operativi per le Revisioni Generali e Speciali, si ritiene di dover privilegiare la continuità e la regolarità dell’esercizio degli impianti ad esercizio stagionale; si chiede quindi che le operazioni di Revisione Generale e di Revisione Speciale siano concluse prima dell’inizio della stagione di esercizio entro la quale eventualmente cadesse il termine ultimo prescritto dal vigente D.M. n. 23/85 per l’esecuzione di tali operazioni.

In conseguenza di quanto sopra esposto si determina quindi quanto segue.

1.      Per le iniziative che richiedono il rilascio di nuova concessione ovvero di modifica della concessione vigente (vedasi la Deliberazione n.1280 del 26/4/99, recante i criteri di applicazione della L.R. n.29/97) deve essere presentato allo scrivente Servizio:

1.1    entro il 31 marzo la documentazione elencata nella citata Deliberazione n. 1280/99: trattasi della documentazione richiesta per la parte preliminare dell’istruttoria; circa il contenuto del progetto, ove siano state apportate modifiche rispetto a quello già sottoposto alla VIA dovrà essere preventivamente ottenuto dalla competente struttura Regionale il parere di merito sulla rilevanza delle modifiche;

1.2    entro il 30 aprile deve essere presentato il progetto esecutivo dell’impianto o della modifica, redatto in conformità alla vigente normativa tecnica, nonché la rimanente documentazione citata dalla sopra ricordata Deliberazione n. 1280/99.

2.      Entro il 31 luglio, per gli impianti ai quali si intenda apportare modifiche tecniche di rilievo tale da non richiedere modifica di concessione (a tal fine vedasi la ricordata deliberazione al punto 1) a), devono essere presentati i relativi progetti esecutivi per il preliminare esame tecnico e per l’emissione del prescritto atto di approvazione tecnica che ne autorizza l’esecuzione emesso da questo Servizio.

3.      Entro il 31 luglio, per le operazioni di Revisione Generale da eseguire, ai sensi del D.M. n. 23/85, a cura del Direttore o del Responsabile dell’esercizio (o dell’Assistente tecnico ove previsto), deve essere presentato quanto segue:

3.1    una relazione sull’esito del trascorso periodo di esercizio, nella quale si farà particolare menzione alle irregolarità e/o disservizi occorsi che abbiano avuto riflesso sia sulla sicurezza che sulla regolarità del servizio, e si proporranno eventuali provvedimenti modificativi;

3.2    il programma operativo per le operazioni di revisione, il quale dovrà di norma essere conforme alle istruzioni per le operazioni di manutenzione e controllo periodico fissate del costruttore dell’impianto ai sensi del citato D.M. n. 23/85; inoltre si dovrà tenere conto degli adeguamenti necessari, per ciascun tipo di impianto descritti nella Circolare Ministeriale D.G. n. 124/85 del 1 agosto 1985;

3.3    il progetto delle modifiche tecniche conseguenti agli adeguamenti di cui al punto precedente, nonché delle eventuali altre modifiche tecniche che si volessero apportare: si ricorda al proposito che queste ultime dovranno essere di norma conformi alla normativa tecnica vigente all’atto della modifica medesima.

4.      Entro il 31 ottobre deve essere presentata, per le Revisioni Generali, la relazione di fine lavori e la relativa documentazione a corredo prevista dal citato D.M. 23/85; pertanto entro tale data è necessario che i lavori siano completati, ivi comprese le prove interne di verifica funzionale del cui esito deve essere redatto apposito verbale.

5.      Le operazioni di Revisione Speciale dovranno essere opportunamente programmate in modo che tale revisione sia conclusa prima dell’inizio della stagione di esercizio, e quindi prima dell’apertura dell’impianto al servizio stagionale di pubblico trasporto di persone; al proposito si specifica che la relazione sull’esito della Revisione Speciale, di cui all’art. 4.9 del D.M. n. 23/85, deve essere accompagnata dal verbale delle verifiche e prove annuali o stagionali per la riapertura.

            Si specifica infine che il progetto esecutivo deve essere presentato in tre copie, delle quali una sarà restituita al termine della procedura con i timbri di approvazione.

Si ritiene utile allegare un estratto del testo della citata deliberazione della Giunta regionale 1280/99; si precisa peraltro che nel testo allegato i richiami al Ministero dei Trasporti – USTIF, si intendono ora sostituiti dalla corrispondente struttura regionale Direzione Trasporti – SIF.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
Ing. Giuseppe SCIALLIS

 

All.: copia dell’estratto della deliberazione

n. 1280/99.


“estratto della deliberazione 1280/99, allegata alla circolare n. 1/2000”

TESTO ALLEGATO

CONCESSIONE Dl LINEE FUNIVIARIE PER IL TRASPORTO DI PERSONE IN

SERVIZIO PUBBLICO (LEGGE LEGIONALE 1 SETTEMBRE 1997, N .29)

MODALITA' E PROCEDURE PER ATTUAZIONE ARTT. 41 E SEGUENTI

1)   IMPIANTI DI NUOVA COSTRUZIONE

La domanda di concessione per la costruzione e l'esercizio di impianti a fune di nuova costruzione deve essere inoltrata alla struttura regionale competente per gli impianti a fune, redatta in bollo e sottoscritta dal Legale rappresentante del soggetto richiedente, secondo l'apposito modello allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante (Modello 1), da ritirarsi presso la struttura medesima.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a)  Relazione contenente:

1)                Una descrizione delle finalità della linea, caratteristiche tecniche generali e le motivazioni sulla pubblica utilità dell'opera.

2)                Una planimetria in scala 1:10.000 con indicate la linea funiviaria proposta e le linee già esistenti in zona, le piste da sci servite da tali linee e gli eventuali itinerari turistico-sciistici di collegamento fra queste.

b) Una copia dello statuto aggiornato al momento della domanda, qualora il richiedente sia una persona giuridica privata.

c)   Il provvedimento relativo alla valutazione sulla compatibilità ambientale (V.I.A.) del progetto, ai sensi della Legge regionale del 04.03.1991, n. 6, ove previsto.

d)  Il parere del Comune o dei Comuni interessati relativo alla compatibilità della linea da realizzare rispetto agli strumenti urbanistici ai sensi della legislazione in vigore.

e)   Il progetto di massima dell'impianto che realizza la linea, contenente la documentazione tecnica necessaria a descrivere il posizionamento e le caratteristiche dell'impianto, nonché delle sue pertinenze (biglietterie parcheggi, magazzini e strutture accessorie all'impianto ecc.).

f)    copia della richiesta di informazione antimafia all'organo competente ai sensi di legge.

Le domande di concessione che si riferiscono alle linee finitime di cui al comma 3 dell'articolo 44, vengono trasmesse in copia, a cura della competente struttura regionale per gli impianti a fune, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ai concessionari di linee interessati, i quali, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, possono, ai fini dell'esercizio del diritto di preferenza, presentare osservazioni o proposte.

Al termine dell'esame della documentazione di cui sopra e verificata la conformità del nuovo impianto con il programma degli impianti a fune, la competente struttura regionale ne comunica l'esito al richiedente, nel termine di 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione predetta.

In caso di esito positivo viene richiesta la seguente ulteriore documentazione:

a)   Progetto esecutivo/definitivo in numero tre copie (quattro nel caso in cui fosse necessario il parere della commissione ministeriale F.A.T.) delle quali una in bollo;

b)   regolamento di esercizio in bozza;

c)       documentazione comprovante l'avvenuto deposito cauzionale nel seguente ammontare:

·           Lire 10.000.000 per linee da realizzare con funivie bifune a va e vieni, funicolari terrestri, funivie monofune ad ammorsamento automatico dei veicoli, nonché impianti assimilati;

·           Lire 4.000.000 per linee da realizzare con impianti funiviari monofune ad attacchi fissi ed impianti assimilati;

·           Lire 1.000.000 per linee da realizzare con impianti funiviari terrestri, quali sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili. con una lunghezza sviluppata inferiore a 500 m e Lire 2.000.000 per linee di lunghezza superiore;

Il versamento di cui sopra deve essere effettuato a mezzo di regolare fidejussione bancaria o assicurativa ai sensi della Legge 10/06/1982, n. 348. La fidejussione bancaria ovvero la polizza fideiussoria deve contenere, tra l'altro, la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché la clausola di incondizionata validità fino al rilascio di dichiarazione liberatoria da parte della Regione.

d)     impegno del soggetto richiedente ad acquistare in via contrattuale le aree necessarie (o i diritti, reali sulle stesse) per la realizzazione dell'intervento, ovvero la dichiarazione di volersi avvalere delle procedure coattive per pubblica utilità, regolate dalla vigente normativa in materia.

Ottenuta tale documentazione la competente struttura regionale per gli impianti a fune richiede ai servizi competenti i seguenti atti:

1.   Parere relativo agli aspetti geomorfologici e geodinarnici;

2.   Parere relativo al turismo (compatibilità con le piste);

3.   Autorizzazione di vincolo geologico;

4.   Autorizzazione di natura valanghiva;

5.   Provvedimento in materia di pianificazione territoriale e tutela del paesaggio.

Gli atti di cui al nn. 3, 4, 5, in quanto già presupposti del provvedimento di VIA, vengono acquisiti dalla competente struttura regionale per gli impianti a fune solo in caso di varianti sostanziali apportate al progetto.

Gli atti devono comunque pervenire con giudizio sintetico e motivato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di inviare il progetto dell'impianto alla Cornrnissione per le Funicolari Aeree e Terrestri del Ministero dei Trasporti per acquisire il parere, nonché di richiedere in ogni momento ulteriori chiarimenti, pareri o documentazione, utili al fine del rilascio del nulla osta e della concessione medesima.

A conclusione dell'istruttoria, entro 60 giorni dalla data di presentazione di tutta la sopradescritta documentazione da parte dell'interessato, la Giunta regionale provvede in merito all'approvazione del progetto esecutivo e della bozza di regolamento di esercizio, nonché al rilascio della concessione di costruzione e di esercizio, corredata dal relativo schema di disciplinare da sottoscriversi dalle parti.

Il    termine di cui sopra rimane sospeso dal momento della richiesta degli atti (provvedimenti e pareri) alle strutture competenti1 sino a quando i medesimi pervengono alla struttura competente in materia di impianti a fune.

Il    giudizio sui progetti preliminari viene rilasciato dall'Amministrazione regionale sentita, se del caso, la CFAT, ma non è idoneo agli effetti del nulla osta di cui all'art. 3 del DPR 753/80.

1)   A) VARIANTI DI PROGETTO DEGLI IMPIANTI A FUNE

Le varianti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 42 al progetto approvato che comportano modifiche della concessione, salvo altri casi particolari1 valutati anche di concerto con il Ministero dei Trasporti USTIF, sono le seguenti, previa acquisizione degli atti di cui al comma 2 lettera c) del predetto articolo che si rendessero all'uopo necessari:

·                                       la sostituzione dell'impianto realizzante la linea con uno di altra tipologia;

·                                       lo spostamento, il prolungamento o l'accorciamento dell'impianto ritenuti rilevanti dall'ufficio;

·                                       l'aumento o la diminuzione delle prestazioni (velocità e potenzialità di trasporto).

La domanda di variante o di modifica delle concessioni deve essere inoltrata alla competente struttura regionale per gli impianti a fune, secondo l'apposito modello allegato alla presente modello 2) e dovrà essere corredata dagli elaborati sottoriportati:

·         progetto esecutivo di modifica dell'impianto;

·         relazione giustificativa sulla necessità e/o opportunità dell'iniziativa proposta.

L'approvazione della variante di progetto avviene:

·         con provvedimento della Giunta regionale in caso di modifica allo stato dei luoghi;

·         della struttura competente in materia di impianti a fune nel caso in cui non vi sia modifica allo stato dei luoghi.

La modifica della concessione avviene con deliberazione della Giunta regionale.

La medesima procedura si applica nel caso in cui si rendano necessarie varianti sostanziali al progetto in corso d'opera.

Nessuna variante sostanziale in corso d'opera può essere effettuata se non sia stata preventivamente autorizzata con le modalità di cui ai paragrafi precedenti.

2)   MODALITÀ SUCCESSIVE AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Ottenuta la concessione di costruzione e di esercizio, il soggetto richiedente deve trasmettere la dichiarazione di inizio lavori alla competente struttura regionale per gli impianti a fune ed al Ministero dei Trasporti USTIF.

La suddetta dichiarazione deve essere preceduta dalla trasmissione della concessione edilizia alla struttura regionale competente.

Terminati i lavori, il concessionario deve presentare, alla competente struttura regionale per gli impianti a fune, domanda corredata dai documenti richiesti dalla normativa tecnica per ciascun tipo di impianto, per l'effettuazione delle verifiche e prove funzionali. La competente struttura regionale per gli impianti a fune trasmette la stessa al Ministero dei Trasporti USTIF, al fine di concordare la data per la visita di ricognizione, alla quale partecipano i funzionari della struttura medesima.

All'atto della ricognizione il concessionario provvede a trasmettere al Ministero dei Trasporti USTIF ed alla competente struttura regionale la documentazione per la nomina dei seguenti responsabili dell'impianto:

1.   Direttore di esercizio o responsabile di esercizio, al fine del nulla osta ai sensi dell'art. 90 DPR 753/80 e del successivo assenso da parte della struttura regionale medesima;

2.   capo servizio o assistente tecnico, alfine rispettivamente del benestare per il primo ed del gradimento per il secondo da parte del Ministero dei Trasporti USTIP che li trasmette alla struttura regionale competente.

Il  concessionario deve, altresì, dimostrare di essere assicurato contro gli infortuni e i danni causati alle persone e cose con i minimi di garanzia per l'assicurazione della responsabilità civile per linee funiviarie come definiti nell'allegato A.

All'esito della ricognizione, il concessionario e il Direttore di esercizio o il responsabile di esercizio, con l'eventuale ausilio dell'assistente tecnico proposto, forniscono il regolamento di esercizio, completato dalle prescrizioni particolari di esercizio.

Il Ministero dei trasporti USTIF rilascia il nulla osta tecnico alla nomina di Direttore di esercizio (o di responsabile di esercizio ed eventuale assistente tecnico), al regolamento di esercizio ed all'apertura al pubblico esercizio dell'impianto, comunicandolo alla competente struttura regionale per gli impianti a fune.

Quest'ultima, verificata l'esistenza della copertura assicurativa di cui sopra, entro 15 giorni dal rilascio del nulla osta tecnico, emana il provvedimento di autorizzazione alla apertura al pubblico esercizio dell'impianto, di assenso per l'incarico di direttore di esercizio (o responsabile di esercizio ed eventuale assistente tecnico) e di approvazione del regolamento di esercizio definitivo.

MODALITA' RELATIVE AI CASI CONTEMPLATI NELLE NORME TRANSITORIE

1.  Per le linee di trasporto a fune in esercizio di cui all'art. 68 comma 5 della legge regionale 29/97, gli esercenti devono inoltrare alla competente struttura regionale domanda in bollo per il rilascio delle concessioni valide fino alla scadenza della vita tecnica dell'impianto. A tal fine, unitamente alla domanda gli esercenti devono produrre i seguenti allegati:

a)   dichiarazione attestante la data di apertura al pubblico esercizio dell'impianto e tipologia del medesimo;

b)           documentazione comprovante, a qualsiasi titolo, la disponibilità dei terreni sui quali insiste l'impianto ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 04.01.1968 n. 15 riguardante la disponibilità medesima.

In ogni caso si applicano le disposizioni contenute nei punti 1) e 2) delle prescrizioni di carattere generale.

2.  La procedura sopra descritta per il rilascio della concessione di costruzione e di esercizio di impianti nuovi viene seguita anche con riferimento agli impianti che, pur non essendo ancora in esercizio, rientrino in almeno una delle condizioni di cui alle lettere a) b) c) d) dell'art. 68, comma 6, della legge 29/97, esclusa la verifica relativa alla compatibilità con il programma degli impianti a fune, ove non ancora approvato.

A tal fine, la competente struttura regionale per gli impianti a fune valuta la domanda del richiedente per verificare l'esistenza delle condizioni sopra indicate, con particolare riferimento ai concetti di “rifacimento di impianti esistenti” e di “sostituzione di uno o più impianti”, di cui alle lettere a) e b) sopra citate, che, in ogni caso, non possono alterare la destinazione funzionale dell'impianto originario.

PRECISAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.       La concessione per la costruzione e l'esercizio viene, in ogni caso, rilasciata al soggetto proprietario dell'impianto che realizza la linea;

2.       il soggetto pubblico al quale viene rilasciata la concessione per la costruzione e l'esercizio di un impianto a fune può affidare ad altro soggetto (subconcessione) il solo esercizio dell'impianto che realizza la linea, previo consenso da parte del concedente. A tal fine il concessionario deve inoltrare alla struttura competente in materia di impianti a fune una richiesta di approvazione dell'atto di subconcessione, corredata dalla documentazione necessaria ad accertare i requisiti soggettivi del subconcessionario, tra cui la comunicazione antimafia rilasciata dall'autorità competente; entro 15 giorni dalla presentazione della suddetta  documentazione,  la  Giunta  regionale  provvede  in  merito all'approvazione della subconcessione.

3.   i procedimenti di cui sopra si intendono validi per gli impianti (funivie ed agganciamenti esistenti) soggetti al nulla osta tecnico da parte del Ministero dei Trasporti. Per gli impianti soggetti al controllo sulla sicurezza da parte della Regione, (impianti di nuova costruzione e sciovie e seggiovie fisse esistenti) nell'ambito del medesimo procedimento, i riferimenti all'USTIF - Ministero dei Trasporti - devono intendersi riferiti all'Amministrazione regionale.

 



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