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Circolare 3/2000 norme esercizio
Con l'entrata in vigore delle P.T.S. in oggetto e con la contestuale abrogazione di tutte le precedenti disposizioni emanate in materia (tranne quelle espressamente richiamate nel testo delle P.T.S. stesse), l'esercizio degli impianti deve svolgersi in osservanza delle norme di esercizio riportate nella Parte 4 delle citate P.T.S. sia per quanto riguarda gli impianti nuovi che quelli già in esercizio.
In conseguenza di quanto sopra si ritiene necessario specificare quanto segue:
1. Nelle more dell’emanazione da parte del Ministero dei Trasporti degli schemi-tipo dei regolamenti di esercizio, di cui all'art. 31.2 del D.M. n. 400/1998 (Regolamento Generale), si invitano i Direttori di esercizio a presentare allo scrivente S.I.F. proposte di modifica dei regolamenti stessi in maniera da renderli coerenti con le P.T.S. in oggetto, tenuto conto delle peculiarità dei singoli impianti.
Ciò vale in particolare per le verifiche e prove periodiche di cui ai paragr. 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 dei P.T.S., per la cui esecuzione dovranno essere predisposte le specifiche apparecchiature eventualmente necessarie.
Nel caso di eventuali difficoltà nell’installazione di tali apparecchiature su impianti di non recente costruzione, i Direttori di esercizio potranno proporre alla scrivente S.I.F. soluzioni alternative, comunque equipollenti nei riguardi della efficacia dei controlli da eseguire.
Nelle more dell’emanazione da parte del Ministero dei Trasporti del modello di registro-giornale di cui all’art. 4.5.5 delle P.T.S., dovranno essere proposte altresì dai Direttori di esercizio le modalità di registrazione delle prove anzidette, usufruendo eventualmente in tali more del registro-giornale attualmente in uso.
Le richieste proposte di modifica del Regolamento di esercizio e del registro-giornale dovranno pervenire a questo S.I.F. con congruo anticipo rispetto alla prossima riapertura stagionale dell'impianto.
2. Si segnala inoltre che, secondo quanto disposto nelle citate P.T.S. – art. 3.10.1, nel caso di impianti dotati di veicoli aperti (quindi con seggiole con e senza cupola), le operazioni di evacuazione dei passeggeri dalla linea fino al loro ricovero in luogo sicuro, devono essere concluse nell’arco di 2,5 ore.
Su conforme disposizione del competente Ministero dei Trasporti, T.I.F. 6, considerato che trattasi di una prescrizione relativa alla sicurezza dei viaggiatori, i quali in caso di arresto in linea possono trovarsi in particolari condizioni ambientali, si dispone con la presente che tale prescrizione sia estesa oltre che agli impianti di nuova costruzione anche a quelli esistenti.
Pertanto, si chiede che il piano di soccorso degli impianti esistenti dotati di veicoli aperti, venga ricontrollato a cura del Direttore di esercizio, e che ove ricorra la necessità, in relazione al tempo di evacuazione, esso venga modificato ed aggiornato, Tale nuovo piano deve essere inviato allo scrivente S.I.F., in duplice copia, per la necessaria approvazione, e si invita a procedere tempestivamente onde effettuare le prescritte prove di verifica prima dell’inizio della prossima stagione invernale. A tal proposito si ricorda che le prove di verifica dell’addestramento del personale alle operazioni di recupero devono essere effettuate in occasione di ogni visita di riapertura stagionale all’esercizio (vedi art. 4.9.4.2 delle citate P.T.S.).
3. Infine si comunica che lo scrivente S.I.F. intende avvalersi della facoltà di partecipare alle visite annuali, di cui al punto 4.9.5 delle P.T.S., con gli stessi criteri e con le stesse scadenze temporali dei precedenti DD.MM. 01.08.1983, n. 1902-1903. Ai sensi dell’art. 4.9.5 si invita a comunicare allo scrivente Servizio la data di effettuazione di tali visite con congruo anticipo, al fine di poter organizzare la partecipazione dei funzionari incaricati, estendendo possibilmente il periodo di tali visite anche all’estate prossima.
Distinti saluti,
IL DIRETTORE
Ing. Giuseppe SCIALLIS