Circolare 1/2005 verifiche impianti messa a terra

Modalità di effettuazione delle verifiche degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche alla luce del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462.

CIRCOLARE 1/2005

Con il D.P.R. 22.10.2001, n. 462 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8.1.2002, sono state introdotte modifiche alle procedure per la denuncia e la successiva verifica periodica degli impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche nei luoghi di lavoro.
Il medesimo abroga gli artt. 40 e 328 del D.P.R. n. 547 del 27.04.1955, che prevedevano la periodicità biennale per le verifiche dei succitati dispositivi ed installazioni, nonché gli artt. 2, 3 e 4 del decreto del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale in data 12.09.1959, che affidava all'ispettorato del lavoro le verifiche periodiche (successivamente affidate all'ENPI con D.M. 22.02.65).
Le novità introdotte dal D.P.R. n. 462/2001 riguardano:
- l'omologazione degli impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche che discende dalla dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore a seguito delle verifiche da lui eseguite obbligatoriamente prima della messa in esercizio;
- l'obbligo di invio della dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti;
- la facoltà dell'ISPESL di eseguire verifiche a campione;
- l'obbligo del datore di lavoro di far sottoporre a verifica periodica, ogni 5 anni per ambienti normali ed ogni 2 anni per cantieri, locali ad uso medico e ambienti a maggior rischio in caso di incendio, gli impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche; la verifica periodica deve comunque essere eseguita dall'ASL o ARPA o da organismi individuati dal Ministero delle attività produttive.
Il D.P.R. oggi vigente si riferisce a tutti gli impianti collocati nei luoghi di lavoro e quindi non ne sono esclusi dall'applicazione gli impianti a fune; inoltre il medesimo appare rivolto, in particolare, a modificare le disposizioni di legge che regolamentavano la necessità di verifica periodica stabilita agli artt. 40 e 328 del succitato D.P.R. n. 547/1955.
Il D.P.R. n. 547/1955 escludeva dal suo campo di applicazione l'esercizio dei trasporti terrestri pubblici, tanto che con circolare ministeriale n. 4/739/72.11 del 7 febbraio 1972 veniva diffuso dal Ministero dei trasporti il decreto ministeriale 94/72.11 del 4 gennaio 1972 contenente le "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'esercizio degli impianti a fune" applicabili al trasporto pubblico. Con la medesima circolare veniva altresì stabilito che le aziende esercenti provvedessero a far effettuare, da personale specializzato, le verifiche annuali degli impianti di terra e di protezione dalle scariche compilando appositi moduli a firma del direttore tecnico da trasmettere in copia alla Sede Compartimentale (MCTC) (con apposito D.M. del 12 settembre 1959 era quindi affidato all'ispettorato del lavoro e successivamente all'ENPI il compito delle verifiche periodiche per detti impianti).
Non pare peraltro giustificato che per gli impianti funiviari si debba seguire una procedura diversa rispetto a quella prevista per gli altri impianti collocati nei luoghi di lavoro, per di più se si tiene presente che nella maggior parte dei casi non è possibile, in merito agli impianti di terra e di protezione dalle scariche, una distinzione tra impianto funiviario e altre attività, quali innevamento programmato, officine e rimesse per i mezzi battipista e le attrezzature per la lavorazione della neve od altro. E' da ritenersi inoltre inopportuno disattendere quanto previsto dal recente D.P.R. n. 462/2001 (verifica affidata a ASL , ARPA o organismi individuati dal Ministero delle attività produttive).
Si ritiene quindi necessario, a chiarimento delle procedure per l'omologazione e per le verifiche in argomento, rettificare le disposizioni emanate con la succitata circolare n. 4/739/72.11 del 7.02.1972 richiamando la necessità di uniformarsi agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 462/2001.
E' da precisare inoltre che la denuncia all'ISPESL, ASL o ARPA va eseguita per tutti gli impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche nuovi ed in occasione delle modifiche sostanziali di quelli esistenti, mentre per la scadenza delle verifiche periodiche, per gli impianti esistenti, può essere fatto riferimento alla data dell'ultima verifica eseguita anche se per quest'ultima sono state seguite le modalità già indicate dal Ministero dei trasporti con la circolare del '72.
Rilevando che la corretta esecuzione e conservazione degli impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche risulta importante, oltre che per la prevenzione degli infortuni per il personale addetto, anche per la sicurezza dei trasportati, si ritiene necessario comunque che le dichiarazioni di conformità di cui all'art. 2.1 del D.P.R. n. 462/2001 ed i verbali delle verifiche periodiche siano trasmessi in copia al SIF e che i direttori di esercizio dei singoli impianti verifichino l'avvenuta ottemperanza agli adempimenti previsti, pur rimanendo inteso che la vigilanza relativa al D.P.R. 22.10.2001, n. 462 è in capo alle strutture citate nel decreto stesso. Tali verbali e dichiarazioni si ritiene siano sostitutivi della documentazione prevista dalla Circolare SIF 4/2000 circa le misure di terra e le verifiche sulle scariche atmosferiche, che non verrà più richiesta dal SIF.
Si dispone quindi che le verifiche degli impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche, anche per gli impianti funiviari in servizio pubblico, siano eseguite con le modalità previste dal D.P.R. 22.10.2001, n. 462, tenuto conto delle precisazioni di cui sopra e fermo restando l'obbligo alle aziende esercenti di mantenere efficienti gli impianti medesimi. L'obbligo di effettuazione di una corretta manutenzione deriva non solo dall'art. 4.1 del D.P.R. 22.10.2001, n. 462, ma pure da norme antinfortunistiche più generali quali il D.P.R. 27.04.1995, n. 547 all'art. 374 o il D.Lgs 19.09.1994, n. 626 all'art. 32b).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

ing. Antonio POLLANO

 



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