Conversione patenti provenienti da Stati extra UE-SEE

CONVERSIONE PATENTI STATI EXTRA UE O SEE

I titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE) possono convertire il proprio documento di guida in equivalente documento italiano senza necessità di sostenere esami a condizione che (articolo 136 comma 1 del d.lgs 285/1992 e relativi Accordi Internazionali bilaterali attualmente vigenti in materia di conversione patenti):

  • esista uno specifico Accordo Internazionale bilaterale per la conversione dei documenti di guida ottenuti per esame tra Italia e Stato estero;
  • la patente estera sia in corso di validità;
  • la patente estera sia conseguita prima dell’acquisizione della residenza in Italia;
  • il titolare abbia la residenza anagrafica in Italia al momento della presentazione dell’istanza di conversione patente da non oltre quattro anni calcolati al momento della presentazione dell’istanza di conversione patente (nel caso di patenti emesse in Marocco anche a condizione che il titolare non abbia acquisito la residenza nel periodo in cui era ancora titolare di patente provvisoria). In questi casi, si procederà alla conversione della patente disponendo un provvedimento di revisione tecnica (esame di idoneità di teorico e pratico) sulla patente italiana;
  • la patente estera sia definitiva e non provvisoria (nel caso di patenti emesse in Marocco, il documento di guida è considerato definitivo dopo due anni calcolati dalla data del conseguimento);
  • il titolare sia materialmente in possesso della patente estera all’atto della richiesta di conversione patente e all’atto del ritiro della patente italiana emessa per conversione (condizione non applicabile per la conversione delle patenti svizzere).

Si precisa che è consentita la conversione delle patenti soltanto per i modelli di patente estera che figurano nell’accordo di conversione. Si consiglia, pertanto, di contattare l’Ufficio patenti per verificare alcune condizioni e/o esenzioni particolari previste dalle circolari ministeriali per la conversione di alcune patenti estere.

 

I documenti da presentare sono:

  1. Patente originale in visione e fotocopia;
  2. Documento di identità italiano originale e fotocopia oppure, ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000, fotocopia del documento di identità con dichiarazione di conformità all’originale utilizzando la dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui all’art. 47 del DPR 445/2000;
  3. Permesso o carta di soggiorno originale e fotocopia per i titolari di patente estera con cittadinanza extracomunitaria oppure, ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000, fotocopia del permesso di soggiorno con dichiarazione di conformità all’originale utilizzando la dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui all’art. 47 del DPR 445/2000;
  4. Traduzione originale della patente (se necessaria in base alle circolari che specificano le modalità di presentazione dell’istanza di conversione patente con lo Stato estero):
    1. da richiedere presso il Consolato dello Stato estero nel territorio italiano, la cui firma è da fare autenticare con marca da bollo da euro 16,00 presso i competenti uffici di Prefettura (ad Aosta in Piazza della Repubblica 15);
    2. da richiedere alla Rappresentanza Diplomatica o all’Ufficio Consolare italiano nello Stato che ha emesso la patente da convertire, senza necessità di autenticazione della firma;
    3. da richiedere ad un perito autorizzato dal Tribunale, con marca da bollo da euro 16,00.

  5. Attestazione di autenticità della patente (se necessaria in base alle circolari che specificano le modalità di presentazione dell’istanza di conversione patente con lo Stato estero o in caso di dubbi dell’ufficio sull’autenticità del documento):
    1. da richiedere al Consolato dello Stato estero nel territorio italiano a firma del console, da fare autenticare con marca da bollo da euro 16,00 presso i competenti uffici di Prefettura (ad Aosta in Piazza della Repubblica 15);
    2. da richiedere alla Rappresentanza Diplomatica o all’Ufficio Consolare italiano nel paese che ha emesso la patente da convertire, senza necessità di autenticazione della firma.

  6. Ricevuta originale dell’avvenuta trasmissione della relazione medica al CED della Direzione Generale per la Motorizzazione in carta semplice per la conversione della patente;

  7. Versamento pari ad Euro 42,20:
    • -  è possibile versare tale somma direttamente in ufficio con bancomat o carta di credito/debito dall’interessato;
    • -  è possibile chiedere alla Motorizzazione civile di Aosta l’emissione di un avviso di pagamento PAGOPA fornendo all’ufficio la relativa ricevuta di pagamento.  
  8. Modulo TT2112 compilato e firmato;

  9. Eventuale delega in carta semplice, qualora non fosse presente l’interessato, e documento d’identità del delegato.
 



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