CONVERSIONE PATENTI STATI UE O SEE
I titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all’Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE) possono convertire il proprio documento di guida in equivalente documento italiano a condizione che abbiano acquisito la residenza, anagrafica o normale, ai sensi dell’art. 118 bis CDS, in Italia (articolo 136 bis del Codice della Strada).
In tale caso:
* Rappresenta un obbligo:
- decorsi due anni dall’acquisizione della residenza normale in Italia, se la patente non ha validità amministrativa oppure ha validità amministrativa superiore a quella italiana (art 136-bis comma 3 del d.lgs 285/1992). La validità amministrativa deve essere verificata in rapporto ad ogni categoria di patente posseduta;
- per adempiere al provvedimento di revisione disposto dalle autorità italiane a carico del suo titolare (art 136-bis comma 4 del d.lgs 285/1992);
- alla scadenza del termine di validità indicato sulla patente anche se questa è provvista di validità amministrativa conforme a quella italiana (vedi circolare 23455 del 23 ottobre 2014); in questo caso dovrà essere sempre presentato il certificato medico;
- successivamente alla scadenza del periodo di validità indicato sulla patente, salva la possibilità di sottoporre il richiedente ad esame di revisione tecnica ai sensi dell’art. 128 del d.lgs 285/1992 in caso di mancato rinnovo della stessa per un lungo periodo (art. 136 bis comma 4 del d.lgs 285/1992).
* Rappresenta una facoltà:
- precedentemente alla scadenza del periodo di validità indicato sulla patente (art. 136-bis comma 3 del d.lgs 285/1992). In tal caso il conducente può scegliere se attribuire alla patente italiana il periodo di validità residuo, senza presentare il certificato medico per la conferma di validità oppure rinnovare la validità allegando alla domanda di conversione il certificato medico.
Non è possibile effettuare la conversione di patente di guida rilasciata da uno Stato UE o SEE qualora essa:
- sia stata ottenuta a seguito di conversione di patente rilasciata da uno Stato non membro UE o SEE, con il quale lo Stato italiano non abbia concluso apposito accordo bilaterale finalizzato alla conversione reciproca delle patenti o con il quale non sussistano le condizioni di reciprocità (art.136 comma 3 del d.lgs 285/1992);
- sia stata sospesa o revocata dallo Stato che l’ha rilasciata (art. 136-bis comma 5 del d.lgs 285/1992).
I documenti da presentare presso lo sportello patenti sono:
- Patente originale in visione e fotocopia;
- Permesso o carta di soggiorno originale e fotocopia per i titolari di patente estera con cittadinanza extracomunitaria oppure, ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000, fotocopia del permesso di soggiorno con dichiarazione di conformità all’originale utilizzando la dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui all’art. 47 del DPR 445/2000;
- Se richiesto, ricevuta della trasmissione della relazione medica ai fini del rilascio della patente di guida;
- Due fototessere recenti ed identiche su sfondo bianco esclusivamente in caso di mancata presentazione della ricevuta della trasmissione della relazione medica ai fini del rilascio della patente di guida ;
- Versamento pari ad Euro 42,20:
- è possibile versare tale somma direttamente in ufficio con bancomat o carta di credito/debito dall’interessato;
- è possibile chiedere alla Motorizzazione civile di Aosta l’emissione di un avviso di pagamento PAGOPA fornendo all’ufficio la relativa ricevuta di pagamento.
- Modulo TT2112 compilato e firmato;
- Eventuale delega in carta semplice, qualora non fosse presente l’interessato e documento d’identità del delegato.
È consigliabile contattare l’ufficio competente per la verifica di eventuali condizioni specifiche previste da alcuni accordi o circolari.