L.r. 23/2010

Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali.

 

La presente legge disciplina gli interventi economici di sostegno e promozione sociale che la Regione eroga per il sostegno e lo sviluppo delle famiglie, anche composte da un solo soggetto, secondo principi di pari opportunità, non discriminazione e universalità, in conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia.

Gli interventi di cui alla presente legge sono erogati al fine di prevenire, superare, ridurre e rimuovere le condizioni di bisogno e gli ostacoli di ordine economico e sociale che possono provocare situazioni di difficoltà e di emarginazione negli ambienti di vita, studio e lavoro, concorrendo a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità nell’ambito dei rapporti familiari e sociali, al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, alla promozione, al mantenimento o al recupero del benessere psicofisico.

In particolare, gli interventi di cui alla presente legge rientrano nell’ambito di un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale e sono diretti a sostenere le famiglie nel far fronte:

a) al mantenimento e alla crescita dei figli;

b) al sostegno nella cura di persone non autosufficienti;

c) alle situazioni di difficoltà economica.

 



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