MINORI: Art. 8 – assegni di cura per affidamento ex 17/84 art. 11

Art. 8 - Assegni di cura per affidamenti (ex 17/11)

1. La struttura regionale competente in materia di tutela dei minori eroga assegni di cura mensili per:

a) l'affidamento familiare a parenti o a terzi a carattere residenziale diurno o notturno;

b) la collocazione presso comunità di tipo familiare o presso gruppi appartamento.

2. Gli assegni di cura per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono svincolati dalla situazione economica della famiglia affidataria; l'importo degli assegni, differenziato in base alla tipologia di affidamento, è stabilito con deliberazione della Giunta regionale e rivalutato annualmente.

3. Gli assegni di cura per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono concessi per la copertura della spesa, totale o parziale, della retta di ospitalità e di altri interventi ritenuti idonei previsti nel progetto di presa in carico da parte dei servizi sociali o socio-sanitari.

4. Per i beneficiari di cui al comma 4, lettere c) e d), in casi eccezionali, segnalati dal competente servizio sociale o socio-sanitario e valutati dalla struttura regionale competente, gli assegni di cura possono essere concessi fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

REQUISITI

Famiglia o singolo che hanno accolto minori in affidamento che si trovano nelle seguenti situazioni:

a) minori residenti nel territorio regionale che, a seguito di disposizioni dei competenti organi giudiziari o di provvedimenti da parte dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), siano allontanati dal nucleo d'origine e affidati, temporaneamente, ad altra famiglia o comunità di tipo familiare o a gruppo appartamento, al fine di assicurarne il mantenimento, l'educazione e l'istruzione;

b) minori presenti nel territorio regionale aventi titolo all'assistenza secondo la normativa vigente;

c) giovani di età compresa tra diciotto e ventuno anni residenti nel territorio regionale, in situazione di disagio e a rischio di devianza o marginalità, in carico ai servizi socio-sanitari territoriali e inseriti in un progetto per il raggiungimento dell'autonomia in carenza o assenza di supporti da parte della rete familiare;

d) giovani di età compresa tra diciotto e ventuno anni presenti nel territorio regionale per i quali l'Amministrazione regionale ha esercitato la tutela fino alla maggiore età;

e) gestanti o genitori con figli minori residenti nel territorio regionale che necessitano di tutela e protezione a seguito di disposizioni dei competenti organi giudiziari o sulla base di progetti predisposti dai competenti servizi socio-sanitari territoriali;

f) gestanti o genitori con figli minori presenti nel territorio regionale aventi titolo all'assistenza secondo la normativa vigente.

SCADENZA

Non esiste un termine. La domanda può essere presentata in qualunque periodo dell'anno.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA E LA DOCUMENTAZIONE

Domanda su apposito modulo da presentare, da parte degli affidatari, all'Assessorato sanità salute e Politiche Sociali tramite il servizio sociale territoriale che ha in carico la situazione del minore.

RICHIESTA INFORMAZIONI

Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali - Dipartimento Sanità, Salute e Politiche sociali - Politiche sociali

Famiglia e politiche giovanili

Loc. Grande Charrière 40 - 11020 Saint-Christophe

Telefono : 0165/527120    Fax: 0165/527131

Referente Signora Lucchini Paola e-mail: p. lucchini@regione.vda.it

 

NORMATIVA

 

   



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