Criteri e aspetti procedimentali necessari per l’attuazione della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico delle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico) - Anno 2013
A. Criteri
a) il contributo di cui alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43, è concesso alla famiglia anagrafica, così come definita ai sensi dell’art. 4 del DPR 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), rappresentata dall’intestatario della scheda anagrafica;
b) la famiglia anagrafica deve essere residente nel territorio regionale al 1° gennaio 2013;
c) per ciascuna abitazione è riconosciuto soltanto un contributo annuale;
d) il contributo è determinato nelle misure sottoindicate, in rapporto al numero dei componenti della famiglia anagrafica, modulato secondo il reddito imponibile annuale della famiglia stessa percepito nell’anno 2011; i redditi da considerare sono quelli delle singole persone fisiche componenti la famiglia al 1° gennaio 2013, così come riportate nei registri anagrafici comunali (pertanto, non deve essere presa in considerazione la composizione che risultava nell’anno 2011):
1 componente
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limiti del reddito imponibile annuale (euro)
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contributo (euro)
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15.000
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400
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35.000
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300
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2 e 3 componenti
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limite del reddito imponibile annuale (euro)
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contributo (euro)
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60.000
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400
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4 componenti
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limite del reddito imponibile annuale (euro)
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contributo (euro)
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65.000
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450
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oltre 4 componenti
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limiti del reddito imponibile annuale (euro)
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contributo (euro)
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70.000
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500
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e) per gli adempimenti di cui all’art. 4, comma 3, della l.r. 43/2009 (ricevimento delle domande e svolgimento dell’istruttoria), la Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell’Assessorato attività produttive si avvale degli sportelli appositamente organizzati dalle Amministrazioni comunali.
B. Aspetti procedimentali
a) le famiglie anagrafiche che non hanno mai fruito del contributo presentano la relativa domanda in competente bollo, presso gli sportelli dell’Amministrazione comunale di residenza, nel periodo 2 maggio - 31 ottobre 2013, sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dagli stessi sportelli attraverso la procedura informatica predisposta, per la gestione dei contributi, dalla Struttura sistemi informativi della Presidenza della Regione; mediante la medesima procedura è emessa l’attestazione di ricevimento della domanda; gli intestatari delle schede anagrafiche forniscono al momento della presentazione della domanda le informazioni necessarie per l’accreditamento diretto dei contributi (codice IBAN), in assenza delle quali l’erogazione dei contributi stessi è effettuata mediante l’emissione di un assegno bancario; non devono più presentare una nuova domanda le famiglie anagrafiche che vi abbiano provveduto nel corso degli anni 2010, 2011 o 2012;
b) le famiglie anagrafiche che, pur avendo chiesto il contributo negli anni precedenti, non ne hanno beneficiato nel 2012, sono tenute ad integrare la relativa domanda, nel periodo 2 maggio - 31 ottobre 2013, presentando agli sportelli dell’Amministrazione comunale di residenza apposita dichiarazione concernente il possesso del requisito reddituale (presentazione consentita anche per posta o via fax, allegando fotocopia di un documento di identità del dichiarante), redatta sul modello messo a disposizione dagli stessi sportelli e reperibile sui siti Internet istituzionali della Regione e delle medesime Amministrazioni comunali; in relazione a quanto previsto al punto A.d, i redditi da prendere a riferimento per la compilazione della dichiarazione sono quelli percepiti nell’anno 2011;
c) le famiglie anagrafiche che hanno già beneficiato del contributo nel 2012 osservano le seguenti indicazioni:
1 componente
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Non presentano la dichiarazione relativa al possesso del requisito reddituale se il reddito imponibile annuale del 2011 non comporta una variazione di fascia (prima fascia fino a 15.000 euro; seconda fascia da 15.001 a 35.000 euro)
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2 o 3 componenti
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non presentano la dichiarazione relativa al possesso del requisito reddituale se il reddito imponibile annuale del 2011 non ha superato l’importo di 60.000 euro
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4 componenti
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non presentano la dichiarazione relativa al possesso del requisito reddituale se il reddito imponibile annuale del 2011 non ha superato l’importo di 65.000 euro
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oltre 4 componenti
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non presentano la dichiarazione relativa al possesso del requisito reddituale se il reddito imponibile annuale del 2011 non ha superato l’importo di 70.000 euro
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mentre, le famiglie anagrafiche che hanno già beneficiato del contributo nel 2012 e che hanno visto modificata la situazione reddituale rispetto al requisito prescritto per il medesimo anno, provvedono ai seguenti adempimenti entro il 31 ottobre 2013:
1 componente
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comunicano la perdita del requisito reddituale se il reddito imponibile annuale del 2011 ha superato l’importo di euro 35.000
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comunicano l’eventuale variazione della fascia di reddito indicata nel 2012 per ottenere il contributo (prima fascia, fino a 15.000 euro; seconda fascia, da 15.001 a 35.000 euro)
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2 o 3 componenti
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comunicano la perdita del requisito se il reddito imponibile annuale del 2011 ha superato l’importo di 60.000 euro
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4 componenti
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comunicano la perdita del requisito se il reddito imponibile annuale del 2011 ha superato l’importo di 65.000 euro
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oltre 4 componenti
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comunicano la perdita del requisito se il reddito imponibile annuale del 2011 ha superato l’importo di 70.000 euro
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d) il controllo della veridicità delle dichiarazioni è effettuato dalla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili che provvede inoltre all’eventuale conseguente revoca;
e) le Amministrazioni comunali trattengono presso i propri uffici gli originali delle domande e delle dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c);
f) i contributi sono concessi a seguito di approvazione dal 4 novembre 2013, con cadenza settimanale, di appositi provvedimenti del dirigente della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili; in relazione alle ordinarie procedure di chiusura annuale della contabilità, per le richieste istruite favorevolmente dalle Amministrazioni comunali entro il termine dell’esercizio finanziario 2013 i provvedimenti sono approvati nell’esercizio successivo;
g) è prevista la presentazione di una nuova domanda (in competente bollo) nei casi di variazione dell’intestatario della scheda anagrafica, fatta eccezione per quelle conseguenti al decesso del medesimo;
h) non è prevista la presentazione di una nuova domanda nei casi di modificazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica e di trasferimento di residenza della stessa tra Comuni della Valle d’Aosta;
i) gli intestatari delle schede anagrafiche comunicano tempestivamente alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili tutte le situazioni che riguardino la modificazione del codice IBAN o della modalità prescelta per la riscossione del contributo; in queste circostanze non è prevista la presentazione di una nuova domanda.
Allegati