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Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Valle d'Aosta

 

La tutela del patrimonio culturale nel nostro paese è un valore riconosciuto dalla Costituzione italiana, che all’art. 9 recita: “La repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

La norma nazionale di riferimento è il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 – i cui principi sono dettati dall’articolo 1:

Art. 1. Principi

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'art. 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.

2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.

3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.

 

In Valle d'Aosta la gestione amministrativa delle “antichità e belle arti”è trasferita, in virtù dell’autonomia speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), all'Assessorato competente in materia di tutela dei beni culturali in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 38 della L.16.05.1978 n.196, “norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta”, dell'articolo 1 della legge regionale 8.03.1993 n.11 di modifica della legge regionale 10.06.1983 n.56 “misure urgenti per la tutela dei beni culturali”, e dell'art.8 del Dlgs.42/2004 ”regioni e province ad autonomia speciale”.

 

 

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