Informations et formulaires


WHITE LIST CONTRO LE INFILTRAZIONI MAFIOSE.

ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI 
NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA
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La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e il D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2013 disciplinano l’istituzione, presso ogni Prefettura, dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori maggiormente esposti a tale rischio (c.d. “White List”).

Si tratta di un elenco di imprese nei confronti delle quali è stata preventivamente verificata la non soggezione al rischio di inquinamento mafioso ed al quale le Pubbliche Amministrazioni od Enti equiparati devono fare riferimento per le verifiche antimafia richieste dalla legge.     

 

Attività imprenditoriali iscrivibili nella White list:

Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell'art. 1, comma 53 della legge 190/2012:

 
a)   trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

b)   trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;

c)   estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d)   confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e)   noli a freddo di macchinari;

f)    fornitura di ferro lavorato;

g)   noli a caldo;

h)   autotrasporto per conto di terzi;

i)    guardiania dei cantieri.

 

L’iscrizione è pertanto soggetta alle seguenti condizioni: 

  • assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia)        
  • assenza di tentativi di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, desunti dal ventaglio delle fattispecie elencate dall'art. 84, comma 4 e dall'art. 91, comma 6, del medesimo Codice Antimafia.


L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 52 bis della legge 190/2012, così come sostituito dal decreto legge 90/2014, l'iscrizione nella White list "tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è disposta".

 

White list e Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

Dal 7 gennaio 2016 è pienamente operativa la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), istituita dall’art. 96 del D.Lgs. 6 settembre 2011 (Codice antimafia). Da ciò deriva che i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2 del Codice antimafia devono ora acquisire la documentazione antimafia esclusivamente attraverso la consultazione di tale banca dati, fatta salva l’ipotesi dei rapporti contrattuali afferenti ai settori sensibili per i quali rimane in essere il sistema di consultazione preventiva delle White list, che costituisce la forma necessitata attraverso la quale viene accertata, nei confronti dei soggetti che operano nei settori più permeabili alle organizzazioni criminali, l’assenza di motivi ostativi ai fini antimafia.

Ne consegue che le imprese che operano nei settori sensibili continuano ad avere l’onere di richiedere l’iscrizione nelle White list e che le Stazioni appaltanti, qualora debbano concludere un contratto in un settore sensibile, devono acquisire la documentazione antimafia solo attraverso la consultazione delle White list pubblicate sui siti delle Prefetture, verificando che l’impresa sia già iscritta (Elenco imprese iscritte nella White list).

Qualora invece l’impresa interessata abbia presentato l’istanza di iscrizione (Elenco imprese richiedenti l’iscrizione nella White list) ma non abbia ancora ottenuto l’inserimento in tale elenco, la Stazione appaltante potrà comunque dare avvio all’iter contrattuale immettendo i dati dell’impresa nella Banca dati nazionale unica. Solo a seguito di tale inserimento decorreranno i termini di rilascio previsti dal Codice antimafia (art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011), maturati i quali la Stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla conclusione od approvazione degli strumenti contrattuali, fatte salve le cautele di legge previste in caso di successivo diniego dell’iscrizione. 

 

Prefettura competente

La Prefettura della provincia dove l'impresa ha la propria residenza o sede legale.

Se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art.2508 c.c..

Se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato, la Prefettura nel cui elenco è richiesta l'iscrizione.

Nella Regione Valle d’Aosta l’iscrizione nella c.d. “White list”è disposta dai competenti uffici della Questura, cui deve essere presentata la relativa domanda.

 

Procedura per l'iscrizione

Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza alla Questura di Aosta – Divisione polizia anticrimine – Ufficio antimafia, specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l'iscrizione, allegando la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e le autocertificazioni rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell'art.85 del Codice Antimafia relative ai familiari conviventi (si vedano i moduli allegati).

L'istanza potrà essere trasmessa, specificando nell'oggetto "Richiesta iscrizione in white List": 

  • per posta elettronica certificata all'indirizzo: anticrimine.quest.ao@pecps.poliziadistato.it;
  • via fax al numero 0165/279453;
  • per posta ordinaria indirizzata a:


Questura di Aosta
Divisione polizia anticrimine
Ufficio antimafia
C.so Battaglione Aosta n. 169
11100  Aosta (Ao)


Esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, la Divisione polizia anticrimine dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco, dandone contestuale comunicazione all’interessato.

L’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta nella sezione “Prefettura”.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte emergano condizioni ostative, la Questura rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all’interessato.

L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Questura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.


La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

 

ATTENZIONE: Aggiornamento periodico dell'elenco 

L'impresa deve comunicare alla Questura, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi. La mancata comunicazione della manifestazione di interesse a permanere nelle White list nel temine sopra indicato comporta la cancellazione dall’elenco.

 

DOCUMENTI SCARICABILI

 

 

Modelli per la presentazione della richiesta di iscrizione nella "White list".

 

 

Modello per la comunicazione di modifiche degli assetti proprietari e degli organi sociali.

 

 

Modelli per la comunicazione dell'interesse a permanere nella "White list".

 

 

Modello per la cancellazione dalla "White list".

 



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