Nouvelles dispositions - Regroupement familial - 03/11/2008

3 novembre 2008

Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del Testo Unico per l'Immigrazione, come modificato dal decreto legislativo del 3 ottobre 2008.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2008 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008 che ha modificato la disciplina del ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri, dettata dall'articolo 29 del Testo Unico in materia di immigrazione (D.Lgs n. 286/1998).

Le nuove disposizioni riguardano principalmente i requisiti oggettivi e soggettivi in capo al richiedente ed ai familiari da ricongiungere, la cui sussistenza deve essere accertata, rispettivamente, dagli Sportelli Unici per l'Immigrazione e dalle Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero.

I requisiti oggettivi in base ai quali è possibile concedere il nulla osta al ricongiungimento familiare sono stati così modificati:
a) REDDITO: Lo straniero che chiede il ricongiungimento deve dimostrare di percepire un reddito minimo anuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (€ 5142,67), aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore ai quattordici anni ovvero di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale.
b) ASSICURAZIONE SANITARIA: E’ stato previsto l’obbligo di stipulare – nel caso in cui venga richiesto il ricongiungimento per genitori ultrasessantacinquenni – una assicurazione sanitaria che garantisca la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale o di provvedere all’iscrizione al servizio sanitario nazionale previo pagamento di un contributo (attualmente fissato in € 387,00 annui per genitore) il cui importo viene determinato con decreto del Ministro del Lavoro, salute e politiche sociale , di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Le novità riguardanti i requisiti soggettivi sono:
a) CONIUGE: E’ ammessa l’istanza di ricongiungimento del coniuge non legalmente separato, purché di età superiore a diciotto anni;
b) FIGLI MAGGIORENNI: E’ previsto che per i figli maggiorenni possa essere richiesto il ricongiungimento familiare qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale.
c) GENITORI: E’ ammessa la richiesta di ricongiungimento per genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero per i genitori ultrassessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;
d) RAPPORTI DI FAMIGLIA E STATO DI SALUTE – Documentazione probatoria: Ove gli stati relativi alla sussistenza di rapporti di parentela e di salute non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o, comunque, quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni anche sulla base dell’esame del DNA, effettuato a spese degli interessati, secondo l’autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici adottata dal Garante per la protezione dei dati personali.

In assenza di espresse disposizioni transitorie, le istanze di ricongiungimento familiare potranno essere presentate ai sensi delle nuove disposizioni a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dl decreto in esame (5 novembre 2008). Per quel che concerne le domande presentate ancora in istruttoria e per le quali non sia ancora stata acquisita dallo Sportello Unico per l’Immigrazione la documentazione, all’atto della convocazione dovrà essere attestato dall’interessato il possesso dei requisiti prescritti dalla nuova normativa.

 



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