Accreditamento

 

L'accreditamento, è il procedimento amministrativo mediante il quale viene attribuito – alle strutture pubbliche e private già autorizzate che ne facciano richiesta e ne possiedano i requisiti – lo stato giuridico di soggetto idoneo ad erogare prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative per conto del Servizio sanitario nazionale (SSN) e per conto degli Enti locali e dell’Amministrazione regionale comprese quelle rientranti nei fondi integrativi previsti dall'art. 9 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ambito sanitario e socio-sanitario

Si tratta di un processo che va oltre la verifica della rispondenza a requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e gestionali previsti per l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie o di strutture socio-sanitarie. Esso implica l'accertamento della capacità di soddisfare determinati livelli di assistenza, la garanzia della qualità dell'offerta e dell'appropriatezza dell'uso delle risorse, delle modalità di accesso di strutture e di professionisti nell'organizzazione del servizio sanitario pubblico, nonché la sicurezza del permanere nel tempo, dei presupposti di cui trattasi.

Gli obiettivi dell'accreditamento istituzionale consistono sostanzialmente nell'assicurare i livelli essenziali ed uniformi di qualità dell'assistenza avvalendosi di soggetti accreditati dal Servizio Sanitario Regionale (SSR), nonché nel potenziare l'erogazione di trattamenti e di prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza avvalendosi di soggetti terzi accreditati.

Ai sensi della normativa regionale in vigore, il rilascio dell'accreditamento compete alla Giunta regionale, previa istruttoria effettuata dai servizi regionali competenti per materia, tenuto conto delle risultanze delle visite ispettive effettuate anche utilizzando organi tecnici qualificati, allo scopo di verificare il possesso, da parte della struttura, dei requisiti generali e specifici stabiliti dalla normativa statale e regionale.

Il rilascio dell'accreditamento non costituisce, tuttavia, vincolo per le pubbliche amministrazioni e per le aziende sanitarie locali a stipulare accordi contrattuali.

Le modalità ed i termini per l'accreditamento delle strutture e delle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte da soggetti pubblici e privati regionali, sono stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 52 in data 15 gennaio 2010, che introduce alcune importanti novità:

  • unico livello di accreditamento ed attualizzazione dei requisiti con riferimento alla situazione regionale;
  • definizione di un sistema di mantenimento dell'accreditamento, basato sullo svolgimento di tre attività: assolvimento debito informativo, verifiche periodiche sul campo e monitoraggio di alcuni percorsi (mediante il coinvolgimento del paziente e audit su cartelle cliniche).
  • durata dell'accreditamento uguale per tutti (5 anni) salvo i casi di deroga (durata 12 mesi) previsti per enti autorizzati nei 12 mesi antecedenti la richiesta dell'accreditamento;
  • snellimento del procedimento di rinnovo dell'accreditamento, con possibilità di dichiarare l'eventuale immutabilità dei requisiti e di produrre, esclusivamente, la documentazione che ha subito degli aggiornamenti.
 

 

Elenco delle strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate ed accreditate.

Ambito socio-assistenziale e socio-educativo

 Con l’istituto dell’accreditamento in ambito sociale si innova il sistema regionale del Welfare e ci si propone di assicurare una maggiore coerenza con il sistema di regolamentazione e programmazione del sistema integrato di servizi sociali e sanitari di cui all’art. 36 della L.r. n. 5 del 2000.

 L’accreditamento è infatti finalizzato ad individuare i servizi e le strutture necessari per la copertura del fabbisogno espresso nella programmazione territoriale e consente, l’instaurazione dei rapporti di servizio pubblico tra i soggetti titolari della committenza dei servizi socio-assistenziali ed i soggetti gestori di tali servizi, le cui relazioni vengono disciplinate da apposito contratto di servizio.

Ai sensi della normativa regionale in vigore, il rilascio dell’accreditamento compete alla Giunta regionale, previa istruttoria gestita dai servizi regionali competenti per materia, tenuto conto delle risultanze delle visite ispettive effettuate anche utilizzando organi tecnici qualificati, allo scopo di verificare il possesso, da parte della struttura, dei requisiti generali e specifici stabiliti dalla normativa statale e regionale.

Il rilascio dell’accreditamento – con modalità e termini stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2541 in data 28 dicembre 2012 - non costituisce, tuttavia, vincolo per le pubbliche amministrazioni e per le aziende sanitarie locali a stipulare accordi contrattuali.

Al fine di assicurare un avvio graduale del nuovo sistema di committenza ed erogazione dei servi in ambito socio-assistenziale e socio-educativo, si prevede un percorso flessibile che si articola in tre momenti:

1.  la sperimentazione del sistema di accreditamento dei servizi di assistenza domiciliare nel Comune di Aosta ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2958 del 2011 che terminerà il 31 dicembre 2014;

2.  la sperimentazione dell’accreditamento delle strutture residenziali private per anziani, disabili e minori il cui convenzionamento è a carico dell’amministrazione regionale e rappresenta uno strumento a favore della Regione a completamento dell’offerta di servizi pubblici fornita direttamente dagli Enti locali valdostani, finalizzato a garantire una gestione coordinata ed omogenea dei servizi su tutto il territorio regionale; tale fase, che coinvolgerà esclusivamente le strutture e i servizi privati già operanti sul territorio regionale, verrà attuata attraverso l’applicazione delle procedure e dei criteri individuati nel manuale allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2541 in data 28 dicembre 2012 e terminerà anch’essa il 31 dicembre 2014;

3.  l’istituzionalizzazione dell’accreditamento dei servizi regionali non accreditati e di quelli di competenza degli Enti locali, previa condivisione con il Consiglio permanente degli enti locali e determinerà l’entrata a regime del modello di accreditamento per tutti i servizi socio-assistenziali e socio-educativi gestiti da Regione ed Enti locali, previa revisione dei fabbisogni strutturali e produttivi nell’ottica di garantire il pluralismo dell’offerta dei servizi, favorire un equilibrato livello di competizione degli stessi e tutelare gli interessi dell’utenza

In fase di sperimentazione regionale è previsto quindi un unico livello di accreditamento, con scadenza 31 dicembre 2014, basato sulla rispondenza ai requisiti definiti dal Manuale allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2541 in data 28 dicembre 2012, per le strutture ed i servizi privati di competenza regionale. A regime, l’accreditamento avrà durata quinquennale e relativamente alle strutture ed i servizi di competenza non regionale, potranno essere definiti ulteriori requisiti da parte degli Enti competenti.

Il rinnovo dell'accreditamento, disciplinato dall'art. 8 del paragrafo 8 del Manuale allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2541 in data 28 dicembre 2012, viene concesso - su istanza di parte - dalla struttura competente a condizione che negli anni precedenti la richiesta di rinnovo siano state svolte correttamente le seguenti attività:

a) assolvimento del debito informativo;

b) esito positivo delle verifiche tecniche che, nel quinquennio di validità dell'accreditamento, riguarderà - alternativamente e con  frequenza almeno annuale, a decorrere dall'anno 2015 - le seguenti strutture:

1. residenziali per disabili, minori e giovani adulti;

2. residenziali per anziani;

3. socio-educative.

 



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