Autorizzazione

Sono stati individuati tre titoli autorizzativi in ambito sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale e socio-educativo in relazione al potenziale rischio per la sicurezza del paziente e alla complessità dell’attività svolta, nonché al soggetto pubblico o privato che intende svolgere l’attività, come di seguito indicati:

  • Nulla-osta igienico-sanitario rilasciato dall’Azienda USL ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato A alla DGR n. 167/2019 rilasciato dall’Azienda USL secondo le modalità previste dalla Delibera del Direttore Generale n. 1233 del 23 dicembre 2016;
  • Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare all’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, secondo le modalità previste dall’art. 3 dell’Allegato A alla DGR n. 167/2019;
  • Autorizzazione rilasciata dal dirigente della Struttura Finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari, previa istanza di parte da presentare secondo le modalità indicate agli articoli 4 e seguenti dell’Allegato A alla DGR n. 167/2019.
 

 

Nelle seguenti tabelle sono schematizzate le varie attività per l’esercizio delle quali è necessario ottenere un titolo autorizzativo. La prima tabella riassume i titoli autorizzativi assoggettati ai soggetti pubblici, la seconda quelli assoggettati ai soggetti privati.

 

SOGGETTI PUBBLICI

Obbligo di conformità ai fabbisogni regionali

Tipo di procedura da attivare

Indicare in quali casi applicare la procedura indicata (nulla osta, SCIA, autorizzazione)

 

Attività sanitarie di minore invasività (Allegato B)

NO

NULLA OSTA SANITARIO

(art. 2)

realizzazione strutture in cui esercitare attività di minore invasività
esercizio di attività di minore invasività

Attività sanitarie e socio-sanitarie di maggiore invasività (escluse dall’Allegato B)

SI

AUTORIZZAZIONE

(articoli da 4 a 7)

realizzazione strutture in cui esercitare attività di maggiore invasività
esercizio di attività di maggiore invasività

Prestazioni idrotermali presso stabilimenti termali

NO

AUTORIZZAZIONE

(articoli da 4 a 7)

realizzazione stabilimenti termali
esercizio attività: erogazione prestazioni termali presso stabilimenti termali

Attività socio-assistenziali e socio-educative

SI

AUTORIZZAZIONE

(articoli da 4 a 7)

realizzazione strutture socio-assistenziali e socio-educative
esercizio di attività socio-assistenziali e socio-educative

 

SOGGETTI PRIVATI

Obbligo di conformità ai fabbisogni regionali

Tipo di procedura da attivare

Indicare in quali casi applicare la procedura indicata (nulla osta, SCIA, autorizzazione)

 

Attività di minore invasività (Allegato B)

NO

NULLA OSTA SANITARIO

(art. 2)

realizzazione strutture in cui esercitare attività di minore invasività
esercizio di attività di minore invasività

Attività sanitarie e socio-sanitarie di maggiore invasività (escluse dall’Allegato B)

NO

SCIA

(art. 3)

Solo in caso di esercizio di attività

SI

AUTORIZZAZIONE

(articoli da 4 a 7)

realizzazione strutture in cui esercitare attività di maggiore invasività
esercizio di attività di maggiore invasività

Prestazioni idrotermali presso stabilimenti termali

NO

AUTORIZZAZIONE

(articoli da 4 a 7)

realizzazione stabilimenti termali
esercizio attività: erogazione prestazioni termali presso stabilimenti termali

Attività socio-assistenziali e socio-educative

NO

SCIA

(art. 3)

Solo in caso di esercizio di attività 

 

Nulla-osta igienico-sanitario rilasciato dall’Azienda USL

Il nulla-osta igienico-sanitario rilasciato dall’Azienda USL è il titolo autorizzativo che deve essere richiesto nel caso in cui si intende esercitare attività sanitaria a minore invasività. Le attività considerate a minore invasività sono elencate nell’allegato B alla DGR n. 167/2019. La richiesta di rilascio del nulla-osta igienico-sanitario deve essere presentata alla S.C. Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda USL. Sul sito istituzionale dell’Azienda USL sono a disposizione le modalità di richiesta e rilascio del nulla-osta igienico sanitario.

 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

La SCIA deve essere presentata dai soggetti privati che intendano esercitare attività sanitarie a maggiore invasività per le quali vige la liberalizzazione del fabbisogno in termini di autorizzabilità e accreditabilità ai sensi della DGR 1182/2024, nonché per lo svolgimento delle attività socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, esclusivamente nei casi riportati nella tabella di cui sopra. La liberalizzazione del fabbisogno delle strutture private ambulatoriali vige dal 2016 ed è riferita esclusivamente alle strutture ambulatoriali polispecialistiche e monospecialistiche private, a condizione che nelle stesse non si eroghino prestazioni di chirurgia ambulatoriale complessa e con l’esclusione delle strutture residenziali sanitarie, di quelle ospedaliere, dei laboratori di analisi cliniche e delle unità di day surgery, ai sensi della normativa vigente.

 

Il soggetto privato che intende presentare SCIA deve preventivamente acquisire il nulla-osta igienico-sanitario ai fini della SCIA rilasciato dall’Azienda USL relativamente all’agibilità dei locali nonché ai requisiti minimi strutturali, tecnologici ed igienico-sanitari. Successivamente all’ottenimento del nulla-osta igienico-sanitario il soggetto privato deve presentare la SCIA alla struttura regionale competente in materia di qualità mediante l’inoltro tramite PEC del modulo prodotto automaticamente dal sistema informatico Assani. Il modulo sarà prodotto dalla piattaforma successivamente all’inserimento di tutti i dati e la documentazione relativa all’attività che si intende svolgere elencati all’articolo 3 dell’allegato A alla DGR n. 167/2019.

L’attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione alla struttura regionale competente in materia di qualità. Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, la sopraindicata struttura regionale competente in materia di qualità– a seguito di segnalazione dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) in caso di accertata carenza della documentazione, delle condizioni e dei requisiti richiesti, nonché di falsità delle dichiarazioni rese, riscontrabili anche in sede di sopralluogo - adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei relativi effetti salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a rimuovere le carenze rilevate entro il termine previsto.

 

Autorizzazione

L’istanza di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti pubblici e dai soggetti privati che intendano esercitare attività sanitarie a maggiore invasività per le quali non vige la liberalizzazione del fabbisogno in termini di autorizzabilità e accreditabilità ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 1182 del 30 settembre 2024, nonché per lo svolgimento delle attività socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, esclusivamente nei casi indicati nelle tabelle sopra riportate.

 

L’istanza di autorizzazione è presentata mediante l’inoltro tramite PEC del modulo prodotto automaticamente dal sistema informatico Assani. Il modulo sarà prodotto dalla piattaforma successivamente all’inserimento di tutti i dati e la documentazione relativa all’attività che si intende svolgere elencati dall’articolo 4 all’articolo 7 dell’allegato A alla DGR n. 167/2019. L’istanza deve essere presentata in bollo, ad eccezione dei casi di esenzione previsti dalla normativa tributaria vigente, e sottoscritta dal titolare della struttura o suo delegato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dall’art. 35 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

La struttura regionale competente in materia di qualità acquisisce ai fini dell'istruttoria il parere tecnico dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) sui requisiti strutturali, tecnologici, igienico-sanitari e organizzativi minimi generali e specifici previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia, in relazione alla natura della struttura e all’attività svolta nonché alla tipologia di utenza servita. Il termine entro cui è concluso il procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione è di 60 giorni e decorre dalla data di ricevimento dell'istanza. Il termine è sospeso in pendenza dell’acquisizione del parere tecnico al termine della relativa istruttoria tecnico-valutativa da parte dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA).

L’autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente della Struttura Finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari con apposito provvedimento dirigenziale ed è valida a tempo indeterminato, fatto salvo il mantenimento dei requisiti autorizzativi verificati da parte della struttura regionale competente con cadenza almeno quinquennale.

 

Sanità e Salute



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