L’emergenza nucleare si verifica quando avviene il rilascio di sostanze radioattive nell’ambiente a seguito di un incidente in impianti nucleari, in impianti di stoccaggio di combustibile irraggiato o in depositi di rifiuti radioattivi, in navi a propulsione nucleare, in satelliti con sistemi nucleari a bordo o durante il trasporto di combustibile irraggiato. Le emergenze radiologiche, invece, si riferiscono a eventi non connessi a impianti nucleari ma che comportano comunque la diffusione di sostanze radioattive nell’ambiente. Ne sono un esempio gli eventi incidentali che coinvolgono sorgenti radioattive utilizzate in industrie, ospedali e laboratori di ricerca o durante il trasporto di materiale radioattivo.
A livello nazionale è stato adottato il Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari, redatto in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 182 del D.Lgs. 101/2020. Il Piano individua e disciplina le misure necessarie a fronteggiare le conseguenze di incidenti in impianti nucleari di potenza ubicati “oltre frontiera”, ossia impianti prossimi al confine nazionale, in Europa e in paesi extraeuropei, tali da richiedere azioni d’intervento a livello nazionale e che non rientrino tra i presupposti per l’attivazione delle misure di Difesa Civile, di competenza del Ministero dell’Interno.