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Sangue ed emocomponenti
La legge regionale 27 dicembre 2023, n. 29 è stata approvata la nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione di farmaci emoderivati, la quale detta disposizioni dirette a conseguire:
- il raggiungimento dell’autosufficienza regionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati:
- un’efficace tutela della salute della collettività, attraverso il conseguimento dei più alti livelli di sicurezza raggiungibili nell'ambito di tutto il processo finalizzato alla donazione e alla trasfusione del sangue;
- lo sviluppo sul territorio della medicina trasfusionale, del buon uso del sangue e di specifici programmi di diagnosi e cura che si realizzano in particolare nell'ambito dell'assistenza a pazienti ematologici e oncologici, del sistema di emergenza-urgenza sanitaria e dei trapianti.
La Regione concorre al raggiungimento degli obiettivi dell’autosufficienza regionale e statale di sangue ed emoderivati attraverso la definizione del Piano pluriennale sangue e plasma e del Programma annuale di autosufficienza regionale.
Piano Sangue e Plasma 2025 - 2027
(886 Kb)
Programma autosufficienza 2025
(220 Kb)
La rete trasfusionale regionale garantisce l'erogazione dei LEA in materia di attività trasfusionali ed è costituita:
- dalla struttura dell'Azienda USL competente in materia di attività trasfusionali, che svolge anche le funzioni di Struttura regionale di coordinamento (SRC);
- dalle sedi di raccolta periferiche gestite direttamente dalla struttura dell'Azienda USL competente in materia di attività trasfusionali;
- dalle unità di raccolta, anche mobili, gestite dalle associazioni e federazioni attive sul territorio regionale;
- dalla struttura regionale competente in materia di assistenza ospedaliera;
- dalla commissione per la programmazione regionale in materia di attività trasfusionali;
- dal comitato regionale tecnico-consultivo in materia di attività trasfusionali;
- dalle associazioni e federazioni regionali di donatori di sangue;
- dal comitato ospedaliero per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale (COBUS) di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati).
La legge regionale, al fine di sostenere e promuovere la donazione del sangue, ha stabilito, allo scopo di sostenere e favorire l’attività svolta nel territorio regionale per la promozione, il dono e la tutela del donatore:
- quote di rimborso regionali per le attività svolte dalle associazioni e federazioni regionali, al fine di compensare i minori introiti associativi e i maggiori costi organizzativi determinati dalle peculiarità della dimensione demografica e morfologica della Valla d’Aosta e edi promuoverne l’attività;
- contributi a favore delle associazioni e delle federazioni regionali per realizzazione di attività aggiuntive, a supporto esclusivo del sistema trasfusionale regionale, individuate in specifici progetti relativi al raggiungimento dell'autosufficienza regionale di sangue, emocomponenti e medicinali plasma derivati, all'approfondimento e al monitoraggio della salute dei donatori.