Premesse normative
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare gli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-octies, stabilisce, tra l’altro, che:
- l’autorizzazione alla realizzazione sia subordinata alla verifica di compatibilità del progetto da parte della regione e che tale verifica di compatibilità sia effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo, alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale (art. 8-ter, comma 3);
- l’accreditamento venga rilasciato in subordine alla funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale (art. 8-quater, comma 1);
- al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisca il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all’assistenza integrativa (art. 8-quater, comma 1);
- la regione e le aziende unità sanitarie locali attivino un sistema di monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto degli accordi contrattuali da parte di tutti i soggetti interessati nonché sulla qualità della assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese.
La legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 (Approvazione del piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013), conferma, in termini di continuità con i precedenti documenti di programmazione socio-sanitaria regionale, i seguenti obiettivi in materia di autorizzazione e accreditamento:
- estendere il regime autorizzativo a tutte le strutture e le attività sanitarie e sociali, come garanzia del livello qualitativo delle prestazioni;
- orientare i processi di crescita della qualità del Servizio Sanitario Regionale verso l’eccellenza.
La legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell’organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione) stabilisce che:
- l’assegnazione del finanziamento all’azienda USL avviene, entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento, con la deliberazione della Giunta regionale che, in conformità alle risorse disponibili, approva gli indirizzi e gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi (Art. 7, comma 1);
- l’azienda USL eroga le prestazioni previste dai livelli essenziali ed appropriati di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti, nonché di soggetti erogatori pubblici o privati accreditati, previa stipula di accordi o contratti (Art. 38, comma 1);
- l’Azienda USL, sulla base degli indirizzi ed in conformità a quanto previsto dal piano attuativo, individua i soggetti erogatori interessati, pubblici o privati, con i quali stipulare accordi o contratti secondo le modalità definite dall'atto aziendale di cui all'articolo 10 (Art. 39, comma 2).
L’atto programmatorio per il triennio 2025-2027 è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1182 del 30 settembre 2024.