Novità

L’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE – NUOVI MANUALI E NUOVI ORGANISMI

La Valle d’Aosta ha recepito ed attuato le Intese tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancite il 20/12/2012 e il 19/02/2015, concernenti rispettivamente:

  • revisione della normativa in materia di accreditamento;
  • adempimenti per l’accreditamento di strutture sanitarie.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 1671/2017 sono state approvate – con decorrenza 1° gennaio 2019 - nuove disposizioni in materia di accreditamento strutture e attività in ambito sanitario e sociale, svolte sul territorio regionale da soggetti pubblici e privati.

Con Provvedimento Dirigenziale n. 7676 del 21/12/2018 sono state approvate le schede dei manuali per l’accreditamento istituzionale delle strutture e delle attività  in ambito sanitario e sociale svolte da soggetti pubblici e privati sul territorio regionale. L’applicazione di queste schede è obbligatoria per tutte le istanze presentate dal 1° gennaio 2019 e per tutte le vigilanze.

Legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 – Art. 13
Due importanti NOVITA’:

  1. Provvedimenti conclusivi di procedimenti di autorizzazione e di accreditamento non più approvati dalla Giunta regionale ma dal Dirigente della Struttura regionale competente.
  2. Rilascio autorizzazione e accreditamento da parte del dirigente competente nei termini e con le modalità previsti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (istituito presso ARPA) che effettua l’istruttoria tecnico-valutativa sui requisiti di autorizzazione e accreditamento. La verifica tecnica, quindi, viene demandata a tale Organismo, in sostituzione di quella condotta congiuntamente dall’Assessorato e dall’Azienda USL.

L’ORGANISMO TECNICAMENTE ACCREDITANTE – O.T.A.

L’Organismo Tecnicamente Accreditante è stato istituito (in Valle d’Aosta, in analogia con le altre Regioni italiane, in attuazione delle Intese nazionali in materia di accreditamento) con legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12, presso l’Arpa Valle d’Aosta per garantire maggiormente la terzietà di chi verifica i requisiti  rispetto a chi rilascia i provvedimenti finali.

Opera in stretta collaborazione con l’Assessorato sanità, salute  e politiche sociali (prevalentemente Ufficio qualità), secondo quanto previsto dal regolamento per il suo funzionamento.
E’ composto da una figura con competenze mediche, affiancata da 3 figure con profili amministrativo – tecnico – sanitario.

STRUTTURA DEI MANUALI DI ACCREDITAMENTO
I manuali approvati con PD 7676/2018 sono 4:

  1. Manuale per strutture ospedaliere pubbliche e private;
  2. Manuale per strutture pubbliche e private che erogano prestazioni di medicina di laboratorio;
  3. Manuale per strutture pubbliche e private che erogano prestazioni specialistiche in regime ambulatoriale;
  4. Manuale per strutture che erogano assistenza territoriale extraospedaliera.

Tali manuali contemplano i fattori/criteri di qualità previsti a livello nazionale e, per ciascuno di essi, individuano una serie di requisiti, ripartiti a loro volta in 4 fasi temporali, per consentirne un’applicazione graduale e per verificare:

  • la presenza di uno o più documenti che evidenzino il rispetto del requisito;
  • l’attuazione dei documenti e la loro eventuale implementazione;
  • il controllo e la raccolta degli esiti derivanti dall’attuazione dei documenti;
  • l’adozione di azioni correttive con relativa verifica.

LE FASI DELLA VERIFICA DEI REQUISITI
La Fase 1 richiede, di solito al primo accreditamento o, comunque, alla prima verifica dopo l’approvazione del nuovo manuale, la presenza e i contenuti dei documenti di indirizzo e pianificazione, quali ad esempio: la missione, le politiche, i piani, le linee guida, le istruzioni, le check-list, ecc.

Le Fasi 2, 3 e 4 riguardano rispettivamente l’applicazione dei documenti predisposti, l’autovalutazione/verifica della corretta applicazione con produzione di report e, infine, l’adozione di azioni correttive eventualmente necessarie. Più in particolare:

  • Fase 2 – La valutazione del soddisfacimento dei requisiti di questa fase viene effettuata tramite l’osservazione sul campo, interviste o valutazione delle cartelle sanitarie (cliniche) dei pazienti, dei dati e di altri documenti. Questa fase richiede la conoscenza, la consapevolezza e l’implementazione di quanto pianificato, sia da parte della Direzione sia da parte del personale;
  • Fase 3 – Questa fase richiede di documentare i risultati dell’implementazione delle evidenze della fasi precedenti;
  • Fase 4 – Questa fase presuppone che i dati raccolti in base alle evidenze definite nella fase precedente siano analizzati e valutati e che, sulla base di questi, vengano definite le priorità e pianificate azioni di miglioramento della sicurezza e della qualità delle strutture, dei processi e degli esiti.

PRECISAZIONI
Il manuale 4 è diviso in una prima sezione dedicata ai requisiti “comuni” e una seconda sezione che dettaglia i “requisiti specifici” per alcune tipologie di utenti non autosufficienti, secondo le indicazioni fornite a livello nazionale da Agenas.

Il manuale 4 approvato con PD 7676/2018 ha preso in considerazione le seguenti tipologie di utenti, predisponendo le relative schede di requisiti specifici: anziani, disabili, minori, persone con patologie psichiatriche e persone con dipendenze patologiche.

Tutte le strutture che erogano assistenza territoriale extra-ospedaliera devono rispettare i requisiti comuni e i requisiti specifici. Le strutture per cui non è presente, nel manuale 4, una scheda di requisiti specifici, invece, dovranno rispettare solo i requisiti comuni.

Il sistema informatico “Assani”è in aggiornamento. Fino al completo caricamento dei nuovi manuali – non oltre il 30/06/2019 – si procederà come segue:

a. le schede del manuale di accreditamento dovranno essere compilate in forma cartacea ed inserite, sotto forma di scansione in formato pdf, sotto la voce “Integrazioni 1” nella sezione dedicata alla “Documentazione istanza”;

b. i documenti da allegare all’istanza sono quelli richiesti nella fase 1 di ciascun requisito delle schede dei manuali di riferimento e dovranno essere prodotti in formato pdf, all’interno di un’unica cartella informatica da inserire sotto la voce “Integrazioni 2” nella sezione dedicata alla “Documentazione istanza”.

 

 

 

Le principali novità delle disposizioni di cui alla DGR 1108/2016 riguardano la presentazione della SCIA (segnalazione certificata inizio attività) presso l’Assessorato sanità, salute e politiche sociali da parte dei soggetti privati, nei casi previsti dalla tabella sottostante, riportata anche nell’art. 1 dell’Allegato A alla DGR 1108/2016.

 

SOGGETTI PUBBLICI

Obbligo di conformità ai fabbisogni regionali

Tipo di procedura da attivare

Indicare in quali casi applicare la procedura indicata (nulla osta, SCIA, autorizzazione)

 

Attività sanitarie di minore invasività (Allegato B)

NO

NULLA OSTA SANITARIO

(art. 2)

  • realizzazione strutture in cui esercitare attività di minore invasività
  • esercizio di attività di minore invasività

Attività sanitarie e socio-sanitarie di maggiore invasività (escluse dall’Allegato B)

SI

AUTORIZZAZIONE

(articoli da 4 a 7)

  • realizzazione strutture in cui esercitare attività di maggiore invasività;
  • esercizio di attività di maggiore invasività

Prestazioni idrotermali presso stabilimenti termali

NO

AUTORIZZAZIONE

(articoli da 4 a 7)

  • realizzazione stabilimenti termali
  • esercizio attività: erogazione prestazioni termali presso stabilimenti termali

Attività socio-assistenziali e socio-educative

SI

AUTORIZZAZIONE

(articoli da 4 a 7)

  • · realizzazione strutture socio-assistenziali e socio-educative 
  • · esercizio di attività socio-assistenziali e socio-educative 

 

SOGGETTI PRIVATI

Obbligo di conformità ai fabbisogni regionali

Tipo di procedura da attivare

Indicare in quali casi applicare la procedura indicata (nulla osta, SCIA, autorizzazione)

 

Attività di minore invasività (Allegato B)

NO

NULLA OSTA SANITARIO

(art. 2)

  • realizzazione strutture in cui esercitare attività di minore invasività
  • esercizio di attività di minore invasività

Attività sanitarie e socio-sanitarie di maggiore invasività (escluse dall’Allegato B)

NO

SCIA

(art. 3)

Solo in caso di esercizio di attività

SI

AUTORIZZAZIONE

(articoli da 4 a 7)

  • realizzazione strutture in cui esercitare attività di maggiore invasività;
  • esercizio di attività di maggiore invasività

Prestazioni idrotermali presso stabilimenti termali

NO

AUTORIZZAZIONE

(articoli da 4 a 7)

  • realizzazione stabilimenti termali
  • esercizio attività: erogazione prestazioni termali presso stabilimenti termali

Attività socio-assistenziali e socio-educative

NO

SCIA

(art. 3)

Solo in caso di esercizio di attività 

 

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