Riconoscimento dell’equivalenza – ai diplomi universitari dell’area sanitaria – dei titoli del pregresso ordinamento. L. 42/99 – DPCM 26 luglio 2011

Si informa che nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 48 del 26 novembre 2013 è stato pubblicato l'Avviso pubblico, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1775 in data 8 novembre 2013, riguardante il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento.

Pertanto dal 27 novembre 2013 ed entro il 25 gennaio 2014 può essere presentata la domanda di partecipazione alla procedura di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli afferenti all'area sanitaria, alle attuali lauree abilitanti all'esercizio di una Professione Sanitaria.

L'Avviso pubblico  afferisce alle Professioni dell'area della riabilitazione, così come sono state definite nel decreto del Ministero della Sanità del 29 marzo 2001:

  • Podologo (DM 14.09.1994, n. 666)
  • Fisioterapista  (DM 14.09.1994, n. 741)
  • Logopedista  (DM 14.09.1994, n. 742 s.m.i.)
  • Ortottista - Assistente di oftalmologia  (DM 14.09.1994, n. 743)
  • Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva  (DM 17.01.1997, n. 56)
  • Tecnico dell'educazione e  riabilitazione psichiatrica e psicosociale   (DM 29.03.2001, n. 182)
  • Terapista occupazionale  (DM 17.01.1997, n. 136)

 

Per quanto concerne la Professione Sanitaria di EDUCATORE PROFESSIONALE si informano gli interessati che verrà emanato un avviso pubblico specifico per tale figura, come statuito nella circolare del Ministero della Salute prot. n. 36869 del 6 agosto 2013, ratificata dalla Conferenza di servizi  nella seduta del 2 ottobre 2013.

 

Percorso di compensazione formativa

Qualora il titolo e l'esperienza  lavorativa non consentano di raggiungere il punteggio previsto, il riconoscimento è subordinato alla effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati con apposito decreto, in corso di adozione dal Ministero dell'Istruzione, dell''Università e della Ricerca.

 

 
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A T T E N Z I O N E: Mentre il riconoscimento dell'EQUIPOLLENZA di un titolo ad un altro è sancito da una norma, nell'EQUIVALENZA il riconoscimento di un titolo ad un altro è subordinato ad una procedura di valutazione del singolo caso concreto, si realizza in presenza di determinati requisiti, ed avviene su istanza dell'interessato.

Il riconoscimento dell'EQUIVALENZA riguarda esclusivamente quei titoli del pregresso ordinamento che non sono stati dichiarati equipollenti ai diplomi universitari delle Professioni sanitarie dai decreti del Ministero della Sanità emanati nell'anno 2000. 

NOTA BENE:

  • Le domande potranno essere presentate se il corso di formazione è stato autorizzato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta o altri Enti preposti allo scopo, e se sono staii svolti nel territorio della Valle d'Aosta.
  • ogni Regione ha unicamente il compito di effettuare l'istruttoria delle istanze pervenute.
  • ogni valutazione - anche relativa al punteggio - viene effettuata dalla CONFERENZA DI SERVIZI indetta dal Ministero della Salute.
  • il decreto di riconoscimento dell'equivalenza è rilasciato dal Ministero della Salute.

 

Link al sito Web della Regione Veneto in cui sono inseriti i collegamenti agli “Avvisi pubblici delle altre Regioni o Province Autonome”.

 

Sanità e Salute



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