Interruzione volontaria di gravidanza

 

 

La legge n. 194 del 1978 recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza” ha sancito le modalità di ricorso all'aborto volontario.

 Entro i primi 90 giorni di gestazione, qualsiasi donna può richiedere l'interruzione volontaria della gravidanza (IVG) per motivi di salute, economici, sociali o familiari, rivolgendosi ad un consultorio, ad un ospedale o ad un medico di sua fiducia.

 La struttura alla quale la donna sceglie di rivolgersi, oltre a garantire i necessari accertamenti medici, ha il compito di aiutarla a superare le cause che l'hanno portata alla decisione di interrompere la gravidanza e di promuovere ogni intervento atto a sostenerla, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto. 

 L'interruzione può essere praticata dopo i primi 90 giorni solo nei casi in cui la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna, oppure quando siano state accertate gravi anomalie del feto che potrebbero danneggiare la salute psicofisica della donna. In entrambi i casi, lo stato patologico deve essere accertato e documentato da un medico dell'ospedale che pratica l'intervento, che può avvalersi della collaborazione di specialisti.

 Quando la donna è minorenne viene richiesto l'assenso di chi esercita la potestà o la tutela. Tuttavia, nel caso in cui vi siano motivi che sconsiglino o impediscano la consultazione delle persone che esercitano la potestà o la tutela, oppure queste rifiutino il loro assenso, l'autorizzazione può essere rilasciata dal giudice tutelare del luogo in cui è ubicata la struttura che effettua l'intervento.  

La legge prevede che ogni anno il ministro competente presenti al Parlamento una relazione sul fenomeno dell'IVG in Italia, che riporta i dati raccolti dal sistema di sorveglianza epidemiologica relativi all'andamento generale del fenomeno, alle caratteristiche delle donne che vi fanno ricorso e alle modalità di svolgimento degli interventi.

Parallelamente, ogni anno il Servizio sanità ospedaliera redige un monitoraggio che analizza nel dettaglio l'interruzione volontaria di gravidanza in Valle d'Aosta.

Tali relazioni rappresentano lo strumento istituzionale che può indirizzare in modo coerente le scelte programmatorie centrali e regionali, finalizzate a pianificare gli interventi più adeguati di prevenzione e raccomandare le procedure più appropriate per la tutela della salute della donna.

L'analisi viene effettuata sui dati forniti dai modelli D.12 dell'ISTAT, che prevedono informazioni socio-demografiche sulla donna e sulle modalità di intervento. Per ogni intervento effettuato l'ospedale deve compilare un modello D.12 che viene poi inoltrato all'Azienda USL di appartenenza e da questa alla Regione di competenza, la quale raccoglie i dati da tutti i modelli pervenuti, li elabora e provvede successivamente a trasmetterli all'Istituto Superiore di Sanità ed al Ministero.

 



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