La realizzazione di qualunque intervento nell’alveo o nelle pertinenze di un corso d’acqua dichiarato pubblico o su superfici appartenenti al demanio idrico catastalmente definite, ovvero l’occupazione per qualsiasi altro motivo, temporanea o permanente, anche in subalveo o in proiezione, di superfici appartenenti al demanio idrico, è regolamentata dal Testo Unico n. 523 del 25/7/1904 sulle opere idrauliche, agli articoli 93 e successivi.
La norma stabilisce in via generale il divieto di svolgere qualsiasi attività, o di realizzare qualsiasi manufatto, senza l'autorizzazione dell'autorità idraulica competente (art. 93).
Al fine di evitare di arrecare danno alle opere idrauliche, aumentare le condizioni di rischio idraulico, rendere più disagevoli od impedire le attività di controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria ed intervento di emergenza da parte dell'autorità idraulica e di tutti gli altri eventuali soggetti comunque competenti, l’art. 96 elenca le opere e gli interventi vietati. Gli articoli 97 e 98 elencano le attività o interventi che possono essere realizzati solo con il permesso dell'autorità idraulica.
Vincoli specifici sono comunque fissati per gli usi nella fascia dei 10 di terreno laterali ai corsi d'acqua, come stabilito anche dall’art. 41 della l.r. 11/1998, oltre che nelle zone definite "alveo". Le distanze vanno misurate dal piede esterno dell'argine nel caso dei fiumi arginati, dal ciglio superiore della scarpata che delimita il corso d'acqua per alvei incassati, indipendentemente dai confini del demanio idrico. Valgono quindi anche sui terreni privati laterali al corso d'acqua.
Chiunque occupi a qualsiasi titolo superfici appartenenti al demanio idrico deve anche acquisire la concessione da parte della Regione.