Inerti

 

 

 

La classificazione dei rifiuti

 

Le sostanze o gli oggetti che derivano da attività umane o da cicli naturali, di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi, sono definiti rifiuti. Vengono classificati secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

 

 

 

 

 

I rifiuti urbani

 

Fanno parte dei rifiuti urbani:

  1. Rifiuti domestici anche ingombranti;
  2. rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  3. rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche;
  4. rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

 

 

 

 

 

 

I rifiuti speciali

Fanno parte dei rifiuti speciali:

  1. I rifiuti da lavorazione industriale;
  2. i rifiuti da attività commerciali;
  3. i rifiuti derivanti dall"attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti da trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  4. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  5. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
  6. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
  7. altri.

 

 

I rifiuti inerti

 

I rifiuti inerti da demolizione e da costruzione prodotti da cantieri edili sono classificati come rifiuti speciali.

La disciplina di riferimento per la gestione delle terre e rocce da scavo è il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” che, all'articolo 186, fornisce una dettagliata trattazione delle modalità di utilizzo qualora classificate come sottoprodotti, riservando alle medesime l'assoggettamento alla disciplina dei rifiuti qualora il loro utilizzo non rispetti le condizioni stabilite dal predetto articolo.

Nella nostra Regione i rifiuti inerti sono inoltre disciplinati dalla Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, “Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti”, Capo III “Gestione dei materiali inerti e dei rifiuti speciali inerti derivanti da attività di scavo, costruzione e demolizione”.

Ogni anno in Italia si producono solo di rifiuti inerti provenienti dalle opere di demolizione 35 milioni di tonnellate.

Lo smaltimento di rifiuti inerti derivanti dal comparto delle costruzioni e demolizioni è avvenuta finora attraverso il conferimento in discarica di seconda categoria definite “impianti di stoccaggio definitivo sul suolo o nel suolo.

La DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, all'articolo 11 - Riutilizzo e riciclaggio prevede che:

  1. entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale (terra e rocce, escluse quelle contenenti sostanze pericolose), sarà aumentata almeno al 70 % in termini di peso.

Occorre considerare infine che la direttiva comunitaria 2008/98/CE del 19 novembre 2008 in materia di rifiuti, in materia di terre e rocce da scavo all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) prevede i casi di esclusione dall'applicazione della direttiva, tale principio è stato ripreso dall'art. 185 del d.lgs. 152/2006 che esclude dalla normativa dei rifiuti il: “suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato”.

La legge regionale 31/2007 all'art. 14 prevede che a decorrere dal 30 giugno 2008, il conferimento in discarica di materiali inerti da scavo, ai fini dello smaltimento finale, è vietato. I gestori di discariche sono autorizzati a ricevere i materiali inerti da scavo limitatamente ai quantitativi necessari per gli interventi gestionali e di recupero.

I rifiuti inerti eventualmente non riutilizzabili direttamente all'interno del cantiere devono essere conferiti, in via prioritaria, a centri di riciclaggio autorizzati ai sensi degli articoli 208 e 216 del d.lgs. 152/2006.

 

Le terre e rocce da scavo possono essere riutilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati. Il comma 1 dell'articolo 186 dice che per poter essere riutilizzate le terre e rocce da scavo siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti.

I progetti nei quali possono essere riutilizzate le terre e rocce da scavo devono necessariamente essere ad un livello di progettazione che permetta di definirne le effettive quantità utilizzabili. Non è quindi sufficiente la sola indicazione generica di interventi, non ancora definiti, nella fase di progettazione.

 

La legge regionale 31/2007 all'art.16 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2008, tutti i progetti riferiti ad opere pubbliche o private per i quali è previsto il rilascio di un titolo abilitativo edilizio o la presentazione della dichiarazione di inizio attivitàdevono indicare il bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali inerti da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, che si presume siano prodotti per l'esecuzione dei lavori cui il progetto si riferisce, e della produzione di eventuali rifiuti.

Tale obbligo segnalato ai Comuni con la nota prot. 4692 del 23 aprile 2009, prevede che la relazione debba contenere:

  • la stima della quantità e la tipologia dei materiali da scavo (terre e rocce);

  • la stima della quantità e la tipologia di materiali da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali;

  • la quantità di materiali da scavo e da demolizione e costruzione effettivamente avviati al riutilizzo all'interno dello stesso cantiere in cui sono prodotti, previa dichiarazione di compatibilità tecnico-ambientale da parte del progettista;

  • la quantità dei materiali da scavo residui con indicazione del sito di destinazione e dell'attività di riutilizzo diretto o di recupero certo a cui sono destinati;

  • la quantità di rifiuti da demolizione e costruzione che residuano dalle attività di riutilizzo diretto nel cantiere di produzione, con indicazione della destinazione

  • finale, che deve essere, in via prioritaria, un impianto di riciclaggio e solo in via residuale la discarica.

Il d. lgs. n. 152/2006 consente lo stoccaggio dei materiali da scavo destinati al riutilizzo certo al di fuori del cantiere di produzione. Lo stoccaggio può essere effettuato anche all'esterno del cantiere di produzione purché l'area risulti espressamente individuata già nel progetto delle opere da cui il materiale deriverà e sia sottoposta ad approvazione da parte dello stesso soggetto competente all'approvazione del progetto. La durata dello stoccaggio all'esterno del luogo di produzione non potrà in ogni caso superare l'anno.

L'attivazione dei depositi comprensoriali di cui al citato articolo 14 della l.r. 31/2007, non destinati in modo esclusivo al ricevimento di materiali da scavo derivanti da un solo cantiere, è in ogni caso possibile attraverso la comunicazione di inizio attività da parte del soggetto gestore del deposito, secondo le procedure stabilite dall'articolo 214, della parte IV – Capo V, del citato d. lgs. 152/2006.

 

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