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Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 246 del 10 luglio 1996 è diventata legge regionale la normativa sulla tariffa d'uso offrendo agli Enti locali un importante nuovo strumento di protezione del territorio.
TARIFFA D'USO E CORTE COSTITUZIONALE
Respingendo il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Corte Costituzionale ha dichiarato legittima la legge regionale n. 20 del 24 luglio 1996 recante "Istituzione di una tariffa d'uso su strade di competenza comunale e regionale interessate da elevata congestione di traffico veicolare". La legge prevede la possibilità per la Regione e i Comuni, rispettivamente per le strade regionali e comunali, di istituire una tariffa d'uso per l'ingresso e la circolazione dei veicoli a motore in strade extraurbane in cui, in certi periodi dell'anno, si verificano eccessivi flussi di veicoli. I Comuni e la Regione devono anzitutto assumere un provvedimento che individui il numero massimo di veicoli che può essere presente nell'area e poi possono deliberare l'istituzione della tariffa per i periodi dell'anno in cui si supera il limite di carico. I proventi della tariffa d'uso devono essere obbligatoriamente utilizzati per rafforzare il trasporto pubblico, garantendo a tutti il diritto alla mobilità. Tra le ragioni principali portate dalla Regione a sostegno della legge in questione vi è innanzitutto il fatto che la materia oggetto della normativa rientra nelle competenze legislative primarie attribuitele dallo Statuto; secondariamente, la legge si collega all'urgenza di fronteggiare il fenomeno frequente di congestione delle testate di valle a causa dell'elevato flusso di autoveicoli nei periodi di maggior presenza turistica con conseguenze tali da compromettere la fruizione e la qualità dell'area. Non va poi dimenticato che già da vari anni si attuano iniziative di regolamentazione del traffico nelle testate di alcune valli ed in particolare nelle Valli Veny e Ferret, in Comune di Courmayeur. Proprio a partire da tali esperienze era emersa la necessità di una legge regionale che accrescesse i poteri di intervento dei Comuni nella regolamentazione del traffico.
IL RICORSO
La Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva avanzato ricorso contro la legge approvata dal Consiglio regionale sostenendo innanzitutto il presunto non rispetto dell'art. 120 della Costituzione (che vieta l'adozione di provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione di persone e cose fra le regioni). Veniva inoltre considerata la violazione degli artt. 16, 3 e 41 della Costituzione (rispettivamente riguardanti la disparità di trattamento dei cittadini e degli operatori economici non residenti nelle zone interessate dalla legge e la libera circolazione sul territorio nazionale).
LE ARGOMENTAZIONI DELLA CORTE
La Corte Costituzionale ha invece sottolineato alcuni concetti importanti nell'interpretazione della Carta costituzionale. Essa ha infatti affermato che il diritto di libera circolazione derivante dall'art. 16 della Costituzione non è assoluto e inderogabile, in quanto sono possibili limitazioni stabilite dalla legge per motivi di sanità o sicurezza. Il diritto va inoltre guardato anche alla luce del criterio generale della ragionevolezza, ossia sotto il profilo del giusto rapporto dell'atto allo scopo. Che la libertà di circolazione non sia assoluta, inoltre, è evincibile da altri provvedimenti quali i pedaggi autostradali o da atti amministrativi di chiusura a fasce orarie nei centri urbani. Quanto all'art. 120, la Corte interpreta l'espressione "ostacolino" in riferimento all'arbitrarietà di impedimenti privi di razionale giustificazione, e non è questo il caso della legge valdostana. La tariffa d'uso viene infatti subordinata ad una serie di accertamenti e soprattutto alla determinazione del limite di carico delle strade interessate. La ragionevolezza del provvedimento restrittivo, inoltre, emerge anche dal fatto che i proventi derivanti dalla tariffa d'uso sono destinati a migliorare la circolazione sulle stesse strade interessate, ad adeguarne la sede stradale e a rafforzare i servizi di trasporto pubblici. La Corte infine trova del tutto infondato il riferimento agli art. 3 e 41 della Costituzione. La Corte Costituzionale ha quindi accolto "in toto" le tesi della Regione. Si tratta di una decisione di estrema rilevanza che farà dottrina e che, soprattutto, permette ora alla Regione e ai Comuni della Valle d'Aosta di avere un utile strumento per la regolamentazione del traffico nelle zone congestionate.
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