La legge regionale 15 dicembre 2006, n. 32
La presenza di linee elettriche da decenni fa parte del paesaggio ed è per questo che programmare un ordinato sviluppo ed una corretta localizzazione di tali opere di urbanizzazione primaria ai fini ambientali e di tutela sanitaria risulta di fondamentale rilevanza. E’ principalmente per questo motivo che la Regione ha approvato la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 32 “Disposizioni in materia di elettrodotti”, entrata in vigore il 29 dicembre 2006, disciplinando l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee elettriche, sottostazioni e cabine di trasformazione per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, e gli elettrodotti in generale.
In particolare sono state regolamentate le funzioni concernenti l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti con tensione nominale non superiore a 150 kilovolt (kV), in armonia con i principi di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.
La necessità per la Regione di dotarsi di una propria legislazione in materia di elettrodotti si è fondata principalmente sull’esigenza di fare ordine rispetto ad un quadro normativo che appariva alquanto disorganico.
La costruzione e l’esercizio di elettrodotti sono, infatti, disciplinati dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), dal relativo regolamento attuativo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062. Successivamente, sono intervenute nella materia la legge di nazionalizzazione dell’energia elettrica (n. 1643 del 1962, recante “Istituzione dell’Ente nazionale per l’energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche”), le disposizioni in tema di privatizzazioni, tra le quali, in particolare, il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha disposto la privatizzazione di IRI, di ENI, di INA e di ENEL.
Tuttavia, il decreto attuativo che in forza delle previsioni contenute in tale legge avrebbe dovuto essere adottato, anche al fine di rispettare i principi generali della legislazione vigente in materia, in primis, il r.d. 1775/1933, non è mai stato emanato. Analogamente, non è stato emanato il regolamento attuativo previsto dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), che dovrebbe provvedere alla semplificazione ed al riordino delle disposizioni vigenti, con particolare riguardo a quelle contenute nel r.d. 1775/1933.
Ad oggi, accanto al regio decreto 1775/1933 e al d.P.R. 1062/1968 esistono numerose altre disposizioni di settore, tra cui anche il regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 luglio 2003, il quale, in attuazione di quanto stabilito dalla già citata legge 36/2001, fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete.
In considerazione del descritto quadro normativo statale, la legge regionale n. 32/2006, allora, attualmente abrogata e sostituita dalla legge regionale n. 8/2011, intendeva, quindi, dettare, nell’ambito delle competenze spettanti alla Regione, una disciplina relativamente all’esercizio delle funzioni amministrative in materia di elettrodotti, a tutela e salvaguardia dell’ambiente, nonché stabilire alcuni principi di semplificazione e di trasparenza dell’azione amministrativa.
Il procedimento autorizzativo in materia di elettrodotti di cui alla legge regionale 28 aprile 2011, n. 8
Facendo seguito all’entrata in vigore della legge regionale 28 aprile 2011, n. 8 “Nuove disposizioni in materia di elettrodotti. Abrogazione della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 32” decorrente dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione n. 20 in data 17 maggio 2011, il procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di tensione nominale di esercizio non superiore a 150 kV, compresa la realizzazione di opere accessorie, nonché le variazioni delle caratteristiche elettriche o del tracciato di elettrodotti esistenti, è stato semplificato al fine di rispondere all’esigenza di adeguare la normativa regionale esistente ai principi di semplificazione, buon andamento e trasparenza dei procedimenti amministrativi enunciati dalla normativa nazionale e regionale in materia.
Il nuovo testo normativo ha introdotto, pertanto, alcune forme di semplificazione consistenti nella riduzione dei termini per la conclusione del procedimento, nella possibilità di presentazione di un’istanza semplificata, nell’individuazione, per la realizzazione di determinati interventi, di una semplice segnalazione di inizio lavori e nella definizione della procedura di collaudo, nel rispetto dei principi fondamentali posti dal legislatore statale a tutela e salvaguardia dell’ambiente.
Nell’ambito della revisione della normativa regionale, al fine di ottemperare alle disposizioni concernenti il collaudo degli elettrodotti di cui al decreto ministeriale n. 449/1988, la legge regionale 8/2011 ha disciplinato in particolare la procedura del collaudo degli elettrodotti di media tensione, demandando alla Giunta regionale l’approvazione di ulteriori adempimenti, recepiti nella deliberazione n. 2082 in data 2 novembre 2012, recante “Approvazione degli adempimenti e degli aspetti procedimentali inerenti alle disposizioni in materia di elettrodotti, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 21 della legge regionale 28 aprile 2011, n. 8”.
Gli uffici regionali competenti hanno inoltre provveduto a predisporre i principali modelli necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti, approvati con provvedimento dirigenziale n. 5069 in data 21 novembre 2012, nonché a determinare i costi e le tariffe spettanti ai collaudatori, così come approvati con provvedimento dirigenziale n. 467 in data 11 febbraio 2013, documenti scaricabili dal sito istituzionale della Regione.
L’Amministrazione regionale, al fine dell’affidamento delle procedure di collaudo degli elettrodotti, in data 20 febbraio 2013 ha pubblicato, sul sito istituzionale della Regione, un ”Avviso pubblico per la formazione dell’elenco aperto dei professionisti esterni per l’eventuale affidamento di incarichi attinenti all’architettura e all’ingegneria per il collaudo degli elettrodotti, ai sensi della legge regionale 28 aprile 2011, n. 8, aventi importo inferiore a euro 40.000” al fine di avviare tali procedure agli elettrodotti realizzati ed in esercizio provvisorio.
Tutte le linee elettriche di media tensione autorizzate ed eseguite confluiscono nel catasto degli elettrodotti istituito con la normativa regionale; i dati e i tracciati delle linee vengono periodicamente inseriti nel programma cartografico istituto presso l’Assessorato al fine di monitorare la rete di trasporto di energia elettrica di media tensione e sono consultabili da parte degli Enti locali sul portale regionale.
La realizzazione di interventi di ottimizzazione paesaggistica e ambientale
La legge regionale 32/2006, prima, e la legge regionale 8/2011, ora, dedicano due articoli distinti agli interventi riguardanti la realizzazione o il rifacimento degli elettrodotti ponendo particolare attenzione alla salvaguardia ed al rispetto dell’ambiente.
In tale prospettiva, ottimizzare dal punto di vista paesaggistico ed ambientale la presenza di elettrodotti di media e di bassa tensione, i rifacimenti o le nuove realizzazioni, ha implicazioni con la tutela sanitaria della popolazione e dell’ambiente, sia attraverso la prevenzione e la salvaguardia della cittadinanza dall’impatto dei campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti, sia attraverso l’ordinato sviluppo e la compatibilità paesaggistica in conformità alla pianificazione territoriale ed urbanistica.
L’articolo 3 della legge regionale ha consentito, e consente tutt’oggi, alla Regione di promuovere, mediante accordi di programma, ovvero mediante la stipulazione di convenzioni con i gestori o altri soggetti interessati, l’ottimizzazione paesaggistica e ambientale di progetti per la realizzazione ed il rifacimento degli elettrodotti di bassa e di media tensione, che meglio si addicono alla realtà territoriale e paesaggistica valdostana.
L’ottimizzazione paesaggistica ed ambientale deve poter essere valutata in base al rispetto di una serie di obiettivi, tra cui: il coordinamento e la compatibilità delle scelte progettuali relative alle opere autorizzate ai sensi della legge sia con le destinazioni urbanistiche in vigore, sia con il complessivo assetto derivante dagli atti di pianificazione territoriale, ambientale e paesaggistica; la mitigazione dell’impatto visivo e degli elementi di contrasto degli elettrodotti progettati e dei rispettivi tracciati in rapporto ai valori e alle funzioni proprie del contesto interessato; la scelta di tecnologie atte a ridurre l’impatto rispetto alle riconosciute esigenze di salvaguardia e di valorizzazione ambientale.
L’articolo 4 della citata legge, invece, stabilisce che è compito della Regione, nell’ambito della legge regionale 1/2004, predisporre piani per la riqualificazione ambientale di aree interessate dall’attraversamento di elettrodotti che prevedano l’interramento dei cavi o di porzioni di essi o la loro dislocazione. Al momento tale disposizione non ha trovato applicazione per la mancanza delle risorse necessarie, mentre è stata data applicazione alle disposizioni dell’articolo 3, con il coinvolgimento degli Enti locali e con la condivisione dei soggetti gestori della rete elettrica.
La Regione, a partire dal 2007, ha approvato il finanziamento di interventi consistenti nello smantellamento, nell’interramento e nella razionalizzazione delle linee elettriche ai fini del ripristino ambientale; di seguito si riportano gli interventi di ottimizzazione paesaggistica ed ambientale che hanno beneficiato di tali finanziamenti, ad oggi sospesi.
Indagine effettuata in merito alle esigenze di finanziamenti per la realizzazione di interventi di ottimizzazione paesaggistica ed ambientale
Facendo seguito ad un’indagine svolta da parte degli uffici della Direzione ambiente nel febbraio-marzo 2010 presso gli Enti locali valdostani e i principali soggetti gestori di linee elettriche, finalizzata ad identificare le esigenze degli stessi e a consentire una pianificazione degli interventi, l’Amministrazione regionale ha registrato un forte interesse per quanto concerne la realizzazione di interventi di ottimizzazione paesaggistica e ambientale per il rifacimento di elettrodotti.
In particolare si è registrato un orientamento verso specifiche aree del territorio, quali i centri abitati ed i centri storici, nei quali sono presenti impianti e linee aeree di bassa e di media tensione che impattano fortemente sul paesaggio del contesto. L’indagine ha permesso di stimare una prima proposta di interventi i cui costi di realizzazione ammontano ad oltre venti milioni di euro.