Legislazione regionale
NUOVA DISCIPLINA PER L'ISTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI RADIOTELECOMUNICAZIONI
di Jean Pierre Fosson
Una nuova legge regionale prevede la definizione di norme per il corretto insediamento sul territorio degli impianti fissi per radiodiffusione televisiva e sonora e telecomunicazioni, assegnando al Comune di Aosta e ai Comuni, in forma associata attraverso le Comunità montane, i compiti di applicazione, nel rispetto della normativa statale in materia. La legge 21 agosto 2000 n. 31 ("Disciplina per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni") è volta a disciplinare le procedure di installazione e di modifica degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi, nonché la relativa applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente 10 settembre 1998, n. 381, recante "determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana". Essa riguarda gli impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, inserendo una disposizione particolare di assoggettamento anche per gli impianti di telefonia mobile e DECT.
In relazione alle caratteristiche della dislocazione sul territorio degli impianti suddetti e in relazione alla loro funzionalità, è previsto un sistema autorizzativo differenziato a seconda che si tratti degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi o di telefonia mobile e DECT.
In particolare, considerato che i primi devono essere installati in maniera da coprire un territorio generalmente ampio, comprendente sovente più Comuni, e che gli stessi possono essere raggruppati in siti appositamente attrezzati che consentano di salvaguardare le esigenze di carattere urbanistico e paesaggistico, è previsto di assegnarne l'autorizzazione all'installazione alle Comunità montane, sentiti i Comuni interessati, in conformità ad un apposito piano, previa verifica della situazione attuale delle strutture presenti sul territorio e previa acquisizione del programma di installazione da richiedere ai gestori degli impianti stessi. In tal modo, tenendo conto delle esigenze dei diversi soggetti concessionari, viene tutelata l'integrità ambientale e paesaggistica attraverso la concentrazione dei servizi in appositi luoghi attrezzati (strutture logistiche, comprensive di un terreno recintato, con supporto di antenna adeguato, tali da poter dare ospitalità ai diversi soggetti interessati). L'individuazione dei siti sarà determinata sulla base di piani preordinati di interesse generale, predisposti dalle Comunità montane e coordinati tra loro, nel rispetto dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze.
In relazione invece alla necessità di adeguata copertura del servizio di telefonia mobile e DECT, le cui installazioni presentano un raggio di azione limitato, è prevista la differenziazione del sistema autorizzativo, affidando al Comune di Aosta (che necessita di una particolare presenza di antenne) una competenza specifica, ferma restando invece la competenza delle Comunità montane per il resto della Regione, prevedendo comunque anche in questo caso la preventiva verifica della situazione attuale e l'acquisizione del programma di installazione.
Per quanto attiene ai controlli, la Regione, d'intesa con i Comuni e le Comunità montane, esercita tale funzione, avvalendosi dell'ARPA e verificando: il rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità, l'attuazione delle azioni di risanamento, nonché il mantenimento dei parametri tecnici e delle condizioni di funzionamento dichiarati dal concessionario.
Allo stesso modo, la Regione è tenuta ad istituire, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, il catasto degli impianti fissi radioelettrici, alla cui gestione e successivo monitoraggio procederà l'ARPA.
Pertanto, appare evidente che questa legge persegue prevalentemente l'obiettivo di tutelare la salute della popolazione esposta alle emissioni elettromagnetiche e di limitare la perturbazione delle condizioni di naturalità dell'ambiente dovuta alle emissioni di tali impianti.
Inoltre, la sua applicazione permette di assicurare la corretta localizzazione e l'ordinato e razionale sviluppo degli impianti, salvaguardando così anche gli interessi di carattere paesaggistico - ambientale e garantendo il rispetto delle prescrizioni tecniche riguardanti l'esercizio degli stessi.
Sono invece escluse dalla regolamentazione, in considerazione della durata limitata nel tempo del loro uso, le stazioni radio amatoriali con potenza uguale o inferiore a 100 W e con antenna con guadagno inferiore o uguale a 2,14 dBi.
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