Anagrafe antimafia degli esecutori per la ricostruzione post-sisma

Prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione di lavori, servizi e forniture per la ricostruzione nei comuni del centro Italia interessati da eventi sismici.

L’art. 30 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 (convertito con legge 15.12.2016 n. 229) ha demandato ad un’apposita Struttura di missione – costituita nell’ambito del Ministero dell’Interno – lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla prevenzione ed al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica per i lavori, i servizi e le forniture connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni del centro Italia interessati dai recenti eventi sismici.

Alla suddetta Struttura è attribuita la competenza al rilascio dell’informativa antimafia e l’esecuzione delle necessarie verifiche, nonché una funzione di coordinamento di tali attività in stretto raccordo con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo delle province interessate.

Ai sensi del comma 6 del citato alt. 30 gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione pubblica e privata nei comuni del “cratere” devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura istituita presso il Ministero dell’Interno, e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori (di seguito Anagrafe). Ai fini dell’iscrizione è necessario che le verifiche antimafia di cui agli artt. 90 e seguenti del D.Lgs. 159/2011, eseguite per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si concludano con esito liberatorio.

Per presentare la domanda i soggetti interessati devono compilare il formulario accessibile all’indirizzo web https://anagrafe.sisma2016.gov.it/ che consente l'inoltro automatico dell'istanza alla Struttura di missione. Le istanze presentate attraverso canali diversi o trasmesse alle Prefetture o alla Struttura di missione via PEC saranno pertanto restituite al mittente con l’indicazione di provvedere al reinoltro tramite la Piattaforma informatica di cui sopra.

L’art. 8 del decreto legge 189/2016 detta poi una particolare disciplina volta ad agevolare il rientro dei cittadini nelle unità immobiliari interessate da danni lievi, che necessitano quindi soltanto di “interventi di immediata riparazione”.

In tali casi i lavori devono essere obbligatoriamente affidati a imprese:

a)      che risultino aver presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe corredata dall’autocertificazione di cui all’art. 89 del decreto legislativo n. 159/2011;

b)      che siano in possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC);

c)       che siano in possesso della qualificazione ex art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori superiori a 150.000 euro.

 



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