Concessione per matrimonio o unione civile

CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON CITTADINI ITALIANI (art. 5, legge n. 91 del 5 febbraio 1992)

Chi può presentare la domanda

  • Lo straniero coniugato con cittadino italiano con almeno due anni di residenza legale in Italia dopo la celebrazione del matrimonio;
  • Lo straniero coniugato con cittadino italiano con almeno tre anni di residenza all’estero dopo la celebrazione del matrimonio;
  • Lo straniero coniugato con cittadino naturalizzato italiano con almeno due anni di residenza legale in Italia dopo il giuramento e dopo la celebrazione del matrimonio.

I tempi sono dimezzati in tutti i casi sopraindicati nel caso di presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Ai sensi dell'art. 1, comma 20 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 " Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze ", le medesime disposizioni che disciplinano la concessione della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano si applicano alle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Si fa presente che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. A) del DPR 572 del 1993 “si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica”.

E’ altresì richiesta all’interessato ai sensi del D.L. 113/2018, convertito con legge 132/2018 una adeguata conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

Per dimostrare tale requisito, al momento della presentazione della domanda di cittadinanza, bisogna essere in possesso di uno dei seguenti documenti/titoli:

  • Titolo di soggiorno per soggiornante di lungo periodo UE, in corso di validità;
  • Titolo di studio rilasciato da un Istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all’estero riconosciuto dal MIUR o dal Ministero degli Affari Esteri;
  • Certificazione linguistica del livello B1 del QCER rilasciato da uno dei 4 Enti Certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri:

 - Università per stranieri di Siena (CILS – certificazione di italiano come lingua straniera);

 - Università per stranieri di Perugia (CELI – Certificazione di lingua italiana);

 - Università degli studi di Roma Tre (CERT.IT – Certificazione della Lingua Italiana);

- Società Dante Alighieri (PLIDA);

- Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.

  • accordo di integrazione sottoscritto ai sensi dell’art. 4 bis del T.U. di cui al D. Lgs. 268/98.

Documentazione da allegare alla domanda

  1. estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità*; 
  2. certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza *; 
  3. carta di identità italiana
  4. permesso di soggiorno/attestato di soggiorno per i cittadini comunitari
  5. documento estero (passaporto/carta di identità del paese di origine per i cittadini comunitari)
  6. documento comprovante il requisito della conoscenza della lingua italiana
  7. eventuale dichiarazione consolare di esatte generalità rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico/Consolare del Paese di appartenenza in Italia, in caso di discordanze tra le generalità indicate nei certificati esteri e i documenti italiani
  8. ricevuta di versamento del contributo di € 250,00  che può essere effettuato con la piattaforma telematica per i pagamenti della pubblica amministrazione PagoPA, oppure con  versamento su conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell'Interno-DLCI, causale Cittadinanza;
  9. una marca da bollo da € 16,00 che può essere acquistata o pagata tramite la piattaforma telematica per i pagamenti alla pubblica amministrazione PagoPA

 

* Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste dalla conformità al testo straniero.  

E' importante verificare l'esatta corrispondenza delle generalità tra gli atti del Paese d'origine e quelli italiani.

 

NB - Per i rifugiati e gli apolidi

I rifugiati e apolidi, non potendo richiedere nel proprio Paese il certificato di nascita e il certificato penale, possono produrre in sostituzione degli stessi, un atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente con l’indicazione delle proprie generalità e di quelle dei genitori, nonché dei propri carichi pendenti.

Come presentare la domanda

La domanda di cittadinanza va presentata esclusivamente in via telematica, attraverso il portale messo a disposizione dal Ministero dell'Interno a questo link.

 


Lo straniero che risiede al'estero deve presentare domanda alla competente Autorità Consolare Italiana.

Conclusione del procedimento

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di conferimento della cittadinanza italiana, a firma del Prefetto (o del Ministro dell'Interno o Sottosegretario delegato in casi particolari), viene notificato attraverso la “Piattaforma Notifiche Digitali” di PagoPA ed entro 6 mesi dalla notifica l’interessato deve prestare giuramento presso il Comune di residenza e acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

 

Per approfondimenti - Sito del Ministero dell'Interno

 

 

Servizi di Prefettura



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