Concessione per matrimonio

CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON CITTADINI ITALIANI (art. 5, legge n. 91 del 5 febbraio 1992)

Chi può presentare la domanda

La domanda può essere presentata dallo straniero coniugato con cittadino/a italiano/a con almeno due anni di residenza legale (intesa dalla decorrenza di iscrizione anagrafica in un Comune italiano) dopo la celebrazione del matrimonio, termine ridotto a un anno se dai coniugi sono nati o sono stati adottati figli (oppure con almeno tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero), qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

Documentazione da allegare alla domanda

1)      estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità*; 
2)      certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza *; 
3)      documento di riconoscimento;
4)      ricevuta di versamento del contributo di € 250,00, da effettuarsi su conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell'Interno-DLCI, causale Cittadinanza;
5)      dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito della conoscenza della lingua italiana (scarica il modello nell'apposita sezione);
6)      è richiesto il pagamento di una marca da bollo da € 16,00.

* Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste dalla conformità al testo straniero.  

E' importante verificare l'esatta corrispondenza delle generalità tra gli atti del Paese d'origine e quelli italiani.

NB - Per i rifugiati e gli apolidi:
In mancanza del documento di cui al punto 1) l'interessato potrà produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonche quelle dei genitori.
Per i certificati di cui al punto 2) l'interessato potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti, sotto la propria responsabilità, di non avere riportato condanne penali nè di avere procedimenti penali in corso nel proprio Pese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza.

Come presentare la domanda

La domanda di cittadinanza va presentata esclusivamente in via telematica, attraverso il portale messo a disposizione dal Ministero dell’Interno.
Lo straniero che risiede al'estero deve presentare domanda alla competente Autorità Consolare Italiana.

Conclusione del procedimento

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di conferimento della cittadinanza italiana, a firma del Prefetto (o del Ministro dell'Interno o Sottosegretario delegato in casi particolari), viene notificato dal Comune di residenza all'interessato, il quale, entro 6 mesi dalla notifica, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza e acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

 

Per affrofondimenti - Sito del Ministero dell'Interno

 

 



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