Informazioni generali

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.
I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.
La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e da successivi regolamenti.

In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:

1. Concessione per matrimonio (art. 5)

2. Concessione per residenza (art. 9)

 


COSA DEVE FARE IL RICHIEDENTE

Dal 18 giugno 2015 è obbligatorio utilizzare il nuovo servizio - messo a punto dal Ministero dell'Interno -per l'invio telematico della domanda di conferimento della cittadinanza italiana.

Il richiedente, pertanto, compilerà la domanda, utilizzando le credenziali d'accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato, e la trasmetterà in formato elettronico, unitamente ad un documento di riconoscimento, agli atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale) e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di euro 250,00 previsto dalla legge n. 94/2009, e successivamente aggiornato dal D.L. n. 113/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132/2018.

Per maggiorni informazioni: Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione

 

SOLLECITI

Eventuali comunicazioni riferite a pratiche di cittadinanza per residenza, dovranno essere indirizzate al Ministero dell'Interno, esclusivamente agli indirizzi P.E.C. desumibili in base al numero di pratica, come spiegato qui.

Eventuali comunicazioni riferite a pratiche di cittadinanza per matrimonio, dovranno invece essere indirizzate all’ufficio cittadinanza di Aosta, esclusivamente agli indirizzi e-mail immigrazione.utg@regione.vda.it o P.E.C. affari_prefettura@regione.vda.it (qualora non diversamente concordato).

Per verificare lo stato della pratica clicca qui.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (legge sulla cittadinanza)
  • D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 ( regolamento di esecuzione della legge)
  • D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (regolamento sui procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana)
  • Legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 1 , commi 11 e 12), che dall'8 agosto 2009 ha modificato i requisiti per la richiesta di cittadinanza per matrimonio e introdotto un contributo per le domande di cittadinanza
  • Legge 12 novembre 2011, n. 183 (art. 15) , che ha introdotto l'obbligo dell'autocertificazione (applicabile anche alle richieste di cittadinanza)
  • Direttiva del ministro dell'interno 7 marzo 2012 , che dal 1° giugno 2012 ha attribuito ai prefetti la competenza per i provvedimenti in materia di cittadinanza per matrimonio
  • Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (art. 14), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

 

UFFICIO CITTADINANZA PRESSO LO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAIZIONE DELLA VALLE D'aOSTA - RECAPITI

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rosaria Castronovo

Orario di ricevimento:

Si informa l'utenza che, al momento, l'accesso agli uffici dello Sportello Unico per l'immigrazione e dell'Ufficio Cittadinanza avviene solo previo appuntamento.

Per concordare un appuntamento è necessario telefonare ai seguenti numeri:

Per Legalizzazioni e Apostille: Telefonare tra le ore 09.00 e le ore 12.00 al n. 0165/273591

Per tutte le altre pratiche:Telefonare ai nn. 0165/274952 - 0165/274953 - 0165/274954

 

Ubicazione dell'Ufficio: Piazza della Repubblica, 15 - 11100 AOSTA

Email dell'ufficio: immigrazione.utg@regione.vda.it

Posta elettronica certificata: affari_prefetura@pec.regione.vda.it

Telefono: 0165/274951-52-53-54

 

 



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