CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9, legge n. 91 del 5 febbraio 1992)
Chi può PRESENTARE LA DOMANDA:
- Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
- Il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
- L'apolide e il rifugiato politico che risiedono legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano dopo il riconoscimento dello status;
- Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
- Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
- Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano;
- Figlio maggiorenne (nato all'estero) di straniero naturalizzato se risiede legalmente da 5 anni successivamente alla data di naturalizzazione del genitore.
N.B.
Per tutti i suindicati casi è previsto il possesso di un reddito personale (o dei familiari previsti dall'art. 433 del Codice Civile inseriti nello stesso stato di famiglia) negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, i cui limiti minimi per ciascun anno sono di:
- euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico;
- euro 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico,
- euro 516,00 ulteriori per ogni persona a carico.
E’ altresì richiesta all’interessato ai sensi del D.L. 113/2018, convertito con legge 132/2018 una adeguata conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
Per dimostrare tale requisito, al momento della presentazione della domanda di cittadinanza, bisogna essere in possesso di uno dei seguenti documenti/titoli:
- Titolo di soggiorno per soggiornante di lungo periodo UE, in corso di validità;
- Titolo di studio rilasciato da un Istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all’estero riconosciuto dal MIUR o dal Ministero degli Affari Esteri;
- Certificazione linguistica del livello B1 del QCER rilasciato da uno dei 4 Enti Certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri:
- Università per stranieri di Siena (CILS – certificazione di italiano come lingua straniera);
- Università per stranieri di Perugia (CELI – Certificazione di lingua italiana);
- Università degli studi di Roma Tre (CERT.IT – Certificazione della Lingua Italiana);
- Società Dante Alighieri (PLIDA);
- Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.
- accordo di integrazione sottoscritto ai sensi dell’art. 4 bis del T.U. di cui al D. Lgs. 268/98.
Documentazione da allegare alla domanda
- estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità*;
- certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza *;
- carta di identità italiana;
- permesso di soggiorno/attestato di soggiorno per i cittadini comunitari;
- documento estero (passaporto/carta di identità del paese di origine per i cittadini comunitari);
- documento comprovante il requisito della conoscenza della lingua italiana;
- eventuale dichiarazione consolare di esatte generalità rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico/Consolare del Paese di appartenenza in Italia, in caso di discordanze tra le generalità indicate nei certificati esteri e i documenti italiani;
- eventuale dichiarazione di mantenimento nel caso di utilizzo di reddito di altro familiare;
- questionario sulla vita in Italia predisposto dal Ministero dell’Interno;
- ricevuta di versamento del contributo di € 250,00 che può essere effettuato con la piattaforma telematica per i pagamenti della pubblica amministrazione PagoPA, oppure con versamento su conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell'Interno-DLCI, causale Cittadinanza;
- una marca da bollo da € 16,00 che può essere acquistata o pagata tramite la piattaforma telematica per i pagamenti alla pubblica amministrazione PagoPA.
* Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste dalla conformità al testo straniero.
E' importante verificare l'esatta corrispondenza delle generalità tra gli atti del Paese d'origine e quelli italiani.
NB - Per i rifugiati e gli apolidi
I rifugiati e apolidi, non potendo richiedere nel proprio Paese il certificato di nascita e il certificato penale, possono produrre in sostituzione degli stessi, un atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente con l’indicazione delle proprie generalità e di quelle dei genitori, nonché dei propri carichi pendenti.
Come presentare la domanda
La domanda di cittadinanza va presentata esclusivamente in via telematica, attraverso il portale messo a disposizione dal Ministero dell'Interno a questo link.
Conclusione del procedimento
Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di conferimento della cittadinanza italiana, a firma del Presidente della Repubblica, viene notificato attraverso la “Piattaforma Notifiche Digitali” di PagoPA ed entro 6 mesi dalla notifica l’interessato deve prestare giuramento presso il Comune di residenza e acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.
Per approfondimenti - Sito del Ministero dell'Interno