Legge regionale 21 aprile 1981, n. 20
La Regione corrisponde alle unità attive dei coltivatori diretti, agli artigiani, titolari d'impresa e collaboratori, agli esercenti attività commerciali, titolari d'impresa e collaboratori, residenti in Valle d’Aosta, quando non vi sia responsabilità di terzi o non provvedano altre leggi:
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una indennità giornaliera per ricovero ospedaliero derivante da malattia o infortunio;
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una indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da malattia o infortunio.