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Zona altimetrica
L'Istituto nazionale di statistica classifica i comuni italiani sulla base dei loro valori di soglia altimetrica in cinque zone. I criteri di classificazione sono contenuti nella pubblicazione del 1958 (Istat, Circoscrizioni statistiche, Metodi e norme, serie C - n. 1° agosto 1958). Si distinguono zone altimetriche di montagna, di collina e di pianura. Le zone altimetriche di montagna e di collina sono state divise, per tener conto dell’azione moderatrice del mare sul clima, rispettivamente in zone altimetriche di montagna interna e collina interna e di montagna litoranea e collina litoranea, comprendendo in queste ultime i territori, esclusi dalla zona di pianura, bagnati dal mare o in prossimità di esso.
Zona altimetrica di collina
A fini statistici, si intende il territorio caratterizzato dalla presenza di diffuse masse rilevate aventi altitudini, di regola, inferiori a 600 metri nell’Italia settentrionale e 700 metri nell’Italia centro-meridionale e insulare. Gli anzidetti livelli altitudinali sono suscettibili di spostamento in relazione ai limiti inferiori delle zone fitogeografiche dell’Alpinetum, del Picetum e del Fagetum, nonché in relazione ai limiti superiori delle aree di coltura in massa della vite nell’Italia settentrionale e dell’olivo nell’Italia centro-meridionale e insulare. Eventuali aree di limitata estensione aventi differenti caratteristiche, intercluse, si considerano comprese nella zona di collina.
Zona altimetrica di montagna
A fini statistici, si intende il territorio caratterizzato dalla presenza di diffuse masse rilevate aventi altitudini, di norma, non inferiori a 600 metri nell’Italia settentrionale e 700 metri nell’Italia centro-meridionale e insulare. Gli anzidetti livelli altitudinali sono suscettibili di spostamento in relazione ai limiti inferiori delle zone fitogeografiche dell’Alpinetum, del Picetum e del Fagetum, nonché in relazione ai limiti superiori delle aree di coltura in massa della vite nell’Italia settentrionale e dell’olivo nell’Italia centro-meridionale e insulare. Le aree intercluse fra le masse rilevate, costituite da valli, altipiani e analoghe configurazioni del suolo, s’intendono comprese nella zona di montagna.
Zona altimetrica di pianura
A fini statistici, si intende il territorio basso e pianeggiante caratterizzato dall'assenza di masse rilevate. Si considerano nella zona di pianura anche le propaggini di territorio che, nei punti più discosti dal mare, si elevino ad altitudini, di regola, non superiori ai 300 metri, purchè presentino nell'insieme e senza soluzione di continuità, inclinazione trascurabile rispetto al corpo della zona di pianura. Si escludono dalla pianura i fondovalle aperti ad essa oltre l'apice delle conoidi fluviali ancorchè appiattite e si escludono, altresì, le strisce litoranee pianeggianti di modesta estensione. Eventuali rilievi montagnosi e collinari, interclusi nella superficie pianeggiante e di estensione trascurabile, si considerano compresi nella zona di pianura.
Zona speciale di conservazione - Zsc
Sito di importanza comunitaria designato in base all'articolo 3, comma 2, del DPR 8/9/1997 n. 357 e s.m.i. in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.
Zone di protezione speciale– Zps
Designate ai sensi della direttiva n. 79/409/Cee, sono costituite da territori idonei per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all’allegato I della direttiva, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.