Impossibilità di avvicinamento dei mezzi di soccorso VVF - mancato rispetto dei punti 5.3 e 5.4 della regola tecnica allegata al DM 9/4/94
Al fine di conseguire, nelle strutture alberghiere per le quali risulta impossibile l'avvicinamento dei mezzi di soccorso VVF, un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalla vigente normativa si ritiene comunque necessario garantire le misure minime di seguito riportate:
- presenza di un servizio di sicurezza costituito da addetti antincendio in possesso dell’'idoneità tecnica conseguita a seguito della partecipazione al corso di formazione di tipo "C" di cui al allegato IX al D.M. 10 marzo 1998;
- anche in presenza di una scala antincendio esterna, siano sempre disponibili scale a pioli, in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio, che dovranno essere di tipo fisso per altezze superiori a 6 metri. L'ubicazione delle scale deve essere adeguatamente segnalata per un facile utilizzo da parte dei soccorritori;
- indipendentemente dal numero dei posti letto sia prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi e la ridondanza del gruppo di pompaggio per l'impianto idrico antincendio;
- l’alimentazione del gruppo di pompaggio a servizio dell’impianto antincendio deve essere conforme al secondo comma del punto 11.3.2.3 della regola tecnica delle strutture alberghiere.