Codice (*)
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Valore
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Regime e soggetti interessati
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Norme di riferimento
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Progressivo nota
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Approfondimenti
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001
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3.90%
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Aliquota ordinaria
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Art. 16, co. 1 D.Lgs. n. 446/97
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002
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2.98%
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Aliquota agevolata per i soggetti passivi che, alla chiusura del singolo periodo d'imposta, realizzino, su base nazionale, entrambi i seguenti presupposti: a) un incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, di almeno il 5 % rispetto alla media del triennio precedente b) un incremento dei costi relativi al personale, classificabili nell'articolo 2425, comma primo, lettera b), numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP di almeno il 5 % rispetto alla media del triennio precedente.
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Art. 1, co. 1 L.R. 12/12/07 n. 32
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Approfondimento
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003
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4.20%
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Aliquota per i soggetti che esercitano attivita' di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori.
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Art. 16, co. 1-bis lett. a) D.Lgs. 446/97
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Approfondimento
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004
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3.28%
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Aliquota agevolata per i soggetti che esercitano attivita' di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori che , alla chiusura del singolo periodo d'imposta, realizzino, su base nazionale, entrambi i seguenti presupposti: a) un incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, di almeno il 5 % rispetto alla media del triennio precedente b) un incremento dei costi relativi al personale, classificabili nell'articolo 2425, comma primo, lettera b), numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP di almeno il 5 % rispetto alla media del triennio precedente.
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Art. 1, co. 1 L. R. 12/12/07 n. 32
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Approfondimento
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005
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4.65%
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Aliquota per banche ed altri enti e societa' finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97
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Art. 16, co. 1-bis lett. b) D.Lgs. 446/97
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Approfondimento
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006
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3.73%
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Aliquota agevolata per banche ed altri enti e societa' finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 che , alla chiusura del singolo periodo d'imposta, realizzino, su base nazionale, entrambi i seguenti presupposti: a) un incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, di almeno il 5 % rispetto alla media del triennio precedente b) un incremento dei costi relativi al personale, classificabili nell'articolo 2425, comma primo, lettera b), numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP di almeno il 5 % rispetto alla media del triennio precedente.
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Art. 1, co. 1 L. R. 12/12/07 n. 32
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Approfondimento
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007
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5,90%
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Aliquota per le imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97
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Art. 16, co 1bis lett c) Dlgs 446/97
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Approfondimento
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008
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4.98%
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Aliquota agevolata per le imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97 che, alla chiusura del singolo periodo d'imposta, realizzino, su base nazionale, entrambi i seguenti presupposti: a) un incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, di almeno il 5 % rispetto alla media del triennio precedente b) un incremento dei costi relativi al personale, classificabili nell'articolo 2425, comma primo, lettera b), numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP di almeno il 5 % rispetto alla media del triennio precedente.
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Art. 1, co. 1 L. R. 12/12/07 n. 32
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Approfondimento
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009
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0.00%
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Esenzione per gli enti del Terzo settore di cui all' articolo 82 del d.lgs. 117/2017, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società
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Art. 3, co. 1, L.R. 22/12/2021 n. 37
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010 |
0.00% |
Esenzione per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) |
Art. 3, co. 1 bis, L.R. 22/12/2021 n. 37 |
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011 |
0.00% |
Esenzione per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) |
Art. 3, co.1 ter, L.R. 22/12/2021 n. 37 - Art. 8, co.5, L.R. 07/11/2022 n. 26 |
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012
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0.00%
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Esenzione per i centri polifunzionali di servizio individuati dall'art. 12 della L.R. n. 12/99.
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Art. 1, co. 1 e 2, L.R. 19/12/05 n. 34
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All'agevolazione si applicano in forma automatica le disposizioni in materia di regime 'de minimis'
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Approfondimento
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013 |
0.00% |
Esenzione per i soggetti che esercitano in via esclusiva l’attività di rifugio alpino ai sensi del capo IV della legge regionale 29/05/1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), identificata dallo specifico codice Ateco. |
Art. 2 co 3,4 e 5 – L.R. 24/12/18 n. 12 |
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Approfondimento |
014
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0.00%
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Esenzione per gli Enti cooperativi a mutualità prevalente, iscritti nel registro regionale degli Enti cooperativi di cui all’art. 3, della L.R. 27/98, soggetti all’aliquota di cui all’articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 446/1997
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Art. 3 - L.R. 24/04/2019 n. 4
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All'agevolazione si applicano in forma automatica le disposizioni in materia di regime 'de minimis' |
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015
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0.00%
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Esenzione per i soggetti passivi che intraprendono stabilmente nuove iniziative economiche nel territorio regionale dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2019 e fino al periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2021.
L'esenzione si applica per i primi cinque periodi di imposta.
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Art. 2 co 1,2,4 e 5 – L.R. 24/12/18 n. 12
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All'agevolazione si applicano in forma automatica le disposizioni in materia di regime 'de minimis'
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016
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0,00%
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Esenzione per i soggetti passivi che intraprendono stabilmente nuove iniziative economiche nel territorio regionale nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022. L'esenzione si applica per i primi cinque periodi d'imposta. |
Art. 2 L.R. 11/02/2020 n. 1
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All'agevolazione si applicano in forma automatica le disposizioni in materia di regime 'de minimis'
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017
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0.00%
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Esenzione dal 1° gennaio 2024 per le imprese industriali e i centri di ricerca che hanno insediato una loro attività produttiva nelle aree individuate con deliberazione della Giunta regionale di cui art. 7, comma 2, della L.R. 15/2023 e i cui programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione siano stati ammessi a finanziamento da parte della Regione. |
Art. 4, comma 2, L.R. 7/08/2023 n. 15 |
All'agevolazione si applicano in forma automatica le disposizioni in materia di regime 'de minimis' |
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018 |
8.50% |
Aliquota amministrazioni ed enti pubblici |
Art. 16, co 2 - D.Lgs. n. 446/97 |
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Approfondimento |