Accordo di integrazione tra lo straniero e lo stato

DOMANDE FREQUENTI

•  Posso rifiutarmi di firmare l’accordo di integrazione?
No, non può. Qualora Lei decidesse di non firmarlo non le potrà essere rilasciato il permesso di soggiorno e verrà immediatamente espulso. Inoltre, l’accordo di integrazione non deve essere inteso come un obbligo fine a se stesso, ma come un’opportunità che Le viene data di conseguire un processo di integrazione in Italia.
• Sono entrato in Italia prima del 10 marzo 2012 e avevo il permesso di soggiorno, poi sono rientrato nel mio Paese. Adesso ho intenzione di tornare in Italia perché ho trovato un lavoro. Devo sottoscrivere l’accordo di integrazione?
No, il DPR 179/2011 stabilisce che sottoscrive l’accordo di integrazione lo straniero che fa il suo ingresso in Italia per la prima volta dopo la sua entrata in vigore e presenta istanza di rilascio di un permesso di soggiorno non inferiore ad un anno. L’entrata in vigore del DPR 179/2011 è avvenuta il 10 marzo 2012. Pertanto Lei non è tenuto a sottoscrivere l’accordo.
• Sono entrato in Italia per lavoro stagionale. Devo sottoscrivere l’accordo?
No. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale consente la permanenza in Italia per un massimo di 9 mesi. Essendo un permesso di soggiorno di durata inferiore ad un anno, non è prevista la sottoscrizione dell’accordo di integrazione.
• Ho meno di 18 anni. Sono comunque tenuto alla sottoscrizione dell’accordo?
In questo caso, se lei ha più di 16 anni, ma meno di 18, l’accordo dovrà essere sottoscritto dai suoi genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. Se invece ha meno di 16 anno l’accordo di integrazione non deve essere sottoscritto.
• Ho letto che chi è affetto da gravi patologie o disabilità gravi che limitano l’autosufficienza e le capacità di apprendimento non è tenuto a sottoscrivere l’accordo. E’ sufficiente dichiarare di essere affetto da tali patologie o bisogna che siano certificate?
Le condizioni patologiche che limitano l’autosufficienza o determinano gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale devono essere attestate da un certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale. In ogni caso, qualora l’accordo venisse comunque sottoscritto da tali soggetti, questo si intende adempiuto.
• Mio figlio ha meno di 16 anni ed è entrato per la prima volta in Italia. So che avendo meno di 16 anni non è tenuto a sottoscrivere l’accordo di integrazione. Dovrà farlo al compimento dei 16 o dei 18 anni?
No, in quanto il ragazzo, avendo meno di 16 anni al momento dell’ingresso in Italia è esentato per sempre dalla sottoscrizione dell’accordo.
• Cosa significa livello adeguato di conoscenza della lingua italiana?
Al momento della sottoscrizione dell’accordo di integrazione le vengono attribuiti 16 crediti, corrispondenti ad al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata (10 crediti) ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia (6 crediti). Al termine dei due anni di validità dell’accordo di integrazione, qualora abbia conseguito un livello di conoscenza superiore, Le verranno attribuiti altri crediti, secondo quanto stabilito nell’allegato B al DPR 179/2011. Ad esempio, qualora Lei abbia raggiunto il livello A2 di conoscenza della lingua italiana, Le verranno riconosciuti 24 crediti.
• La partecipazione alla sessione di formazione civica entro tre mesi dall’ingresso in Italia, è obbligatoria?
La mancata partecipazione alla sessione di formazione civica determina la perdita di 15 dei 16 punti attribuiti alla sottoscrizione dell’accordo. La partecipazione non è quindi obbligatoria, ma non partecipare significa rendere molto più difficile l’adempimento dell’accordo di integrazione.
• A chi devo rivolgermi per partecipare alla sessione di formazione civica?

La convocazione alla sessione di formazione civica verrà comunicata in modalità automatica dal sistema informatico del Ministero all’indirizzo email comunicato al momento della sottoscrizione dell’accordo di integrazione. Nell’email vengono indicate luogo, data e orario della sessione.

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione invia agli interessati anche una lettera cartacea di convocazione alla sessione di formazione civica con dettagliate informazioni.

• Se sono malato il giorno previsto per la sessione di formazione civica cosa devo fare?
Deve comunicarlo allo Sportello Unico per l’Immigrazione e presentare un certificato medico giustificativo. In caso non si presenti e non venga presentato un certificato medico le verranno tolti 15 crediti.
• Al momento non parlo bene italiano. Le lezioni di formazione civica si terranno in Italiano?

La formazione civica sarà effettuata in parte nella sua lingua di origine e in parte in lingua italiana o francese. Durante la seduta verranno proiettate anche delle slides.

• Ho studiato italiano privatamente. L’attestato rilasciato da una scuola privata può valere al fine del riconoscimento dei crediti formativi?
No, la normativa prevede che la conoscenza della lingua possa essere attestata mediante certificati o diplomi avente valore legale di titolo di studio o professionale. In ogni caso, per l’attestazione delle sue competenze linguistiche, Lei può chiedere allo Sportello Unico per l’Immigrazione di essere sottoposto ad un Test di conoscenza della lingua italiana che si svolgerà presso il CRIA  - Centro regionale per l'istruzione adulti sito ad Aosta in via A. Crétier n. 2. 
• Posso chiedere la sospensione dell’accordo di integrazione?
Si, la sospensione può essere richiesta per una causa di forza maggiore o un legittimo impedimento al rispetto dell'accordo, attestato attraverso idonea documentazione, derivante da gravi motivi di salute o di famiglia (certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale), da motivi di lavoro (certificato rilasciato dal datore di lavoro), dalla frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento od orientamento professionale ovvero da motivi di studio all'estero (attestati di iscrizione e di frequenza).
• Se alla fine del periodo di durata dell’accordo di integrazione avrò 0 crediti, potrò comunque chiedere la proroga dell’accordo di un anno?
No, la proroga di un anno è prevista soltanto per chi abbia almeno 1 credito.
• Sono appena arrivato in Italia, ma dovrò a breve tornare nel mio Paese per motivi di famiglia. Cosa devo fare?
Se deve rientrare nel suo paese per gravi motivi di famiglia, risultanti da una attestazione (ad esempio certificato di ricovero di un congiunto stretto), può chiedere la sospensione o la proroga dell’accordo di integrazione.
• Sono appena entrato in Italia e ho più di 65 anni. Devo comunque sottoscrivere l’accordo di integrazione?
Si, la normativa non prevede limiti di età per la sottoscrizione dell’accordo di integrazione.
• Nel corso della mia permanenza in Italia mi è stato rilasciato un attestato di benemerenza per aver sventato una rapina. Può questo attestato avere un valore ai fini dell’accordo di integrazione?
Si, certo. La normativa ricollega al conferimento di onorificenze e di attestati di benemerenza il riconoscimento di crediti. In particolare per le onorificenze della Repubblica Italiana sono previsti 6 punti e per le altre benemerenze pubbliche 2 punti.
• Anche i corsi frequentati nel mio paese di origine possono essere tenuti in conto al fine del riconoscimento dei crediti?
Si. I crediti riconoscibili, in questo caso sono previsti nell’allegato B al punto 15, alle condizioni li esposte.
• Sono entrato in Italia, ad Aosta, lo scorso anno. La mia pratica è stata seguita dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Valle d’Aosta. Ora per motivi di lavoro mi devo trasferire in un'altra città. Per la verifica dell’accordo ed il rinnovo del permesso di soggiorno dove devo recarmi? 

In seguito al cambio di residenza, potrà richiedere il trasferimento della sua pratica allo Sportello Unico per l’Immigrazione di competenza, Anche la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno dovrà essere effettuata presso la Questura di competenza. La verifica dell’accordo di integrazione verrà espletata dal “nuovo” Sportello Unico per l’Immigrazione.

 



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