- • Da quanti anni devo essere residente in Italia per richiedere la cittadinanza italiana?
-
Se sei uno straniero non comunitario devi risiedere legalmente in Italia da almeno 10 anni.
Se sei uno straniero comunitario devi risiedere legalmente in Italia da almeno 4 anni.
Se hai lo status di rifugiato politico oppure di apolide devi risiedere legalmente in Italia da almeno 5 anni dopo il riconoscimento dello status.
Se sei nato nel territorio della Repubblica Italiana oppure se tuo padre o tua madre o uno dei tuoi ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita devi risiedere legalmente in Italia da almeno 3 anni.
Se sei uno straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano devi risiedere legalmente in Italia da almeno 5 anni dopo l’adozione.
Se sei maggiorenne, sei nato all’estero e sei figlio di uno straniero naturalizzato devi risiedere legalmente in Italia da almeno 5 anni dopo la data di naturalizzazione del genitore.
Se hai prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano non è previsto il requisito della residenza minima in Italia.
- • Possiedo già due cittadinanze, posso richiedere anche quella italiana?
-
La normativa italiana consente il possesso di cittadinanze multiple.
- • Se acquisisco la cittadinanza italiana devo rinunciare alla mia cittadinanza di origine?
-
Per quanto riguarda la normativa italiana nulla vieta la doppia cittadinanza, quindi nessuna rinuncia deve essere effettuata. Per quanto riguarda invece il suo Paese di origine valgono le leggi in vigore nel Paese al momento dell’acquisto della cittadinanza italiana (ad esempio, al momento la legge cubana prevede la perdita della cittadinanza cubana contestualmente all’acquisto della cittadinanza di un altro Paese).
- • Posso richiedere la cittadinanza italiana anche per i miei figli?
-
No, i figli se sono maggiorenni devono richiedere essi stessi la cittadinanza se in possesso dei requisiti richiesti; se invece sono minorenni al momento dell’acquisizione della cittadinanza del genitore la acquisteranno se sono regolarmente residenti nello stesso nucleo familiare.
- • Mi manca un periodo di residenza anagrafica, anche se ero presente sul territorio italiano, che cosa devo fare?
-
La residenza anagrafica deve essere continuativa e mantenuta fino alla conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza italiana. Nel caso in cui quindi venga a mancare il requisito della residenza anagrafica, la domanda potrà essere presentata solo quando sarà nuovamente maturato.
- • Mia moglie/marito non ha ancora gli anni di residenza previsti per richiedere la cittadinanza italiana posso richiederla anche per lei avendo io gli anni previsti?
-
No, la richiesta di cittadinanza è personale ed ognuno deve presentare la richiesta per se stesso in presenza dei requisiti richiesti.
- • Svolgo un lavoro stagionale, posso fare la richiesta di cittadinanza italiana anche se non lavoro tutti i mesi dell’anno?
-
Sì, perché il requisito richiesto è un reddito annuale. Naturalmente il reddito deve rientrare nei parametri indicati dal Ministero dell’Interno.
- • Per motivi di lavoro ho avuto la residenza in diversi Comuni ma non ricordo le date, come posso fare?
-
E’ importante compilare con attenzione i campi relativi al periodo di residenza indicando le date di decorrenza e di termine delle singole residenze. Tra un cambio e l’altro non vi devono essere interruzioni. Nel caso di dubbi sulle date, è possibile contattare i Comuni e chiedere come poter conoscere la data di iscrizione e la data di cancellazione anagrafica.
- • Se sono nato in Italia ma mi sono recato al Paese di origine interrompendo così la continuità della residenza in Italia fino ai 18 anni, perdendo quindi la possibilità di richiedere la cittadinanza per nascita. Posso richiedere la cittadinanza senza dover aspettare gli anni di residenza previsti?
- No, avendo perduto il requisito della continuità di residenza fino ai 18 anni, la richiesta deve essere presentata come una normale richiesta art. 9 L. 91/92. In questo caso specifico è comunque sufficiente avere 3 anni di residenza in Italia.
- • E’ vero che per ottenere la cittadinanza italiana è necessario sostenere un esame di italiano?
-
Se non si possiede altro documento attestante la conoscenza della lingua italiana allora sì occorre sostenere un esame di italiano.
- • Per richiedere la cittadinanza è necessario presentare un certificato di idoneità alloggiativa dell’abitazione dove abito?
-
No, nessuna richiesta viene effettuata relativamente all’abitazione dove risiede l’interessato.
- • Ho già prodotto i documenti previsti per la richiesta di cittadinanza dal mio Paese di origine e mi manca qualche mese al compimento dei 10/4 anni di residenza. Posso presentare ugualmente la richiesta dato che i documenti stanno per scadere?
-
No, la domanda può essere presentata solo in presenza dei requisiti richiesti.
- • Ho avuto, in passato, un problema con la giustizia che è stato ora cancellato dal casellario giudiziale. Può questo fatto precludere l’acquisto della cittadinanza?
-
In linea di massima, se l’interessato ha ottenuto la riabilitazione, la richiesta di cittadinanza non dovrebbe subire una valutazione negativa. Qualora, invece, sia maturata l’estinzione del reato per il decorso di un determinato periodo di tempo, tenuto conto che l’acquisizione della cittadinanza non è un diritto, ma una concessione che fa lo Stato, è sempre possibile che in presenza di condanne per reati particolarmente gravi, la concessione della cittadinanza venga rifiutata.
- • Ho sempre lavorato e non ho mai avuto problemi con la giustizia. Perché dopo più di due anni non ho ancora avuto nessuna risposta sulla richiesta di cittadinanza? Ci sono dei problemi che io non conosco?
-
Non necessariamente; i tempi lunghi di attesa dipendono esclusivamente dall’iter burocratico che la pratica di cittadinanza deve seguire.
- • Ho presentato richiesta di cittadinanza qualche mese fa, adesso per motivi di lavoro mi trasferisco all’estero con la mia famiglia. Cosa devo fare riguardo alla richiesta di cittadinanza?
-
Se si trasferisce definitivamente all’estero la cittadinanza non può essere concessa in quanto viene a mancare il requisito della residenza sul territorio italiano.
- • Se ho il permesso di soggiorno scaduto ma ho già richiesto il rinnovo posso comunque presentare la richiesta di cittadinanza?
-
Sì, indicando in fase di compilazione della domanda on line la data di richiesta del rinnovo del titolo di soggiorno e allegando la ricevuta della richiesta.
- • Sul modello di richiesta della cittadinanza si devono indicare le date dei primi ingressi in Italia ma non sono in grado di risalire a tale informazione avendo fatto un passaporto nuovo e non essendo più in possesso del passaporto del vecchio passaporto. Come faccio per indicare le date esatte?
-
E’ importante compilare con attenzione i campi relativi al periodo di residenza indicando le date di decorrenza e di termine delle singole residenze. Tra un cambio e l’altro non vi devono essere interruzioni. Nel caso di dubbi sulle date, è possibile contattare i Comuni e chiedere come poter conoscere la data di iscrizione e la data di cancellazione anagrafica.
- • Chi mi può aiutare a compilare l’autocertificazione di richiesta della cittadinanza se non sono in grado di rispondere a tutte le domande contenute nel modello?
-
Gli uffici dei patronati possono aiutare nella compilazione.
- • Data la difficoltà a reperire il certificato di nascita al mio Paese di origine, posso allegare alla richiesta di cittadinanza una fotocopia?
-
Il certificato di nascita deve essere originale e legalizzato secondo la normativa vigente. Nel caso di domanda presentata da rifugiati politici si può allegare un atto di notorietà sostitutivo del certificato di nascita e del certificato penale. Particolari disposizioni (legate per esempio a situazioni di guerra) esonerano temporaneamente dalla presentazione dei documenti provenienti dal paese di origine.
- • Sono in possesso di un certificato di nascita e di quello penale rilasciati 7 mesi fa. Vanno bene?
-
Il certificato penale ha una validità di sei mesi dal momento del rilascio, mentre invece il certificato di nascita non ha una scadenza e può essere utilizzato anche se il rilascio è antecedente ai sei mesi.
- • Ho prodotto il certificato di nascita e il certificato penale dal mio Paese di origine ma non ho fatto fare la traduzione e la legalizzazione, posso farli legalizzare presso il consolato del mio Paese in Italia?
-
Il certificato di nascita e il certificato penale devono essere legalizzati dall’Autorità diplomatica e consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. La traduzione dei documenti (debitamente legalizzati) può essere effettuata anche in Italia, dall’ Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l’atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che presenteranno la traduzione in Tribunale per l’asseverazione che ne attesti, con le formalità previste, la conformità al testo straniero.
- • Oltre al certificato di nascita e al certificato penale rilasciati dal mio Paese devo allegare altri documenti?
-
La presentazione della domanda di cittadinanza prevede la compilazione on line della richiesta che funge da autocertificazione che verrà verificata in sede istruttoria. E’ necessario produrre anche il certificato penale di eventuali paese terzi presso i quali ha avuto la residenza per un periodo superiore ai sei mesi, debitamente tradotto e legalizzato. Potrebbe anche essere necessario allegare la dichiarazione consolare di esatte generalità nel caso di discordanze nei dati anagrafici.
- • Ho richiesto la cittadinanza italiana per residenza. Quale tipo di accertamenti potranno essere effettuati sul mio conto?
-
Verrà effettuata una verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione effettuate nella domanda di cittadinanza. Verranno effettuate le verifiche della situazione penale presso gli organi competenti. Verranno effettuate le verifiche anagrafiche presso i Comuni indicati nella domanda. Verranno effettuati presso gli organi di polizia controlli sulla regolarità del soggiorno in Italia.
- • Cosa succede se una delle dichiarazioni che ho fatto nella domanda risulta falsa?
-
Ai sensi dell’articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Pertanto, la cittadinanza potrebbe non essere concessa. Inoltre, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad atto falso.
- • E’ possibile sapere a che punto è la mia pratica di cittadinanza? Come devo fare?
-
E’ possibile verificare lo stato della pratica accedendo al portale servizi del Ministero dell’Interno https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm con il proprio SPID o la propria C.I.E., indispensabili anche per la presentazione della domanda. Nella stessa homepage del portale è possibile trovare anche i numeri telefonici e/o gli indirizzi email a cui rivolgersi per informazioni sulle pratiche quando le stesse sono di competenza del Ministero. E’ comunque possibile da parte dell’interessato richiedere notizie telefonando ai numeri dello Sportello Unico per l’Immigrazione allo 0165 274951 oppure 0165 274953 dalle 9 alle 13 oppure scrivere una email all’indirizzo immigrazione.utg@regione.vda.it.
- • Voglio inviare la domanda di Cittadinanza italiana cosa devo fare?
-
Per presentare la domanda si deve accedere al Portale del Ministero con utenza SPID oppure CIE di chi richiede la Cittadinanza se residente in Italia o con le credenziali rilasciate dal Portale se residente all’Estero e seguire il percorso Cittadinanza > La mia domanda di cittadinanza. Può compilare una sola domanda. Troverà le istruzioni di compilazione del modello scelto e potrà consultare la normativa aggiornata nella sezione Consulta normativa. E’ inoltre disponibile il manuale utente e un modulo e-learning.
- • Come posso chiedere il rimborso del contributo versato?
-
E’ possibile presentare la richiesta alla Prefettura o alla Rappresentanza Diplomatico/Consolare competente in base alla residenza in presenza dei requisiti richiesti, compilando la modulistica necessaria e allegando la documentazione richiesta.
- • Mi è arrivata una comunicazione che la domanda è stata rigettata, come mai?
-
La domanda risulta rigettata per le motivazioni che sono state riportate nella comunicazione. La domanda rigettata non può essere riaperta e integrata. Deve quindi inviare una nuova domanda con le eventuali integrazioni o modifiche.
- • Qual è il reddito richiesto per presentare la domanda di cittadinanza?
-
La concessione della cittadinanza presuppone che il richiedente debba dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale. La capacità reddituale è considerata nel triennio antecedente la domanda e deve essere stabile fino al momento del giuramento. A tal fine sulla base delle disposizioni normative vigenti i limiti di reddito sono così quantificati: € 8.263,31 nel caso di nucleo familiare composto solo dal richiedente incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge a carico ed in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni familiare a carico. Possono essere considerati i redditi dei familiari presenti nello stato di famiglia del richiedente limitatamente a quelli previsti dall’art. 433 del Codice Civile.
- • Vorrei presentare la domanda di cittadinanza ma non ho sufficiente reddito negli ultimi tre anni. Ho un convivente con cui abbiamo avuto un figlio, posso utilizzare il suo reddito?
-
E’ possibile utilizzare il reddito del compagno solamente se oltre alla convivenza di fatto siete legati anche da un contratto scritto di convivenza sottoscritto presso un avvocato o un notaio e successivamente registrato presso il Comune di residenza.
-
-