Violazioni amministrative in materia di assegni

DOMANDE FREQUENTI

• Chi comunica all'autorità prefettizia l'emissione di un assegno in mancanza di provvista al fine della contestazione degli estremi della violazione all'interessato?
Il pubblico ufficiale che ha levato protesto, se non è stato effettuato il pagamento dell'assegno nei termini previsti dalla legge, in caso di mancanza di provvista, trasmette il rapporto di accertamento della violazione all'autorità prefettizia territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il trattario, decorso inutilmente il termine previsto per il pagamento tardivo, informa direttamente l'autorità prefettizia territorialmente competente.
•  L'autorità prefettizia, ricevuta la segnalazione relativa all'emissione di un assegno in mancanza di provvista, per il quale sono decorsi infruttuosamente i termini per il pagamento tardivo, oppure in difetto di autorizzazione, come procede?
L'autorità prefettizia, nel termine di 90 giorni dal ricevimento della segnalazione, provvede a notificare all'interessato gli estremi della violazione ai sensi dell'art. 14 della L. 24/11/1981, n. 689.
•  Qual è il luogo di pagamento dell'assegno, al fine di determinare la competenza dell'autorità prefettizia?
Il luogo di pagamento di un assegno bancario o postale è il luogo dove si trova la filiale o l'agenzia dell'istituto di credito presso la quale è stato acceso il conto corrente sul quale è tratto l'assegno.
• Avverso un verbale di contestazione relativo all'emissione di un assegno in difetto di provvista o in assenza di autorizzazione a quale autoritàè ammesso presentare scritti difensivi?
Avverso un verbale di contestazione relativo all'emissione di un assegno in difetto di provvista o in assenza di autorizzazione è ammessa la presentazione di scritti difensivi e documenti alla Prefettura competente territorialmente. Per gli assegni il cui luogo di pagamento è sito in Valle d'Aosta, gli scritti difensivi e i documenti devo essere presentati al Presidente della Regione, nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie, presso la struttura organizzativa Sanzioni amministrative (via Ollietti 3 - Aosta), con le seguenti modalità: a mani, a mezzo raccomandata A/R, a mezzo fax oppure a mezzo pec.
• Quale sanzione amministrativa pecuniaria è prevista in caso di emissione di un assegno in difetto di provvista?
Ai sensi dell'art. 2 della L. 15/12/1990, n. 386, chi emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 ad Euro 3.098,00. Se l'importo dell'assegno è superiore a Euro 10.329,13 o in caso di reiterazione della violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.032,00 ad Euro 6.197,00.
• In caso di emissione di un assegno in difetto di provvista è prevista anche una sanzione amministrativa accessoria alla sanzione pecuniaria?
Se l'importo dell'assegno ovvero di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria è superiore a Euro 2.582,28, oltre alla sanzione pecuniaria, si applica la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni bancari e postali che non può avere una durata inferiore a due anni, né superiore a cinque anni.
•  In caso di emissione di una pluralità di assegni in difetto di provvista, che singolarmente non superano Euro 2.582,28, ma che complessivamente superano tale importo, oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista la sanzione accessoria del divieto di emissione assegni da due a cinque anni?
Qualora l'importo di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria sia superiore ad Euro 2.582,28, la violazione relativa all'emissione di assegni in difetto di autorizzazione comporta anche la sanzione accessoria del divieto di emissione di assegni per un periodo da due a cinque anni.
• In caso di emissione di un assegno in difetto di provvista dell'importo superiore ad Euro 51.645,60, oltre alla sanzione amministrativa accessoria del divieto di emettere assegni, sono previste altre sanzioni?
Ai sensi dell'art. 5 della L. 15/12/1990, n. 386, se l'importo dell'assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria è superiore ad Euro 51.645,60, ovvero risulta che il traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso due o più violazioni relative all'emissione di assegni bancari o postali in difetto di provvista o in assenza di autorizzazione per un importo superiore complessivamente ad Euro 10.329,13, accertate con provvedimento esecutivo, l'emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista comporta anche l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie: a) interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale; b) interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; c) incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
• In caso di emissione di un assegno in assenza di provvista dell'importo superiore ad Euro 51.645,60, le sanzioni accessorie previste, oltre al divieto di emissione di assegni, che durata hanno?
Le sanzioni amministrative accessorie, diverse dal divieto di emissione, previste dall'art. 5 della L. 15/12/1990, n. 386 hanno una durata non inferiore a due mesi, né superiore a due anni.
• Che cosa comportano le sanzioni amministrative accessorie, diverse dal divieto di emissione di assegni, previste dall'art. 5 della L. 15/12/1990, n. 386?
L'interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale priva, temporaneamente, il soggetto della capacità di esercitare una professione, industria o un commercio, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità. L'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese importa l'incapacità del soggetto di esercitare l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. L'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione comporta il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
•  Quale sanzione amministrativa pecuniaria è prevista per l'emissione di un assegno in assenza di autorizzazione del trattario?
Ai sensi dell'art. 1 della L. 15/12/1990, n. 386, chi emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.032,00 ad Euro 6.197,00. Se l'importo dell'assegno è superiore a Euro 10.329,13 o in caso di reiterazione della violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.065,00 ad Euro 12.394,00.
• Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di emissione di un assegno in assenza di autorizzazione del trattario, sono previste delle sanzioni accessorie?
L'emissione di un assegno in assenza di autorizzazione del trattario, oltre alla sanzione pecuniaria, comporta l'applicazione della sanzione accessoria del divieto di emettere assegni bancari e postali da due anni a cinque anni. Ai sensi dell'art. 5 della L. 15/12/1990, n. 386, se l'importo dell'assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria è superiore ad Euro 51.645,60, ovvero risulta che il traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso due o più violazioni relative all'emissione di assegni bancari o postali in difetto di provvista o in assenza di autorizzazione per un importo superiore complessivamente ad Euro 10.329,13 , accertate con provvedimento esecutivo, l'emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista comporta anche l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie: a) interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale; b) interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; c) incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
• Affinché non sia applicata la sanzione amministrativa, in caso di pagamento effettuato dopo la scadenza del termine di presentazione dell'assegno emesso in difetto di provvista, quale prova deve essere fornita?
La prova dell'avvenuto pagamento, effettuato entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, deve essere fornita, nello stesso termine, mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.
• Affinché non sia applicata la sanzione amministrativa, in caso di pagamento effettuato dopo la scadenza del termine di presentazione dell'assegno emesso in difetto di provvista, oltre all'importo dell'assegno devono essere pagati anche degli oneri accessori?
Ai sensi dell'art. 8 della l. 15/12/1990, n. 386, oltre all'importo dell'assegno, affinché non venga applicata la sanzione amministrativa, devono essere pagati, nei termini di legge, anche gli interessi, la penale e le eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.
•  In caso di emissione di un assegno in difetto di provvista, il pagamento tardivo dell'importo dovuto, oltre agli oneri accessori, entro quale termine deve essere effettuato?
Il pagamento dell'importo dell'assegno e degli oneri accessori (interessi, penali ed eventuali spese di protesto o per la constatazione equivalente), al fine della non applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 2 della L. 15/12/1990, n. 386, deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo.
• Al fine della non applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 2 della L. 15/12/1990, n. 386, il pagamento dell'importo dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente deve avvenire nel termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo: qual è il termine di presentazione del titolo?
Ai sensi dell'art. 32 del R.D. 1736/1933, l'assegno deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni se è pagabile nello stesso Comune in cui fu emesso e di quindici giorni se pagabile in altro Comune della Repubblica. I termini suddetti decorrono dal giorno indicato nell'assegno come data di emissione.
•  In caso di mancato pagamento di un assegno per difetto di provvista, il trattario deve comunicare tale circostanza all'interessato?
Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto il termine previsto (sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo) senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni.
•  Cosa comporta l'iscrizione presso l'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari (archivio C.A.I.)?
L'iscrizione presso l'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolare determina, oltre alla revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, per la durata di mesi sei, anche il divieto, per lo stesso periodo, per gli istituti di credito di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione, anche se emessi nei limiti della provvista.
•  Al fine della non applicazione della sanzione amministrativa relativa all'emissione di un assegno in assenza di autorizzazione è necessario presentare la prova dell'avvenuto pagamento dell'importo dell'assegno e degli oneri accessori nei termini di legge?
L'avvenuto pagamento dell'importo dell'assegno e degli oneri accessori non rileva al fine della non applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie a seguito dell'emissione di un assegno in assenza di autorizzazione del trattario, diversamente da quanto avviene in relazione all'emissione di un assegno in assenza di provvista. La sanzione verrà irrogata anche nel caso in cui sia stato effettuato il pagamento degli importi dovuti.
•  Ho consegnato un assegno in garanzia del pagamento di una fornitura, in seguito ho provveduto al pagamento con altre modalità con l'accordo che l'assegno sarebbe stato annullato. Il beneficiario ha invece posto all'incasso l'assegno inserendo la data, ma il conto corrente, nel frattempo, era stato estinto. Nella fattispecie, può non essere applicata la sanzione amministrativa?
L'assegno deve essere compilato in ogni sua parte e costituisce un titolo di credito a spendita immediata. Chi emette un assegno privo di data e lo consegna si assume, dunque, il rischio che venga riempito e posto all'incasso quando non sussistono i fondi o, come nella fattispecie, il conto è stato estinto e, conseguentemente, si assume il rischio delle sanzioni che saranno irrogate.
• Qual è il termine previsto per la conclusione del procedimento amministrativo per l'irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti all'emissione di un assegno in difetto di provvista o in assenza di autorizzazione?
Ai sensi dell'art. 28 della L. 24/11/1981, n. 689, il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
•  E' ammesso il pagamento rateale della sanzione irrogata con ordinanza- ingiunzione riguardante le violazioni relative all’emissione di un assegno in difetto di provvista o in assenza di autorizzazione?
L'art. 26 della L. 24/11/1981, n. 689 prevede che l'autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria possa disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, il pagamento rateale della sanzione. A tal fine dovrà essere presentata un'istanza corredata da idonea documentazione attestante le condizioni disagiate.
•  Qualora l'autorità prefettizia accolga lo scritto difensivo presentato avverso un verbale di contestazione di violazione amministrativa conseguente all'emissione di un assegno in difetto di provvista o in assenza di autorizzazione, l'esito verrà comunicato al ricorrente?
Qualora l'autorità prefettizia accolga lo scritto difensivo presentato, emetterà motivata ordinanza di archiviazione del verbale e la notificherà al ricorrente.
•  Chi trasgredisce al divieto di emissione di assegni bancari e postali applicato con ordinanza-ingiunzione è punito dalla legge?
Chi trasgredisce al divieto di emissione di assegni bancari e postali applicato con ordinanza-ingiunzione, ferma restando l'applicabilità delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 1 e 2 della L. 15/12/1990, n. 386, è punito, ai sensi dell'art. 7 della stessa legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
•  Avverso una cartella di pagamento relativa ad una violazione amministrativa riguardante l'emissione di assegni in difetto di provvista o in assenza di autorizzazione, a quale autoritàè possibile proporre opposizione in caso di mancata notifica degli atti presupposti?
Avverso una cartella pagamento relativa ad una violazione amministrativa riguardante l'emissione di assegni in difetto di provvista o in assenza di autorizzazione, qualora non siano stati regolarmente notificati gli atti presupposti, è ammesso il ricorso al Giudice di Pace territorialmente competente.
• Avverso una cartella di pagamento a quale Autorità giudiziaria è possibile presentare opposizione, nel caso in cui siano già stati presentati scritti difensivi avverso il verbale di contestazione ed opposizione al Giudice di pace avverso l'ordinanza-ingiunzione?
Avverso una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative conseguenti all'emissione di assegni in difetto di provvista o in assenza di autorizzazione, qualora siano stati regolarmente notificati gli atti presupposti, si potrà presentare opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi all'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.
• E' ammesso il pagamento rateale di una cartella esattoriale relativa alla sanzione derivante dall'emissione di assegni in difetto di provvista o in assenza di autorizzazione?
La richiesta relativa al pagamento rateale dell'importo indicato nella cartella esattoriale relativo alla sanzione derivante dall'emissione di assegni in difetto di provvista o in assenza di autorizzazione deve essere inoltrata all'Agente della Riscossione, competente territorialmente, che ha notificato la cartella esattoriale.
 



Torna su