Ingresso in Italia per motivi di lavoro

DOMANDE FREQUENTI NULLA OSTA ALL’INGRESSO IN ITALIA PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO

• Le procedure di ingresso per motivi di lavoro previste dal Testo Unico in materia di immigrazione riguardano soltanto i cittadini stranieri extracomunitari o anche quelli comunitari?
Riguardano soltanto i cittadini extracomunitari. Per i cittadini comunitari sono previste le stesse modalità di assunzione previste per i cittadini italiani e non è prevista alcuna autorizzazione all’ingresso in Italia.
• Sono un datore di lavoro e avrei intenzione di assumere un lavoratore straniero residente all’estero, ma so che al momento non è stato emanato dal Governo un decreto flussi. E’ possibile trovare una strada alternativa per assumerlo?
No. in mancanza del decreto flussi non sono possibili ingressi in Italia per motivi di lavoro subordinato. Tuttavia, se il lavoratore rientra in una delle categorie di lavoratori (altamente specializzati) previste dall’articolo 27 del Testo Unico in materia di immigrazione (Ingresso per lavoro in casi particolari) è possibile assumere il lavoratore stesso al di fuori delle quote di ingresso previste nei decreti flussi e alle condizioni previste nello stesso articolo 27, presentando apposita istanza allo Sportello Unico per l’Immigrazione sempre in modalità telematica.

• Quale procedura seguire per presentare la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato con decreto flussi?

La procedura per entrare in Italia con decreto flussi è prevista nello stesso e può variare da un decreto all’altro. Le domande, sono presentate e gestite telematicamente. Si dovrà accedere al Portale Servizi del Ministero dell’Interno (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm) ed inviare la richiesta allegando i documenti. Il datore di lavoro può accedere alla procedura autonomamente oppure avvalendosi del supporto dei numerosi enti o patronati abilitati a svolgere tutta la pratica. I decreti flussi, generalmente, stabiliscono una data e un orario specifico a partire dal quale le domande possono essere inviate (cosidetto “Click day”). Le richieste vengono valutate in ordine cronologico e se si rientra nelle quote, verrà emesso il nullaosta all’ingresso. Si ricorda che per accedere ai servizi del Ministero è necessario lo SPID o CIE (Cartà di Identità Elettronica).


• Sono un datore di lavoro e avrei intenzione di assumere un lavoratore straniero residente all’estero, cittadino di un Paese che non rientra tra quelli previsti dal decreto flussi emanato dal Governo. E’ comunque possibile presentare l’istanza?
No, la domanda può essere presentata soltanto per i cittadini appartenenti ai Paesi esplicitamente individuati nel Decreto Flussi. L’assunzione in tal caso potrebbe essere possibile soltanto qualora il decreto flussi preveda delle quote di ingresso libere, senza indicazione del Paese di provenienza.
• Sono un datore di lavoro e sarei interessato ad assumere un lavoratore straniero già regolarmente soggiornante in Italia. Devo comunque effettuare la procedura di nulla osta al lavoro presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione?
No, in questo caso può assumere direttamente il lavoratore previa verifica della scadenza del permesso di soggiorno.
• Sono un datore di lavoro e avrei intenzione di assumere un lavoratore extracomunitario residente all’estero. Risiedo a Torino, ma la sede della mia azienda presso la quale presterà servizio il lavoratore si trova ad Aosta. A quale Sportello Unico devo presentare la domanda, a quello di Torino o a quello di Aosta?
Il Testo Unico in materia di immigrazione prevede che la domanda debba essere presentata presso lo Sportello della provincia di residenza del datore di lavoro oppure presso quello della provincia ove ha sede legale l’impresa, oppure, ancora, presso quello della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa. Nel caso da Lei prospettato, pertanto, può presentare la domanda indifferentemente allo Sportello di Aosta o a quello di Torino.
• Sono un lavoratore straniero entrato in Italia attraverso un nulla osta all’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato. Ora ho perso il mio lavoro. Questo significa che perdo il permesso di soggiorno?
No. L’articolo 22, comma 11, del Testo Unico in materia di immigrazione prevede che la perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni, non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario e ai suoi familiari regolarmente soggiornanti. Potrà iscriversi nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e rinnovare il permesso di soggiorno con la moticazione "attesa occupazione". 
• Si può lavorare con la ricevuta del primo rilascio del permesso di soggiorno?
Sì. L'articolo 5 comma 9 bis del T.U. Immigrazione prevede che possa lavorare chi ha richiesto il permesso di soggiorno e sia in attesa del rilascio. 

• Sono un datore di lavoro, vorrei assumere un cittadino straniero extracomunitario residente all’estero. In passato ho avuto problemi con la giustizia. Posso comunque ottenere il nulla osta?

Il questore dispone il rifiuto del nulla-osta se sussistono motivi ostativi nei confronti del datore di lavoro, del legale rappresentante o dei componenti l'organo di amministrazione della società, che risultino denunciati per uno dei reati previsti dal Testo Unico o dagli articoli 380 e 381 del Codice Procedura Penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.

Quali sono i motivi ostativi per i quali il nulla osta può essere negato al lavoratore?

L'art.4 T.U.I prevede che non possa essere ammesso in Italia lo straniero che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Non può altresì essere ammesso in Italia lo straniero che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati riguardanti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati relativi alla tutela del diritto di autore e alla contraffazione.

• Il lavoratore straniero extracomunitario che intendo assumere è stato espulso dall’Italia un paio di anni fa in quanto clandestino. E’ possibile comunque assumerlo?

Il decreto di espulsione prevede il divieto di reingresso in Italia per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni. Il nulla osta al lavoro potrà essere rilasciato solo se il cittadino straniero abbia ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso. Non sono ammessi in Italia gli stranieri segnalati per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

• Vorrei assumere un lavoratore straniero extracomunitario di cui ho conoscenza, ma ho effettuato la verifica presso il centro per l’impiego sull’indisponibilità di un lavoratore già regolarmente soggiornante in Italia. Un lavoratore già soggiornante sarebbe disponibile. Posso comunque procedere alla richiesta di nulla osta per il lavoratore residente all’estero o devo per forza assumere quello segnalato dal centro per l’impiego?

Alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato dovrà allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiarerà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di voler assumere il cittadino non comunitario indicando anche le motivazioni (assenza di riscontro del Centro per l’Impiego, non idoneità del lavoratore proposto, mancata presentazione al colloquio del lavoratore proposto dal Centro per l’Impiego).

• Che cos’è il contratto di soggiorno?

Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato è un normale contratto di lavoro che deve essere sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) entro 8 giorni dall'ingresso dello straniero in Italia e consente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. All’atto della sottoscrizione il datore di lavoro si impegna a garantire una idonea sistemazione alloggiativa al lavoratore e a farsi carico delle spese di ritorno in patria del lavoratore straniero.

• Sono obbligato alla sottoscrizione delle clausole aggiuntive del contratto di soggiorno relative alla garanzia dell’alloggio e alle spese di ritorno in patria?
Si, senza la sottoscrizione di tali clausole non è possibile rilasciare il nulla osta al lavoro.
• Ho intenzione di presentare la domanda di nulla osta al lavoro subordinato per un lavoratore extracomunitario residente all’estero. In quale ufficio mi devo recare?

La domanda deve essere presentata per via telematica utilizzando l'apposita procedura informatizzata disponibile sul sito del Ministero dell'Interno (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm).

• Ho presentato domanda di nulla osta al lavoro per un lavoratore extracomunitario residente all’estero. Oggi mi è pervenuta comunicazione tramite il sistema ministeriale del rilascio del nulla osta. Devo provvedere a comunicarlo al lavoratore o lo stesso verrà automaticamente convocato dall’Autorità consolare per il rilascio del visto?

Sì, dovrà inoltrare copia della comunicazione al cittadino straniero, il quale dovrà recarsi, entro 180 giorni dalla data di rilascio del nulla osta, presso la Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana di competenza per richiedere il visto di ingresso.

• Il lavoratore per il quale ho presentato la domanda è entrato oggi in Italia e nei prossimi 8 giorni ci recheremo presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per le procedure di ingresso. Purtroppo la sistemazione alloggiativa del lavoratore che avevo indicato nell’istanza non è più disponibile. Devo trovargli un’altra sistemazione?

Si, dovrà comunicare tempestivamente allo Sportello Unico per l’Immigrazione la nuova sistemazione alloggiativa presentando un certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dall’Ufficio Tecnico del Comune di competenza.

• Il lavoratore per il quale ho presentato la domanda e per il quale è stato rilasciato il nulla osta ha rinunciato all’ingresso in Italia e al posto di lavoro. Posso procedere ad assumere un altro lavoratore extracomunitario residente all’estero?
No, in questo caso la quota che si è liberata verrà messa a disposizione del datore di lavoro che risulta primo escluso nella graduatorie delle domande presentate.
• Ho provveduto ad assumere il lavoratore per il quale avevo presentato la domanda. Mi sono accorto che la sua prestazione lavorativa non è conforme alle mie aspettative. Posso licenziarlo o devo comunque continuare a tenerlo in servizio per un determinato periodo di tempo? E se lo licenzio, lui rischia di perdere il permesso di soggiorno e deve rientrare nel suo Paese?
No, lei non è obbligato a mantenere il lavoratore alle sue dipendenze. Tuttavia, con la presentazione della domanda Lei si è impegnato a comunicare ogni variazione del rapporto di lavoro, pertanto dovrà provvedere a effettuare la dovuta comunicazione del licenziamento al centro per l’impiego competente. Con il licenziamento, il lavoratore non perde il permesso di soggiorno e per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno può iscriversi nelle liste di collocamento.

• Sono un lavoratore straniero entrato in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale. Devo sottoscrivere un accordo di integrazione e fare il test di italiano e formazione civica?

I cittadini stranieri che hanno un visto di ingresso e quindi richiedono un permesso di soggiorno della durata inferiore ad un anno non devono sottoscrivere l’Accordo di integrazione. Solo i cittadini stranieri di età superiore ai 16 anni che fanno ingresso per la prima volta in Italia e per un soggiorno della durata superiore ai 12 mesi sottoscrivono l’accordo presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione o la Questura di competenza.


 



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