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DOMANDE FREQUENTI
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A chi va notificato l’atto di appello contro una sentenza favorevole alla Pubblica amministrazione?
Normalmente, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., l’atto dovrebbe essere notificato presso la sede della persona giuridica che poi di seguito nominerà, se del caso, un difensore per la costituzione in giudizio. Tuttavia, la sussistenza di un patrocinio obbligatorio comporta, invece, la preesistenza del difensore e consente la prescrizione secondo cui la notificazione deve essere effettuata direttamente presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Le Avvocature Distrettuali dello Stato, ciascuna nel proprio distretto di competenza, provvedono alla rappresentanza e difesa delle Amministrazioni pubbliche nei giudizi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale che ha sede nel capoluogo di regione o di provincia in cui ha sede la singola Avvocatura Distrettuale. L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino ha competenza anche per i giudizi che si svolgono dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta.
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Cosa succede se presento ricorso al prefetto e anche davanti al Giudice di Pace?
L’art. 204-bis del Codice della Strada prevede che il ricorso amministrativo è alternativo al ricorso al Giudice di Pace avverso il verbale di accertamento di infrazione stradale fermo restando che, contro la successiva ordinanza prefettizia emessa all'esito del procedimento regolato dall'art. 204 del Codice della Strada, il sanzionato può sempre proporre l'opposizione dinanzi al Giudice di pace ai sensi dell'art. 205 del Codice della Strada (attualmente regolata dall'art. 6 D.Lgs. n. 150/2011), e sollevare questioni già proposte in sede amministrativa, eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte. Come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011, in caso di ricorso presentato in via amministrativa ai sensi dell’art. 203 del Codice della Strada, il ricorso viene dichiarato inammissibile dal Giudice adito.
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Posso presentare ricorso contro un verbale di contestazione ad una violazione del Codice della Strada e pagare lo stesso per evitare di dover pagare un importo più alto?
Il tenore letterale dell'art. 204 bis del Codice della Strada non ammette altra lettura se non quella per cui, una volta effettuato il pagamento in misura ridotta, rimane preclusa la possibilità d'impugnare l'accertamento dell'infrazione. La ratio di tale disposizione è evidente e analoga a quella dell'istituto dell'oblazione - beneficio che, come evidenziato dalla Corte costituzionale (sentenza 25.7.1994 n. 350), è offerto al contravventore in funzione deflattiva dei procedimenti contenziosi, alla pari di analoghi istituti presenti in altre discipline processuali - con la quale s'intende estinguere la specifica controversia con il versamento d'una somma di danaro, precludendo, peraltro, ad entrambe le parti qualsivoglia possibilità di successiva contestazione in ordine ai presupposti e alle condizioni d'applicazione della sanzioni (Cass. civ., sez. II, 19.3.2007 n. 6382; sez. II, 11.3.2008 n. 6460).
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Mi è stata notificato un verbale oltre i 90 giorni previsti dall’art. 201 del Codice della Strada. Ci sono gli estremi per la presentazione di un ricorso?
La Corte Costituzionale, con sentenza del 23 gennaio 2004 n. 28 ha stabilito che il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario. Pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque consegne dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti. Quindi i termini per il destinatario iniziano a decorrere dal formale ricevimento dell’atto, mentre non potrà dolersi se l’atto sia stato ricevuto oltre i termini fissati dalla legge, quando però il notificante lo abbia affidato in tempo al notificatore. Da ciò discende la conseguenza che il destinatario dell’atto non potrà liberarsi dall’obbligo di pagare, secondo quanto prescritto dal comma 5 dell’art. 201 del Codice della Strada, nel caso in cui l’atto sia stato consegnato all’ufficiale postale entro il termine di novanta giorni, ma potrà solo beneficiare della decorrenza di tutti i termini a sua difesa, dal momento in cui la notificazione si perfezionerà nei suoi confronti mediante consegna del plico. Al riguardo, la Legge 28 dicembre 2005 n. 263 ha modificato l’art. 149 del Codice di Procedura Civile il quale, con l’aggiunta del comma 3, prevede che la notifica si perfeziona per il soggetto notificante al momento della consegna all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha legale conoscenza dell’atto.
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Devo proporre opposizione contro un verbale di accertamento, chi è il soggetto legittimato passivamente?
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 150/2011, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS, la legittimazione passiva spetta al prefetto. Diversamente, spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, di tali enti. Il giudice, con apposito decreto, ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione, incaricando la cancelleria della notifica del decreto unitamente al ricorso presentato ai soggetti legittimati passivamente.
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Ho presentato ricorso contro un verbale o un’ordinanza prefettizia e il Giudice di Pace lo ha accolto, condannando alle spese l’amministrazione. Come posso richiedere il pagamento delle spese di giudizio?
Se il Giudice di pace accoglie l’opposizione proposta condannando alle spese la parte soccombente, il ricorrente dovrà trasmettere la sentenza di accoglimento del ricorso e la relativa nota spese alla pec della S.O. Sanzioni amministrative (
sanzioni_amministrative@pec.regione.vda.it
), in qualità di parte resistente e soccombente, che procederà ad indicare le modalità di liquidazione delle stesse al richiedente.
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Come mai mi è stato notificato un verbale nel quale non è previsto il pagamento in misura ridotta?
L’art. 202, comma 3, C.d.S., stabilisce che non è consentito il pagamento in misura ridotta quando il trasgressore non abbia ottemperato all’invito a fermarsi, si sia rifiutato di esibire la patente di guida, il documento di circolazione o qualsiasi altro documento che deve avere con se. Il successivo comma 3 bis, C.d.S., stabilisce, inoltre, che per le violazioni di cui agli articoli: 86, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6 e 218, comma 6, non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria. La Corte di Cassazione ha affermato il principio, ormai consolidato, secondo cui qualora non sia ammessa la facoltà di pagamento in misura ridotta della sanzione, non potendo diventare il verbale titolo esecutivo ai sensi dell’art. 203, comma 3, C.d.S., lo stesso non può essere impugnato innanzi all’Autorità giudiziaria, dovendosi in tal caso applicare la disciplina generale di cui agli artt. 18 e 22 della Legge n. 689 del 1981 ed essendo, pertanto, possibile ricorrere unicamente avverso la successiva ordinanza-ingiunzione (sul punto, si veda Cass. Civ., Sez. II, 21 Maggio 2019, n. 13676 e, nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. VI, 21 Maggio 2014, n.11288).
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Ho ricevuto un verbale di contestazione per una materia diversa dal Codice della Strada, posso presentare ricorso presso il Giudice di Pace?
Non può essere eluso il principio di portata generale secondo cui avverso il verbale di contestazione, ai sensi dell’art. 18 della L. 24/11/1981, n. 689, è ammesso ricorso all’Autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto e non all’Autorità giudiziaria, la quale può essere adita, ex art. 22 L. 24/11/1981, n. 689, a seguito dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione che costituisce titolo esecutivo (Cass. Civ. 12/10/2004, n. 20167; Cass. Civ. 18/07/2003, n. 11236; Cass. Civ. Sez. III, 19/05/2000, n. 6485); trattasi, in altri termini, del principio per cui soltanto in materia di violazioni del Codice della Strada, ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., tenuto conto dell’idoneità del verbale di accertamento a divenire titolo esecutivo a norma dell’art. 203 comma 3 C.d.S., è ammesso ricorso direttamente all’Autorità giudiziaria.
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Qual è il termine entro il quale posso proporre opposizione avverso un verbale di contestazione?
Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.Lgs. 150/2011, il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
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Qual è il termine entro il quale posso proporre opposizione avverso un ordinanza-ingiunzione prefettizia?
Ai sensi dell’art. 6, comma 6, del D.Lgs. 150/2011, il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
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