Patenti

DOMANDE FREQUENTI

•  Mi è stata ritirata la patente rilasciata da uno Stato estero per una violazione a norme del codice della strada. Qual è la procedura prevista?
Nell'ipotesi in cui un conducente, titolare di una patente di guida rilasciata da uno stato estero commetta una violazione che comporti l'applicazione della sospensione della patente, il Presidente della Regione, nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie, emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa. Ferma restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla guida, qualora anche prima della scadenza del predetto termine, il titolare della patente dichiari di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente stessa. Nell'ipotesi in cui il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero commetta una violazione dalla quale derivi la revoca della patente, è disposta l'inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni o di tre anni quando è prevista la revoca per violazione degli artt. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool), 186 bis (guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a 21 anni, per neopatentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose) e 187 C.d.S. (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti).
• È possibile sostenere la visita di revisione presso una Commissione medica locale differente da quella di residenza dell'interessato?
Per giustificati motivi, l'interessato che ne abbia fatto formale richiesta, può essere autorizzato a sostenere la visita di revisione presso un'altra commissione medica locale.
•  In seguito al ritiro o alla sospensione della mia patente, la Commissione medica locale ne ha ridotto la validità. Come posso rientrarne in possesso?
Nell’ipotesi in cui la Commissione Medica di Aosta abbia ridotto il periodo di validità della patente di guida, giacente presso la Struttura, la stessa sarà trasmessa alla Motorizzazione competente per l'emissione di un nuovo documento di guida. Pertanto l'interessato dovrà rivolgersi direttamente agli uffici della Motorizzazione previo appuntamento.
•  Come posso rientrare in possesso della mia patente, giacente presso i vostri uffici?
Per rientrare in possesso del documento di guida, l'interessato può recarsi direttamente presso gli uffici della Struttura, ovvero può chiedere, utilizzando apposito modello, previo pagamento delle spese di spedizione, che lo stesso sia trasmesso, per la restituzione, presso un organo di polizia territorialmente competente, che provvederà alla consegna del documento una volta terminato il periodo di sospensione.
•  Qual è la procedura nel caso di sospensione della patente a seguito di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. a) C.d.S. (tasso alcoolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l)?
Ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. a) C.d.S., guida sotto l'influenza dell’alcool, costituente violazione amministrativa, la patente di guida è sospesa dal Presidente della Regione, nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie da tre a sei mesi ed è disposta la revisione presso la Commissione medica locale.
• Qual è la procedura nel caso di sospensione della patente a seguito di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b) C.d.S. (tasso alcoolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,50 g/l)?
Ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett.. b) C.d.S., guida sotto l'influenza dell'alcool la patente di guida, in via cautelare, è sospesa dal Presidente della Regione, nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie da sei mesi a un anno ed è altresì disposta la revisione dei requisiti psico-fisici presso la Commissione medica locale.
•  Qual è la procedura nel caso di sospensione della patente a seguito di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S. (tasso alcoolemico superiore a 1,50 g/l)?
Ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S., guida sotto l’influenza dell’alcool, la patente di guida, in via cautelare, è sospesa dal Presidente della Regione, nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie da uno a due anni ed è altresì disposta la revisione dei requisiti psico-fisici presso la Commissione medica locale.
•  Qual è la procedura nel caso di sospensione della patente a seguito di violazione dell'art. 186 comma 7 C.d.S., rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza alcoolica?
Ai sensi dell'art. 186 comma 7 C.d.S., rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza alcoolica, la patente di guida è sospesa in via provvisoria e cautelare dal Presidente della Regione, nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie da sei a dodici mesi. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione, è ordinato che il conducente si sottoponga a visita medica presso la commissione medica locale.
•  Qual è la procedura di sospensione della patente in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a 21 anni, per neopatentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose) e 187 C.d.S. (guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti)?
In caso di guida sotto l'influenza dell'alcool, la patente di guida è sospesa in via provvisoria e cautelare dal Presidente della Regione, nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie. Se oltre all’influenza dell’alcool la guida viene effettuata anche in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.), la patente viene sospesa per un ulteriore periodo compreso tra uno e due anni. Nelle ipotesi previste dall'art. 186 bis C.d.S., le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione, è ordinato che il conducente si sottoponga a visita medica presso la commissione medica locale.
•  L'autorità giudiziaria ha comminato un differente periodo di sospensione della patente di guida rispetto a quello determinato in via cautelare dal Presidente della Regione, nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie. Qual è la procedura successiva?
Ai sensi dell'art. 224 C.d.S., il Presidente della Regione, nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie adotta il provvedimento di sospensione della patente per il periodo disposto dall'autorità giudiziaria, tenendo conto del periodo di sospensione già patito in conseguenza del proprio provvedimento cautelare.
•  Qual è la procedura prevista in relazione ai lavori di pubblica utilità?
Ai sensi dell'art. 186, comma 9, C.d.S., nel caso di accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, purché il conducente in stato di ebbrezza non abbia provocato un incidente stradale, l'autorità giudiziaria può sostituire la pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.lgs. 28/8/2000, n. 274, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività. In caso di positivo svolgimento di detti lavori, il giudice dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta. Per ulteriori dettagli, l'interessato è invitato a rivolgersi all'autorità giudiziaria.
•  Quali adempimenti occorre compiere per rientrare in possesso della patente di guida, stante il provvedimento di revisione per azzeramento del punteggio della stessa e della revisione dei requisiti psico-fisici prescritti?
Dopo aver acquisito il certificato della revisione medica rilasciato dalla Commissione medica locale, la patente sarà trasmessa agli uffici della Motorizzazione, ai quali l'interessato dovrà rivolgersi al fine di ottenere le informazioni utili per sostenere l'esame per l'accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici per la guida di veicoli a motore.
•  Come posso rientrare in possesso della patente di guida ritirata per la violazione dell'art. 126, comma 11 C.d.S., in quanto scaduta di validità?
Ai fini della restituzione della patente, l'interessato deve esibire il certificato medico attestante l'idoneità alla guida. In alternativa lo stesso può richiedere che il documento sia trasmesso alla Prefettura del suo luogo di residenza per i medesimi adempimenti.
•  Come si procede in conseguenza della sospensione del provvedimento concessa dal Giudice di Pace, in relazione al ritiro della patente di guida, nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa?
Al fine di dare esecuzione a quanto disposto dal Giudice di Pace, il Presidente della Regione, nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie, provvede immediatamente all'emissione di un'ordinanza di restituzione della patente di guida.
•  A fronte di un sinistro stradale in cui sono rimasto coinvolto, mi è stata ritirata in via cautelare la patente di guida in attesa dell’esito degli accertamenti tossicologici espletati su richiesta dell’Organo accertatore. È un ritiro legittimo? Per quanto tempo verrà trattenuta la mia patente e dove si trova?
Sì, il ritiro cautelare della patente di guida in attesa dell’esito degli accertamenti tossicologici è legittimo e può avvenire per un periodo non superiore a 10 giorni. In particolare, l’art. 187 comma 5-bis C.d.S. stabilisce che, laddove l’esito degli accertamenti di esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nei liquidi biologici non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 della medesima disposizione (vale a dire gli accertamenti qualitativi non invasivi o prove, cui il conducente venga sottoposto dagli organi di polizia stradale, anche tramite apparecchi portatili) abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, l’organo accertatore può disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e comunque, come detto, per un periodo non superiore a dieci giorni, trascorso il quale, laddove i predetti risultati non siano ancora disponibili, l’interessato può richiedere la restituzione della patente di guida. La patente ritirata ai fini cautelari è depositata, nelle more, presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore.
•  A seguito di un incidente stradale con feriti mi è stata ritirata la patente ai fini della sospensione. Posso richiedere un permesso orario di guida?
No. L’art. 218, comma 2, C.d.S., esclude espressamente la possibilità di accedere al permesso di guida, per determinate fasce orarie, nell’ipotesi in cui dalla commessa violazione sia derivato un sinistro stradale. Più in generale, il permesso orario di guida disciplinato dalla suddetta norma può essere rilasciato soltanto in presenza delle seguenti condizioni: 1) si tratta di un caso di sospensione della patente di guida, non di revoca della stessa; 2) la sospensione è stabilita per un periodo determinato e deriva da violazioni di carattere amministrativo e non da ipotesi di reato (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle contemplate dall’art. 186 comma 2 lettere b) e c) C.d.S. o dall’art. 187 C.d.S.), per cui si tratta sostanzialmente di una sospensione quale sanzione amministrativa accessoria ai sensi dell’ art. 218 C.d.S. e non di una sospensione provvisoria ai sensi dell’art. 223 C.d.S., o di applicazione della sospensione disposta dall'Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 224 C.d.S. (si rimanda, sul punto, anche alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 6535 del 22 aprile 2011); 3) dalla commessa violazione non è derivato un incidente stradale.
•  Mi è stata ritirata la patente di guida per una violazione di carattere amministrativo, ai fini della sospensione. Quali sono i requisiti per ottenere il permesso orario di guida? A chi e come devo presentare la relativa istanza?
L’art. 218 comma 2 C.d.S. consente il rilascio di un permesso di guida, per non oltre 3 ore al giorno e per determinate fasce orarie (indicate dall’interessato), in presenza di alcune imprescindibili condizioni (sospensione e non revoca della patente di guida; sospensione per un periodo determinato e quale sanzione amministrativa accessoria; assenza di sinistro stradale) e soltanto per due motivi (alternativi tra loro): a) per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il proprio posto di lavoro mediante l’utilizzo di mezzi pubblici o comunque non propri; b) ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all’art. 33 della L. n. 104/1992. In base alle ore di permesso richieste il periodo di sospensione della patente verrà aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è autorizzata la guida, arrotondato per eccesso.
• È possibile ottenere un permesso orario di guida al fine di svolgere attività lavorativa, laddove questa sia svolta mediante la guida di autoveicoli o motocicli (ad esempio: autista, autotrasportatore e così via)?
No. Il permesso orario può essere concesso soltanto al fine di consentire il raggiungimento del luogo di lavoro.
•  A chi e come devo presentare la relativa istanza per poter ottenere il permesso orario di guida?
L’istanza di permesso orario di guida deve essere indirizzata al Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie, presso S.o. Sanzioni amministrative, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito della Regione Autonoma Valle d’Aosta (Mod. E) – Istanza di permesso orario di guida). L’istanza, corredata della documentazione indicata nel suindicato modulo, deve essere presentata tassativamente entro cinque giorni dal ritiro della patente di guida.
• A seguito di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell'alcool di cui all’art. art. 186 comma 2 lett. c), con l’aggravante di aver commesso un sinistro stradale, la patente di guida verrà revocata ed il veicolo confiscato?
La risposta è, attualmente, negativa. Ciò in virtù di quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione Civile, Sezione II, con sentenza n. 3019 del 01.02.2024, nella quale è stato affermato che, a fronte dell’esito positivo della messa alla prova, il Prefetto non può disporre la revoca della patente, così come, peraltro, non può disporre la confisca del veicolo. Trattasi di principio emerso a seguito della pronuncia n. 75/2020 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 224 ter comma 6 C.d.S. nella parte in cui prevede che il Prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all’avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova.
•  Nelle ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 comma 2 lettere b) e c), è possibile fare istanza al Presidente della Regione, nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie, affinché sospenda, nelle more dell’espletamento dei lavori di pubblica utilità, l’ordinanza di sospensione della patente di guida emessa per l’intero periodo disposto dall’Autorità giudiziaria con decreto penale di condanna o sentenza, in considerazione del successivo verosimile dimezzamento della durata della predetta sanzione amministrativa accessoria?
No. Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 48330/2017, è il Giudice penale, con la sentenza di condanna per il reato previsto e punito dall’art. 186 C.d.S., a disporre la sospensione dell’efficacia della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida dell’interessato, applicata dalla medesima Autorità giudiziaria, nelle more dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità. Il provvedimento emesso dal Presidente della Regione, nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie, costituisce mera applicazione di quanto già disposto da parte del Giudice penale e, pertanto, l’Autorità prefettizia non ha alcun potere di sospensione dell’efficacia della sanzione amministrativa accessoria comminata dal Giudice penale durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità disposti dall’Autorità giudiziaria, ai sensi del comma 9 bis dell’art. 186 C.d.S.
•  Ho ricevuto una lettera ove viene indicato che, in relazione ad un sinistro stradale in cui sono rimasto coinvolto, è stato dato avvio al procedimento diretto alla sospensione della mia patente di guida. Cosa significa e come devo comportarmi?
In base agli artt. 222 e 223 comma 2 C.d.S., nelle ipotesi di sinistro stradale da cui siano derivate lesioni personali a terzi, l’organo accertatore trasmette alla Struttura Sanzioni amministrative copia del rapporto relativo all’incidente e del verbale di contestazione redatto a carico del conducente coinvolto nello stesso e, qualora la patente di guida non sia stata immediatamente ritirata da parte dell’organo accertatore, la Struttura Sanzioni amministrative provvede, mediante lettera trasmessa nelle forme dell’atto giudiziario, a dare comunicazione all’interessato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241 del 1990, dell’avvio del procedimento diretto alla sospensione della patente di guida di cui il medesimo risulta titolare. A fronte di tale comunicazione, l’interessato ha la facoltà (e non l’obbligo) di inviare, entro il termine di 15 giorni, documenti o memorie scritte. Nell’ipotesi in cui l'interessato abbia presentato documenti o memorie difensive, il Presidente della Regione, nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie, ricevuti gli atti e completata l’istruttoria, ove sussistano fondati elementi di evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria della patente di guida dell’interessato sino ad un massimo di tre anni. Laddove, invece, l’interessato non abbia ritenuto di presentare documenti o memorie difensive, il provvedimento di sospensione della patente di guida viene eventualmente adottato non prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento.
•  Ho ricevuto la comunicazione di avvio al procedimento diretto alla sospensione della mia patente di guida ai sensi dell’art. 223 comma 2 C.d.S. Sarò in ferie dal giorno X al giorno Y: è possibile richiedere che la sospensione della patente di guida intervenga in quel frangente temporale o comunque in un periodo a mia scelta?
No, non è possibile determinare “a monte” o concordare il periodo di decorrenza della sospensione della patente di guida. La sospensione, per la durata stabilita nel provvedimento del Presidente della Regione, nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie, comincerà a decorrere dal momento dell’avvenuto ritiro del documento di guida, operato, di norma, da parte dell’organo accertatore all’atto della notificazione del provvedimento all’interessato.
•  In caso di precedente revoca ai sensi dell’art. 120 C.d.S. ed ai fini del conseguimento di una nuova patente di guida, è necessario presentare istanza al Presidente della Regione, nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie, al fine di ottenere un nulla osta al rilascio del nuovo documento?
No. Il nulla osta necessario al fine di ottenere il rilascio di una nuova patente di guida può essere concesso solo attraverso il Sistema controlli patenti del Ministero dell’Interno per la gestione automatizzata delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi alla guida, ai sensi della legge n. 94/2009 e del successivo decreto interministeriale del 24 ottobre 2011.
•  Quando posso ottenere una nuova patente di guida a seguito di un provvedimento di revoca per violazione ad una norma di comportamento?
Ai sensi dell'art. 219 C.d.S., l'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca, mentre se la revoca consegue alla violazione degli artt. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool), 186 bis (guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a 21 anni, per neopatentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose)e 187 C.d.S. (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti), non è possibile conseguirla prima di tre anni dalla data di accertamento del reato.
•  Mi è stata notificata un’ordinanza di sospensione a tempo indeterminato della patente di guida fino all’esito dell’esame di revisione medica, ai sensi dell’art. 187 comma 6 C.d.S., ma il procedimento penale instauratosi nei miei confronti per la violazione di cui all’art. 187 comma 1 C.d.S. è stato archiviato. L’ordinanza di sospensione precedentemente emessa verrà revocata e mi verrà restituita la patente di guida?
No. L’esito positivo degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nei liquidi biologici, cui è stato sottoposto il conducente, fa sì che sorgano dubbi circa la persistenza dei requisiti fisici e psichici necessari alla guida dei veicoli a motore e risulta pertanto necessario verificare che detto conducente ne sia ancora in possesso.
•  Mi è stata contestata la fattispecie penale di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 comma 2 lett. c) e dell’art. 186 comma 2 bis C.d.S., avendo altresì provocato un incidente stradale mentre mi trovavo alla guida di un velocipede. All’esito del procedimento penale, potrà essere disposta la revoca della mia patente di guida?
No. Come altresì ricordato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 22228 del 22.05.2019, non può essere disposta la sospensione/revoca della patente di guida nei confronti del conducente di un veicolo (nella fattispecie, un velocipede) per il quale non è richiesta alcuna abilitazione.
•  Quanti punti ho sulla mia patente?
Il punteggio della patente di guida può essere verificato direttamente dal titolare della stessa consultando il "Portale dell'automobilista", nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
 



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