Cittadinanza per matrimonio/unione civile

•  Da quanti anni devo essere sposato/a con un cittadino/a italiano/a per richiedere la cittadinanza italiana?

Deve essere sposato da due anni contestualmente a due anni di residenza in Italia. In presenza di figli della coppia il periodo viene dimezzato, quindi è sufficiente un anno di matrimonio contestualmente ad un anno di residenza. Nel caso invece in cui il requisito della residenza dopo il matrimonio venga maturato all’estero è possibile presentare la domanda dopo 3 anni, eventualmente dimezzati in presenza di figli della coppia.

•   Sono sposato da 4 anni con un cittadino italiano ma risiedo in Italia soltanto da pochi mesi. Posso richiedere la cittadinanza?

Si, se sussiste la regolarità di soggiorno e l’iscrizione nei registri anagrafici della popolazione residente.


•   Sono residente all’estero e mi sono sposato/a con un/a cittadina italiano/a. Posso richiedere la cittadinanza italiana anche se siamo residenti all’estero?

Si. In questo caso la richiesta deve essere presentata al Consolato italiano presente sul territorio di residenza. In tale ipotesi il matrimonio deve essere stato celebrato almeno tre anni prima della presentazione della domanda.

•   Ho presentato la domanda di cittadinanza per matrimonio e ci trasferiamo all’estero, cosa devo fare?

Può comunicare alla Prefettura il suo nuovo indirizzo di residenza all’estero e la pratica potrà essere trasferita presso il Consolato Italiano di competenza che proseguirà l’iter di valutazione.


•   Sono separato/a da mia moglie/marito da qualche mese ma ora ci stiamo riconciliando e torneremo a vivere insieme. Posso fare la richiesta di cittadinanza?

La richiesta può essere presentata soltanto se la riconciliazione viene riconosciuta dal Tribunale e annotata sui registri di stato civile del Comune dove è trascritto l’atto di matrimonio e sempre rispettando, da tale data, i requisiti previsti dalla normativa.

•   Sono sposata con un cittadino italiano e vorrei richiedere la cittadinanza italiana, siamo però residenti in due diversi Comuni, posso comunque fare la richiesta?

Sì, è possibile presentare la domanda. Verrà richiesta la motivazione della mancata convivenza e verrà valutata l’effettiva sussistenza del vincolo coniugale.

•   Devo avere un lavoro per poter richiedere la cittadinanza italiana?

No, il lavoro non è previsto dalla normativa come requisito necessario per l’ottenimento della cittadinanza per matrimonio.

•  Mio figlio potrà ottenere la cittadinanza italiana quando io diventerò italiano?

   Sì, ma soltanto se al momento dell'acquisizione della cittadinanza del genitore il figlio o i figli sono ancora minorenni e se sono efffettivamente conviventi con il genitore.

•  Se ho il permesso di soggiorno scaduto ma ho già richiesto il rinnovo posso presentare la richiesta di cittadinanza?

Si, indicando in fase di compilazione della domanda on line la data di richiesta del rinnovo del titolo di soggiorno e allegando la ricevuta della richiesta.

•  Ho avuto, in passato, un problema con la giustizia che è stato ora cancellato dal casellario giudiziale. Può questo fatto precludere l’acquisto della cittadinanza?

In linea di massima, se l’interessato ha ottenuto la riabilitazione, la richiesta di cittadinanza non subisce nessun tipo di valutazione negativa. Qualora, invece, sia maturata l’estinzione del reato per il decorso di un determinato periodo di tempo, tenuto conto che l’acquisizione della cittadinanza non è un diritto, ma una concessione che fa lo Stato, è sempre possibile che in presenza di condanne per reati particolarmente gravi, la concessione della cittadinanza venga rifiutata.

•  Sul modello di richiesta della cittadinanza si devono indicare le date dei primi ingressi in Italia ma non sono più in possesso del vecchio passaporto sul quale erano indicate, avendolo rinnovato qualche anno fa. Come faccio per indicare le date esatte?

E’ importante compilare con attenzione i campi relativi al periodo di residenza indicando le date di decorrenza e di termine delle singole residenze. Tra un cambio e l’altro non vi devono essere interruzioni. Nel caso di dubbi sulle date, è possibile contattare i Comuni e chiedere come poter conoscere la data di iscrizione e la data di cancellazione anagrafica.

•  Chi mi può aiutare a compilare il modello di richiesta della cittadinanza se non sono in grado di rispondere a tutte le domande contenute nel modulo?

Gli uffici dei patronati possono aiutare nella compilazione.


•  Data la difficoltà a reperire il certificato di nascita al mio Paese di origine, posso allegare alla richiesta di cittadinanza una fotocopia?

Il certificato di nascita deve essere originale e legalizzato secondo la normativa vigente. Nel caso di domanda presentata da rifugiati politici si può presentare un atto di notorietà sostitutivo del certificato di nascita e del certificato penale. Particolari disposizioni (legate per esempio a situazioni di guerra) esonerano temporaneamente dalla presentazione dei documenti provenienti dal paese di origine.

•  Sono in possesso di un certificato di nascita e di quello penale rilasciati 7 mesi fa. Vanno bene?

Il certificato penale ha una validità di sei mesi dal momento del rilascio, mentre il certificato di nascita non ha una scadenza e può essere utilizzato anche se il rilascio è antecedente.


•  Ho prodotto il certificato di nascita e il certificato penale dal mio Paese di origine ma non ho fatto fare la traduzione e la legalizzazione, posso farli legalizzare presso il consolato del mio Paese in Italia?

Il certificato di nascita e il certificato penale devono essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. La traduzione dei documenti (debitamente legalizzati) può essere effettuata anche in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che presenteranno la traduzione in Tribunale per l’asseverazione che ne attesti, con le formalità previste, la conformità al testo straniero. 

•  Oltre al certificato di nascita e al certificato penale rilasciati dal mio Paese devo allegare altri documenti?
 
    

La presentazione della domanda di cittadinanza prevede la compilazione on line della richiesta che funge da autocertificazione che verrà verificata in sede istruttoria. E’ necessario produrre anche il certificato penale di eventuali paesi terzi presso i quali ha avuto la residenza per un periodo superiore ai sei mesi, debitamente tradotto e legalizzato. Potrebbe anche essere necessario allegare la dichiarazione consolare di esatte generalità nel caso di discordanze nei dati anagrafici 


•  Ho richiesto la cittadinanza italiana per matrimonio con un cittadino italiano. Quale tipo di accertamenti potranno essere effettuati sul mio conto?

Verrà effettuata la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione effettuate nella domanda di cittadinanza. Verranno effettuate le verifiche della situazione penale presso gli organi competenti e le verifiche anagrafiche e di stato civile presso i Comuni indicati nella domanda. Verranno effettuati inoltre controlli presso gli organi di polizia sulla regolarità del soggiorno in Italia.

•  Cosa succede se una delle dichiarazioni che ho fatto nella domanda risulta falsa?

Ai sensi dell’articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Pertanto, la cittadinanza potrebbe non essere concessa. Inoltre, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad atto falso. 


•  E’ possibile sapere a che punto è la mia pratica di cittadinanza? Come devo fare?

E’ possibile verificare lo stato della pratica accedendo al portale servizi del Ministero dell’Interno https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm  con il proprio SPID o la propria C.I.E., indispensabili anche per la presentazione della domanda. Nella stessa homepage del portale è possibile trovare anche i numeri telefonici e/o gli indirizzi email a cui rivolgersi per informazioni sulle pratiche quando le stesse sono di competenza del Ministero. E’ comunque possibile da parte dell’interessato richiedere notizie telefonando ai numeri dello Sportello Unico per l’Immigrazione allo 0165 274951 oppure 0165 274953 dalle 9 alle 13 oppure scrivere una e-mail all’indirizzo immigrazione.utg@regione.vda.it.



•  Voglio inviare la domanda di Cittadinanza italiana cosa devo fare?

Per presentare la domanda si deve accedere al Portale del Ministero con utenza SPID oppure CIE di chi richiede la Cittadinanza se residente in Italia o con le credenziali rilasciate dal Portale se residente all’Estero e seguire il percorso Cittadinanza > La mia domanda di cittadinanza. Può compilare una sola domanda. Troverà le istruzioni di compilazione del modello scelto e potrà consultare la normativa aggiornata nella sezione Consulta normativa. E’ inoltre disponibile il manuale utente e un modulo e-learning.

•  Come posso chiedere il rimborso del contributo versato?

E’ possibile presentare la richiesta alla Prefettura o alla Rappresentanza Diplomatico/Consolare competente in base alla residenza in presenza dei requisiti richiesti, compilando la modulistica necessaria e allegando la documentazione richiesta.

•  Mi è arrivata una comunicazione che la domanda è stata rigettata, come mai?

La domanda risulta rigettata per le motivazioni che sono state riportate nella comunicazione. La domanda rigettata non può essere riaperta e integrata. Deve quindi inviare una nuova domanda con le eventuali integrazioni o modifiche richieste.

•  Devo presentare il certificato di matrimonio tra i documenti?

Non è necessario allegare il certificato di matrimonio. E’ però indispensabile che, se il matrimonio è stato celebrato all’estero, questo sia trascritto nel Comune presso cui i coniugi risiedono. Per la trascrizione, occorre verificare con gli Uffici Comunali quali sono i documenti da consegnare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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