Cittadinanza per matrimonio

Domande frequenti

•  Da quanti anni devo essere sposato/a per richiedere la cittadinanza italiana?
Due anni di matrimonio contestualmente a due anni di residenza in Italia. In presenza di figli della coppia il periodo viene dimezzato, quindi è sufficiente un anno di matrimonio contestualmente ad un anno di residenza.
• Sono sposato da 4 anni con un cittadino italiano ma risiedo in Italia soltanto da pochi mesi. Posso richiedere la cittadinanza?
Si, se sussiste la regolarità di soggiorno e l’iscrizione nei registri anagrafici della popolazione residente.
• Sono residente all’estero e mi sono sposato/a con un/a cittadina italiano/a. Posso richiedere la cittadinanza italiana anche se siamo residenti all’estero?
Si. In questo caso la richiesta deve essere presentata al Consolato italiano presente sul territorio di residenza. In tale ipotesi il matrimonio deve essere stato celebrato almeno tre anni prima della presentazione della domanda.
• Sono separato/a da mia moglie/marito da qualche mese ma ora ci stiamo riconciliando e torneremo a vivere insieme. Posso fare la richiesta di cittadinanza?
La richiesta può essere presentata soltanto se la riconciliazione viene riconosciuta dal Tribunale e annotata sui registri di stato civile del Comune dove è trascritto l’atto di matrimonio e sempre rispettando, da tale data, i requisiti previsti dalla normativa.
• Sono sposata con una cittadino italiano e vorrei richiedere la cittadinanza italiana, siamo però residenti in due diversi Comuni, posso comunque fare la richiesta?
Si, la richiesta può essere presentata ma nel momento in cui verranno fatti i dovuti accertamenti e verrà evidenziata la motivazione della mancanza di convivenza, verrà valutata l’effettiva sussistenza del vincolo coniugale.
• Devo avere un lavoro per poter richiedere la cittadinanza italiana?
No, il lavoro non è previsto dalla normativa come requisito necessario per l’ottenimento della cittadinanza per matrimonio.
Mio figlio potrà ottenere la cittadinanza italiana quando io diventerò italiano?
Si, ma soltanto se al momento dell’acquisizione della cittadinanza del genitore il figlio o i figli sono ancora minorenni.
• Se ho il permesso di soggiorno scaduto ma ho già richiesto il rinnovo posso presentare la richiesta di cittadinanza?
Si, indicando sull’autocertificazione la data di richiesta del rinnovo del titolo di soggiorno.
• Ho avuto, in passato, un problema con la giustizia che è stato ora cancellato dal casellario giudiziale. Può questo fatto precludere l’acquisto della cittadinanza?
In linea di massima, se l’interessato ha ottenuto la riabilitazione, la richiesta di cittadinanza non subisce nessun tipo di valutazione negativa. Qualora, invece, sia maturata l’estinzione del reato per il decorso di un determinato periodo di tempo, tenuto conto che l’acquisizione della cittadinanza non è un diritto, ma una concessione che fa lo Stato, è sempre possibile che in presenza di condanne per reati particolarmente gravi, la concessione della cittadinanza venga rifiutata.
• Sul modulo di richiesta della cittadinanza si devono indicare le date dei primi ingressi in Italia ma non sono più in possesso del vecchio passaporto sul quale erano indicate, avendolo rinnovato qualche anno fa. Come faccio per indicare le date esatte?
Se non si ricordano le date esatte si può indicare soltanto l’anno. altrimenti si scrive nell’apposito spazio la motivazione per cui non si indicano tali date.
• Chi mi può aiutare a compilare l’autocertificazione di richiesta della cittadinanza se non sono in grado di rispondere a tutte le domande contenute nel modello?
Gli uffici dei patronati e il centro comunale immigrati possono aiutare nella compilazione dell’autocertificazione. In ogni caso l’ufficio preposto al ritiro della richiesta di cittadinanza può dare indicazione sulla correttezza della compilazione.
• Data la difficoltà a reperire il certificato di nascita al mio Paese di origine, posso allegare alla richiesta di cittadinanza una fotocopia?
No, il certificato deve essere originale e legalizzato secondo la normativa vigente. Soltanto nel caso di rifugiati politici o cittadini provenienti da Paesi dichiarati in guerra si può presentare atto di notorietà sostitutivo di certificato di nascita e certificato penale.
• Sono in possesso di un certificato di nascita e di quello penale rilasciati 7 mesi fa. Vanno bene?
No, in Italia le certificazioni hanno una validità di sei mesi dal loro rilascio. Pertanto tutti i documenti dovranno avere data non antecedente a 6 mesi.
• Nell’eventualità che io abbia necessità del certificato di nascita che ho depositato presso i vostri uffici posso richiederlo indietro per un breve periodo di tempo?
Si, il certificato può essere restituito per brevi periodi presentando una richiesta sottoscritta dall’interessato. In ogni caso la certificazione dovrà essere riconsegnata all’ufficio nel più breve tempo possibile.
• Ho prodotto il certificato di nascita e il certificato penale dal mio Paese di origine ma non ho fatto fare la traduzione e la legalizzazione, posso farli legalizzare presso il consolato del mio Paese in Italia?
No, la legalizzazione deve necessariamente essere effettuata presso la rappresentanza diplomatica italiana nel suo Paese di origine, mentre la traduzione può essere effettuata presso un qualsiasi ente ufficialmente autorizzato.
• Oltre al certificato di nascita e al certificato penale rilasciati dal mio Paese devo allegare altri documenti?
La presentazione della domanda di cittadinanza prevede tutta una serie di autocertificazioni che verranno verificate in sede istruttoria. Non deve quindi essere prodotto alcun altro documento oltre alle certificazioni di nascita e penale rilasciate dalle Autorità del Paese di origine.
• Ho richiesto la cittadinanza italiana per matrimonio con un cittadino italiano. Quale tipo di accertamenti potranno essere effettuati sul mio conto?
Verrà effettuata una verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione effettuate nella domanda di cittadinanza. Verrà richiesto alla competente autorità giudiziaria il certificato dei carichi pendenti e il casellario giudiziale. Verranno effettuate la verifiche anagrafiche e di stato civile presso i Comuni indicati nella domanda. Verranno effettuati controlli presso gli organi di polizia sulla regolarità del soggiorno in Italia.
• Ho presentato la domanda di cittadinanza italiana e sono stato convocato dalla Polizia di Stato / Carabinieri per un colloquio. Su cosa verte questo colloquio?
Qualora dovesse essere convocato (non sempre ciò accade), potranno esserle rivolte domande sulla sua vita in Italia e sui suoi viaggi all’estero e sulla composizione della sua famiglia. In caso non siano già nella disponibilità delle forze dell’ordine, le verranno rilevate le impronte digitali.
• Cosa succede se una delle dichiarazioni che ho fatto nella domanda risulta falsa?
Ai sensi dell’articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Pertanto, la cittadinanza potrebbe non essere concessa. Inoltre, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad atto falso.
• E’ possibile sapere a che punto è la mia pratica di cittadinanza? Come devo fare?
E’ possibile verificare online lo stato della pratica, utilizzando il numero di pratica che inizia per K/10 o K/10C fornitole dall’ufficio cittadinanza quando alcuni giorni dopo la presentazione della domanda, collegandosi all’indirizzo internet https://cittadinanza.interno.it/sicitt/index2.jsp. E’ comunque possibile richiedere notizie presentandosi allo sportello, in Piazza della Repubblica 15, oppure scrivendo una email all’indirizzo mail: immigrazione.utg@regione.vda.it.
 



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