DOMANDE FREQUENTI
- • Quali sono i requisiti professionali necessari per poter gestire un istituto di investigazioni private?
- Come previsto dal D.M. 269/2010 (Allegato B) il titolare dell’istituto deve essere in possesso di Laurea almeno triennale in una delle seguenti aree: giurisprudenza, psicologia a indirizzo forense, sociologia, scienze politiche, scienze dell’investigazione, economia (o corsi di laurea equipollenti) e deve avere svolto attività lavorativa a carattere operativo, per almeno un triennio, presso un investigatore privato autorizzato da almeno 5 anni, in forza di rapporto di lavoro dipendente. Inoltre il richiedente deve aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico pratico in materia di investigazioni private erogati da università riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il periodo di pratica e la partecipazione ai corsi di perfezionamento non sono necessari nel caso il richiedente abbia svolto attività di indagine in seno a reparti investigativi delle forze di polizia per un periodo non inferiore a 5 anni e abbia lasciato il servizio senza demerito da non più di quattro anni.
- • Vorrei richiedere la licenza per la gestione di un istituto di investigazioni private, quali documenti devo produrre?
- Per il rilascio della licenza bisogna presentare alla Prefettura competente un’istanza in marca da bollo da € 16,00 con allegato un progetto organizzativo dell’istituto nel quale occorre descrivere come sarà organizzato l’istituto, quali servizi si vogliono svolgere e con quali mezzi. In particolare, ai sensi dell’Allegato H del D.M. 269/2010, nel progetto si deve indicare:
- la sede principale e le eventuali sedi secondarie dell’istituto di investigazioni;
- la forma giuridica dell’istituto (se ditta individuale o società);
- i requisiti professionali del richiedente previsti dall’allegato G del D.M. 269/2010;
- gli ambiti di attività all’interno dei quali si desidera operare (l’art. 5 del D.M. 269/2010 individua 6 differenti tipologie: attività di indagine in ambito privato, attività di indagine in ambito aziendale, attività di indagine in ambito commerciale, attività di indagine in ambito assicurativo, attività di indagine difensiva e attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali all’interno della quale rientrano i servizi di controllo dei locali di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (cd. buttafuori) previsti dal D.M. 6 ottobre 2009 e i servizi di accoglienza in ambito sportivo (Stewarding) previsti dal DM 8 agosto 2007);
- il personale che si intende impiegare, distinguendo tra investigatori dipendenti e collaboratori, specificando per questi ultimi la tipologia contrattuale impiegata;
- la disponibilità economico-finanziaria per la realizzazione del progetto e per l’assolvimento degli oneri di legge;
- le dotazioni tecnologiche e le attrezzature a disposizione (server, computer, fax, software, sistemi di sicurezza informatica).
Nell’istanza deve essere indicato il tempo necessario (non superiore a 6 mesi) per l’attivazione dell’istituto e deve essere allegata la tabella contenente le tariffe dei vari servizi.
- • Che attività svolge l’informatore commerciale?
- Come precisato dall’art. 5 del D.M. 269/2010 il titolare di istituto di informazioni commerciali si occupa della raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali di imprese individuali, società, persone giuridiche, enti, associazioni nonché delle persone fisiche quali ad esempio esponenti aziendali, soci, professionisti, lavoratori, parti contrattuali, clienti anche potenziali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy. Si tratta di informazioni volte a conoscere, prima di iniziare un rapporto di affari o disporre una fornitura di merci o servizi con una persona fisica o giuridica, la sua affidabilità commerciale, l'esistenza in capo allo stesso di precedenti fallimentari, di procedure esecutive mobiliari o immobiliari, di protesti, l’eventuale emissione di assegni a vuoto, il volume d'affari complessivo, eventuali ritardati pagamenti, l’inserimento nel mercato e il grado di affidabilità commerciale, ecc. Per poter ottenere la licenza per la gestione di un istituto di informazioni commerciali è necessario essere in possesso di laurea, almeno triennale, in giurisprudenza, economia, scienze politiche, scienze bancarie, scienze dell’investigazione o corsi di laurea equipollenti oppure, in alternativa, essere stato iscritto nel Registro delle Imprese, per determinate classi di attività (codici ATECO 63.11.1, 63.11.11, 63.11.19, 63.11.2, 63.11.20, 82.91.2 e 82.91.20), in qualità di titolare di impresa individuale o amministratore di società di capitali o persone per almeno tre anni negli ultimi cinque anni.
- • Qual è l’autorità prefettizia competente al rilascio della licenza?
- La licenza deve essere richiesta al Prefetto della provincia nella quale è situata la sede principale dell’istituto. La licenza autorizza il titolare allo svolgimento dell’attività sull’intero territorio nazionale.
- • La licenza ha una durata indeterminata o deve essere periodicamente rinnovata?
- A seguito della modifica dell’art. 13 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS) ad opera del D.L 5/2012, le autorizzazioni di polizia – salvo diversa indicazione di legge – hanno durata di tre anni con decorrenza dal giorno del rilascio. Pertanto, non avendo il legislatore dettato diverse disposizioni in merito, anche le licenze per la gestione di un istituto di investigazioni private o di informazioni commerciali hanno validità triennale. Le stesse si rinnovano mediante presentazione, prima della loro scadenza, di una dichiarazione di prosecuzione attività, alla quale bisogna allegare la certificazione attestante l’avvenuta partecipazione ad almeno un corso di aggiornamento nel triennio precedente. I citati corsi, la cui previsione è stata introdotta dal DM 269/2010 Allegato G al fine di garantire la qualificazione professionale e l’aggiornamento degli operatori del settore, devono essere organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni secondo le procedure individuate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. Nell’attesa della piena attuazione della normativa, l’obbligo di aggiornamento si riterrà assolto mediante dimostrazione della partecipazione a convegni o giornate di studio a tema, anche organizzate da associazioni di categoria, ordini professionali, ecc. Indipendentemente dalla scadenza della licenza, il titolare dovrà avere cura ogni anno di presentare la quietanza attestante il mantenimento della cauzione.
- • Sono un ex poliziotto in pensione. Alcuni miei colleghi in passato, una volta in quiescenza, hanno ottenuto la licenza da investigatore privato senza troppe difficoltà. Adesso ho letto, però, che è necessaria la laurea. E’ corretto? Non c’è modo di far valere l’esperienza acquisita sul campo durante gli anni di espletamento di attività lavorativa presso le Forze dell’ordine?
- L’allegato G del D.M. 269/2010 ha in effetti introdotto l’obbligo per gli investigatori privati di essere in possesso di laurea in ambiti specifici: giurisprudenza, psicologia a indirizzo forense, sociologia, scienze politiche, scienze dell’investigazione, economia (o corsi di laurea equipollenti). Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del DM citato (16 marzo 2011) per poter richiedere il rilascio della licenza per la gestione di un istituto di investigazioni private è necessario essere laureati in uno degli ambiti sopra indicati. L’esperienza svolta nelle forze di polizia non è pertanto più sufficiente per l’ottenimento del titolo. La stessa è tuttavia utile, in quanto esonera il richiedente dal possesso degli altri requisiti ora necessari ai fini dell’ottenimento della licenza: la partecipazione a corsi di perfezionamento teorico pratico in materia di investigazioni private e l’esperienza lavorativa per almeno un triennio, con compiti di carattere operativo e in forza di rapporto di lavoro dipendente, presso un investigatore privato autorizzato da almeno 5 anni.
- • Ho l’esigenza di spostare la sede dell’istituto. Cosa devo fare?
- E’ sufficiente darne comunicazione all’Autorità prefettizia, allegando alla nota la planimetria dei locali e ogni altra informazione necessaria ai fini della valutazione dell’idoneità degli stessi. L’istituto potrà spostare la sede nei nuovi locali decorsi novanta giorni dall’avvenuta comunicazione, salvo che nel termine anzidetto il Prefetto non abbia richiesto chiarimenti o integrazioni o abbia disposto il divieto di svolgimento dell’attività.
- • Che caratteristiche deve avere la sede dell’istituto?
- La sede è il luogo dove si svolgono le attività amministrative e di direzione dell’istituto e dove si conserva il registro delle operazioni. Con D.M. 269/2010 il legislatore aveva stabilito che le sedi non potessero essere attivate presso il domicilio del titolare della licenza né in locali dove insistano studi legali; tuttavia, successivamente, con il D.M. 56/2015 la disposizione è stata modificata ed ora si richiede soltanto che la sede risulti idonea ai fini dell’esercizio delle potestà di controllo previste dall’art. 16 TULPS. Si precisa che il compito di valutare l’idoneità dei locali spetta agli uffici di polizia.
- • I titolari di istituti di investigazioni private o di informazioni commerciali devono essere iscritti nel registro delle imprese?
- Si, benché non espressamente prevista dal legislatore, l’iscrizione al registro è ritenuta necessaria in quanto nell’attività di investigazione privata e informazioni commerciali si riscontrano gli elementi caratterizzanti l’attività di impresa, dettati dall’art. 2082 del codice civile, ossia l’economicità, la professionalità richiesta per la direzione dell’istituto e l’organizzazione.
- • Per l’esercizio dell’attività di investigazione privata in forma societaria esistono delle limitazioni in ordine alla forma giuridica prescelta o sono configurabili tutti i tipi di società di persone e di capitale previste dall’ordinamento italiano?
- Non vi è limite alcuno in ordine alla forma prescelta, sebbene la scelta effettuata comporti delle conseguenze in ordine ai soggetti che devono essere in possesso dei requisiti soggettivi.
- • Quali requisiti devo possedere per ottenere la licenza come investigatore dipendente?
- Oltre ai requisiti generali di ordine morale, per il rilascio della licenza da investigatore dipendente è necessario che il soggetto sia in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che abbia svolto attività lavorativa a carattere operativo in qualità di collaboratore, per almeno un triennio, presso un investigatore privato titolare di istituto autorizzato in ambito civile da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro di almeno ottanta ore mensili e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore. L’aspirante investigatore deve inoltre dimostrare l’avvenuta partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il periodo di pratica e la partecipazione ai corsi di perfezionamento non sono necessari nel caso il soggetto abbia svolto documentata attività di indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a 5 anni ed abbia lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni. Si segnala che la licenza deve essere richiesta all’autorità prefettizia dal titolare dell’istituto di investigazione che poi assumerà l’investigatore dipendente. Caratteristica di questa figura, infatti, è la posizione di subordinazione dell’investigatore dipendente rispetto al titolare dell’istituto di investigazione. Nel caso l’istituto sia gestito in forma societaria l’investigatore dipendente può anche non figurare come lavoratore dipendente, ma come socio del titolare, a condizione però che rivesta una posizione funzionale subordinata nell’espletamento dell’attività lavorativa e che il vincolo di subordinazione risulti da atto negoziale non equivoco.
- • E’ necessario richiedere il rilascio di apposita licenza anche per i collaboratori?
- No, per il loro impiego è richiesta unicamente la previa comunicazione agli uffici di prefettura ai sensi dell’art. 259 R.D. 635/1940. D’altra parte, ai collaboratori non è richiesto il possesso di requisiti professionali particolari, potendo essere affidati agli stessi unicamente degli incarichi elementari, intesi come prestazioni, prevalentemente materiali, che concorrono alla realizzazione dell’attività curata dal titolare. L’obbligo di comunicazione dei nominativi al Prefetto è connesso alle esigenze di cura del pubblico interesse. Qualora il Prefetto reputi il collaboratore non idoneo allo svolgimento della mansione potrà imporre al titolare l’obbligo di ritirare il rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 9 TULPS. Si precisa che, a differenza degli investigatori dipendenti, nei confronti del collaboratori sono ammissibili anche tipologie contrattuali non necessariamente caratterizzate dal vincolo di subordinazione, purché idonee ad assicurare la riconducibilità dell’operato del collaboratore alla responsabilità del titolare della licenza.
- • Che cosa si intende per attività di indagine in ambito difensivo?
- Come indicato nell’art. 5 del D.M. 269/2010 si tratta di attività volta all'individuazione di elementi probatori da far valere nell'ambito del processo penale, ai sensi dell'art. 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall'art. 327-bis del medesimo Codice. L’attività presuppone il conferimento di apposito incarico da parte del difensore, unico titolare del potere di indagine e dunque unico soggetto legittimato a delegarlo. Se manca il procedimento o se l’incarico è conferito da un soggetto diverso dal difensore, quale ad esempio il cliente, non si rientra nell’ambito delle indagini difensive, ma nella attività di investigazione, ricerca, raccolta informazioni per conto di privati. L’autorizzazione a svolgere questo tipo di attivitàè rilasciata a chi abbia maturato una specifica esperienza professionale tale da garantire il corretto esercizio dell’attività e può essere richiesta solo da soggetti già in possesso della licenza per svolgere attività d’investigazione privata in ambito civile.
- • Sono un perito assicurativo. Per svolgere la mia attività mi serve acquisire la licenza da investigatore privato?
- Il DM 269/2010 individua diversi ambiti all’interno dei quali può esplicarsi l’attività dell’investigatore privato. Tra questi figurano le indagini in ambito assicurativo, le quali – come da definizione contenuta nell’art. 5 del citato DM - possono essere richieste dagli aventi diritto, privati e/o società di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di dinamica dei sinistri, responsabilità professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle società di assicurazioni. La licenza di investigazioni in ambito assicurativo è pertanto da ritenersi funzionale allo svolgimento di indagini per la ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali o di altro tipo. Il suo possesso non è viceversa necessario per l’effettuazione di perizie (d’altra parte non basta l’iscrizione all’albo dei periti per l’ottenimento della licenza, ma è necessario il possesso dei requisiti professionali indicati nell’All. G del DM 269/2010) o per la raccolta di informazioni ricavabili da pubblici registri (quali ad esempio il PRA) accessibili a chiunque. Con specifico riferimento, infine, ai referti redatti dalle Forze di Polizia, l’art. 11 del Codice della strada (Dlgs 285/1992) precisa che gli interessati possono acquisire informazioni relative alle modalità dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi. Pertanto, la licenza ex art. 134 TULPS non è da ritenersi necessaria al fine del ritiro di atti presso gli Uffici e Comandi delle Forze di Polizia se si è un diretto interessato o se si è in possesso di apposita delega dallo stesso rilasciata.