Per pescare in Valle d’Aosta occorre sempre essere in possesso di un permesso rilasciato dal Consorzio regionale pesca.
I titolari di permesso annuale devono inoltre essere in regola con la licenza di pesca valida su tutto il territorio nazionale (licenza di pesca di tipo B). I titolari di permessi di pesca giornalieri validi sul territorio regionale non sono invece tenuti all’obbligo della licenza di pesca.
La licenza nazionale di pesca di tipo B (pesca dilettantistica) è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione pesca. Per i residenti in Valle d’Aosta, per adeguarsi al sistema di pagamento verso la Pubblica Amministrazione (PagoPA), non è più possibile utilizzare i bollettini postali, ma occorre richiedere un avviso di versamento personalizzato, che riporti i propri dati e l’importo di 16,00 €.
Prima dell’apertura della pesca i soci del Consorzio regionale pesca ricevono direttamente a casa propria la lettera con le indicazioni per il tesseramento e l’avviso di pagamento Pago PA precompilato, per il pagamento della licenza di pesca all’Amministrazione Regionale. I nuovi soci che desiderano ottenere la licenza di pesca devono comunicare all’ufficio di segreteria del Consorzio i propri dati e il codice fiscale, necessario per la generazione dell’avviso di pagamento Pago PA personale.
Come indicato sugli avvisi Pago PA, questi possono essere pagati on line e sul territorio in tutti gli sportelli postali, bancari e nelle tabaccherie abilitate.
La licenza nazionale di pesca è necessaria solo per chi pesca utilizzando un permesso annuale da 20, 40 o 60 giornate, e per chi pesca fuori dalla Regione Valle d’Aosta. In Valle d’Aosta, chi pesca con un permesso giornaliero o quindicinale non è tenuto all’obbligo della licenza nazionale di pesca (Lr 12/2010, Art 1 comma 6 lettera Cbis).
TIPOLOGIE PERMESSI E PREZZI
Per la pesca nelle acque della Valle d’Aosta sono necessari:
1. la licenza di pesca in corso di validità:
a) tipo “B”per pescatori residenti sul territorio italiano (rilasciata dalla propria Provincia di residenza);
b) tipo “D”(validità tre mesi) per pescatori residenti all’estero;
2. uno dei permessi rilasciati dal Consorzio regionale pesca (o dai gestori delle riserve private) regolarmente validati.
Non sono tenuti all’obbligo della licenza di pesca i titolari di permessi di pesca giornalieri, settimanali o quindicinali.