Assegno di cura a sostegno della domiciliarità delle persone anziane

Disposizioni applicative relative all’articolo 18 della legge regionale n. 23/2010 “Assegni di cura a sostegno della domiciliarità delle persone anziane” di cui all’allegato A della DGR n. 1524 del 18/12/2023

 

Il beneficiario dell’assegno di cura o il suo delegato/legale rappresentante compila la domanda in qualsiasi momento dell’anno su apposita piattaforma digitale all’insorgere della necessità al seguente link: https://asseconline.regione.vda.it/pss02.

Fatto salvo il possesso dei requisiti, l’assegno di cura decorre dal primo giorno del mese di acquisizione della domanda.

In caso di inserimento della domanda da parte di un delegato, è necessario disporre della delega e del documento di identità del beneficiario per poter procedere.

 

 

  • Gli assegni di cura sono concessi a persone non autosufficienti di età pari o superiore a 65 anni o minori in possesso della certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 della l. 104/1992;
  • L’assistente personale deve essere regolarmente assunta/o dal beneficiario dell'intervento ed iscritta/o  all’Elenco Unico regionale degli assistenti personali;
  • Il beneficiario deve essere in possesso dell’attestazione ISEE socio sanitario in corso di validità alla data della presentazione della domanda;
  • Il beneficiario dell’assegno di cura deve essere residente nel territorio regionale da almeno 2 anni oppure da meno di 2 anni se in passato lo è stato in modo continuativo per almeno 5 anni. Se non ancora residente, deve essere domiciliato presso figli o genitori; in questo caso deve trasferire in un Comune della Regione la sua residenza in Valle entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda;
  • Gli assegni di cura sono concessi a persone che concordano preventivamente con l’assistente sociale territoriale un progetto di assistenza a domicilio; L’U.V.M.D. deve dare parere positivo al progetto e certificare la non autosufficienza del beneficiario.
  • Sono ritenuti ammissibili i progetti che prevedono l’assistenza in regime di non convivenza per un minimo di 18 ore settimanali (in caso di unico beneficiario del progetto) e in regime di convivenza per un minimo di 30 ore settimanali (anche nucleo);
  • La liquidazione dell’assegni di cura avviene trimestralmente previa presentazione di dichiarazione di regolare svolgimento del progetto (che dovrà evidenziare tutti i periodi di assenza, a qualsiasi titolo, dell’assistente personale e i periodi di ospedalizzazione o inserimento temporaneo in qualsivoglia struttura) e di documentazione attestante il versamento contributivo INPS in favore dell’assistente personale;
  • Deve essere presentata la Certificazione dei compensi corrisposti all’assistente personale (C.U.) in forza al 31/12; nel caso di interruzione del rapporto lavorativo in corso d’anno deve essere presentata a seguito dell’interruzione.
  • L’assegno di cura è rinnovato annualmente qualora permanga l’esigenza di proseguire con il progetto; il beneficiario dovrà presentare entro il 31 marzo, attraverso la specifica piattaforma digitale, l’ISEE socio sanitario del beneficiario (e degli eventuali figli fuori dal suo nucleo famigliare);
  • Ai fini dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, sono effettuati controlli avvalendosi delle informazioni in possesso degli Enti depositari compresi quelli della Pubblica Amministrazione. I funzionari delle Strutture competenti, sono autorizzati ad effettuare controlli  per verificare la presenza dei soggetti titolari dell’assiste za negli orari previsti nel progetto e la qualità dell’assistenza.
  • Non sono erogati gli assegni di cura qualora l’assistente personale sia il coniuge derivante da matrimonio o unione civile, un parente o un affine entro il secondo grado della persona da assistere.
  • Gli assegni di cura non sono cumulabili con altri interventi erogati per le medesime finalità.
  • L’erogazione dell’assegno di cura è interrotta al verificarsi del decesso del beneficiario; l’importo ancora spettante viene riconosciuto agli eredi che ne facciano richiesta, sul c/c di un erede delegato, previa presentazione della documentazione sotto riportata.
 

Politiche sociali e invalidità civile



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